Sentenza n. 365/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
pubblicazione da parte del Ministero dell'industria sul Bollettino
Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia del 31 maggio 1997 di
alcune istanze di società private dirette ad ottenere dal Ministero
dell'industria il permesso di ricerca di idrocarburi in aree
rientranti nel territorio della Regione medesima (numeri di
pubblicazione 53, 54 e 55), promosso con ricorso della Regione
Siciliana, notificato il 28 luglio 1997, depositato in cancelleria il
30 successivo ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1997.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avv.to Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e
l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 28 luglio
1997 e depositato il 30 luglio 1997, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'avvenuta
pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, nel Bollettino
Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) n. 5 del 31
maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad
ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel
territorio regionale (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55).
2. - La ricorrente lamenta la violazione della sfera di
attribuzioni prevista dall'art. 14, lettere d) ed h), del r.d.lgs. 15
maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione
siciliana) e dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182
(Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle
materie relative all'industria e al commercio), evidenziando di aver
disciplinato, in virtù di tali disposizioni, l'attività di
prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e
gassosi fin dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30.
Premesso che sulle istanze di rilascio dei permessi di ricerca nel
territorio regionale ha finora provveduto l'Assessore all'industria,
la Regione sostiene che la situazione non sarebbe mutata neppure a
seguito della legge 9 gennaio 1991, n. 9, la quale, malgrado
l'intento di favorire una gestione globale ed integrata delle risorse
energetiche sul territorio, avrebbe conservato alla Regione siciliana
le funzioni amministrative relative alla materia in esame, così
differenziandone la posizione non soltanto rispetto alle Regioni
ordinarie, ma anche nei confronti delle altre autonomie speciali.
2.1. - La titolarità regionale delle competenze legislative ed
amministrative in materia di idrocarburi sarebbe stata altresì
confermata dall'art. 39 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625 (Attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi), il quale si sarebbe limitato
ad imporre alla Regione l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento
al favor per la concorrenza nel settore, risultante dalla direttiva
comunitaria.
Tale titolarità non potrebbe essere contestata neppure invocando
la categoria dell'interesse nazionale, il ricorso alla quale
contrasterebbe da un lato con il processo di integrazione europea,
che tende ad attrarre a livello comunitario la politica industriale e
quella energetica, dall'altro con la spinta al decentramento politico
ed alla valorizzazione del ruolo delle regioni, ciascuna delle quali,
nel proprio territorio, sarebbe in grado di garantire più
adeguatamente l'effettiva parità tra gli operatori del settore e la
compatibilità dell'attività di ricerca con gli interessi della
comunità locale.
2.2. - La pubblicazione delle istanze nel BUIG costituirebbe
pertanto, ad avviso della ricorrente, un'indebita interferenza da
parte dello Stato nella sfera di attribuzioni della Regione, che
produrrebbe effetti direttamente ed immediatamente lesivi,
consistenti nell'attrazione del procedimento autorizzatorio nella
sfera ministeriale e nell'incertezza operativa in ordine alla
spettanza delle competenze amministrative in materia.
Per tali motivi, la Regione Siciliana chiede dichiararsi che non
spetta allo Stato il potere di rilasciare permessi di ricerca degli
idrocarburi nel territorio regionale, né il potere di disporre la
pubblicazione di eventuali istanze dirette ad ottenere il rilascio di
tali permessi nel BUIG, e che i suddetti poteri sono compresi fra le
attribuzioni regionali, con il conseguente annullamento degli atti
impugnati.
3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque
infondato.
3.1. - In prossimità dell'udienza pubblica, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria difensiva, nella
quale sostiene che la legge n. 9 del 1991, nel disciplinare il
conferimento dei permessi di prospezione, ricerca e coltivazione
degli idrocarburi, avrebbe attribuito al Ministro dell'industria una
competenza esclusiva per l'intero territorio nazionale.
L'unicità della disciplina relativa alla prospezione, alla ricerca
ed alla coltivazione degli idrocarburi sarebbe stata ribadita dal
d.lgs. n. 625 del 1996, il quale, in conformità con quanto affermato
da questa Corte nella sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, subordina il
rilascio dei permessi ad un'intesa con le regioni a statuto speciale,
e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui lo Stato ha
trasferito alle regioni soltanto le funzioni amministrative relative
alla coltivazione degli idrocarburi in terraferma. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione
Siciliana nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in
epigrafe ha ad oggetto la pubblicazione, da parte del Ministero
dell'industria, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della
geotermia, di alcune istanze di società private dirette ad ottenere
il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio
regionale.
Secondo la Regione ricorrente "la decisione di pubblicare queste
istanze, avviando il procedimento diretto al rilascio del
provvedimento di autorizzazione, l'atto stesso della pubblicazione ed
il complessivo comportamento tenuto al riguardo dal Ministero
dell'industria" costituirebbero un'indebita interferenza nella sfera
di attribuzione ad essa riconosciuta dall'art. 14, lettere d ed h
dello statuto siciliano, nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto di
attuazione 5 novembre 1949, n. 1182, in materia di prospezione,
ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel territorio regionale. La
Regione denuncia inoltre la violazione dell'art. 39 del d.lgs. 25
novembre 1996, n. 625, che, in attuazione della direttiva 94/22/CE,
imponendo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome
di adeguare la propria disciplina, oltre che al favor per la
concorrenza nel settore, alle disposizioni del titolo I dello stesso
decreto, considerate quali principi fondamentali di riforma
economico-sociale, confermerebbe implicitamente il preesistente
assetto delle competenze legislative ed amministrative in materia.
2. - Il conflitto non è ammissibile.
La pubblicazione delle istanze dirette ad ottenere il rilascio dei
permessi di ricerca degli idrocarburi è prevista dall'art. 43 della
legge 11 gennaio 1957, n. 6 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi
liquidi e gassosi), che appunto stabilisce che nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia (BUIG) "saranno
pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per
idrocarburi liquidi e gassosi". Tale prescrizione è sostanzialmente
riprodotta nell'art. 5 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 484
(Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento
dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di
coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare), il quale
dispone che il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel
Bollettino del mese successivo a quello in cui è presentata la
domanda stessa.
Questo sistema di circolazione notiziale è stato peraltro
integrato dalla prescrizione di ulteriori adempimenti derivanti
dall'attuazione della direttiva comunitaria che impone di garantire a
tutti gli interessati di poter presentare domanda tempestivamente,
come si ricava dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 625 del 1996,
che appunto stabilisce che il Ministero dell'industria informa le
regioni interessate delle istanze di prospezione e ricerca "mediante
trasmissione del BUIG". E come si ricava altresì dagli artt. 4,
comma 3, e 16, comma 1, dello stesso decreto, che prevedono che il
Ministero, ferma la pubblicazione sul BUIG, trasmetta alla
Commissione delle comunità europee, per la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle comunità europee, un avviso contenente le
informazioni essenziali sull'istanza per ottenere il permesso di
ricerca, nonché invii regolarmente il BUIG stesso. Tale complessiva
forma di certezza notiziale mira dunque a creare una situazione
oggettiva di conoscibilità delle domande pervenute, anche allo scopo
di consentire l'individuazione, sotto il profilo cronologico, delle
domande di permesso sulla stessa area che possono essere considerate
"concorrenti" ai fini della loro selezione, anche in ambito
comunitario.
In questa ottica è evidente che, nella specie, la pubblicazione
non può rappresentare, di per sé, la pretesa chiara ed inequivoca
di esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento possa
determinare l'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni, o
comunque una menomazione delle possibilità di esercizio della
medesima (ex plurimis: sentenze n. 301 del 1995 e n. 771 del 1988).
Gli atti impugnati sono pertanto inidonei a dar vita ad un conflitto
di attribuzione, in quanto la pubblicazione delle domande pervenute
costituisce un adempimento dovuto per legge, alla cui esecuzione gli
uffici competenti debbono provvedere entro un termine prestabilito.
Non è quindi individuabile in queste misure di certezza notiziale
alcuna pretesa di esercitare, da parte del Ministro dell'industria,
una competenza relativa al rilascio dei permessi di ricerca, tanto
più se si considera, da un lato, che la pubblicazione nel BUIG deve
essere integrata dalla trasmissione del Bollettino stesso sia alle
regioni interessate, sia alla Commissione delle comunità europee;
dall'altro lato, che la vigente legislazione siciliana non prevede,
al riguardo, alcuna forma di pubblicazione. Il che dimostra
ulteriormente che la misura di pubblicità in esame adempie a
finalità meramente conoscitive e che in nessun modo può essere
interpretata come affermazione di una competenza ministeriale in
materia (sentenza n. 278 del 1991).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con
il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana in relazione
alla pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, nel
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia n. 5 del 31
maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad
ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel
territorio della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte