Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1998 dal vice

pretore onorario di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese,

nel procedimento civile vertente tra Marcolini Luigi e la prefettura

di Verona, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Luigi Marcolini

contro la prefettura di Verona, il vice pretore onorario di Verona,

sezione distaccata di Caprino Veronese, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

"nella parte in cui dispone che il prefetto, se ritiene fondato

l'accertamento, emette entro 60 giorni ordinanza motivata con la

quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non

inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione,

limitatamente all'inciso "ingiunge il pagamento di una somma

determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale

per ogni singola violazione" ";

che, secondo il giudice a quo il giudizio principale "non può

essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione

di legittimità costituzionale";

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

manifesta infondatezza della questione, essendo già stata decisa in

passato nel senso dell'infondatezza e della manifesta infondatezza.

Considerato che il giudice a quo non adduce alcuna motivazione, né

qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza della

sollevata questione e si limita ad affermare apoditticamente di

ritenerla non manifestamente infondata, non indicando neppure i

parametri costituzionali di riferimento;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata dal vice pretore onorario di Verona, sezione distaccata di

Caprino Veronese, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte