Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 500legge 63/2001
  • art. 16legge 63/2001

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2,

del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 16 della

legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di

procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova

in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111

della Costituzione), promossi con ordinanze emesse il 25 giugno 2001

dal Tribunale di Rossano, il 14 giugno 2001 dal Tribunale militare di

Torino ed il 28 settembre 2001 dal Tribunale di Castrovillari,

rispettivamente iscritte ai nn. 931 e 939 del registro ordinanze 2001

ed al n. 26 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, nn. 47 e 48, dell'anno

2001 e n. 5, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse,

rispettivamente, il 25 giugno 2001 (r.o. n. 931 del 2001) ed il

28 settembre 2001 (r.o. n. 26 del 2002), il Tribunale di Rossano ed

il Tribunale di Castrovillari hanno sollevato, in relazione agli

artt. 3, 24, primo comma, 111, primo e quarto comma, e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500,

comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano

essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova

dei fatti affermati";

che la norma censurata violerebbe, innanzitutto, l'art. 3

Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'attuale sistema di

assunzione e di valutazione della prova nel processo penale, in

quanto farebbe dipendere le risultanze probatorie da "fenomeni

soggettivi extraprocessuali (come la capacità o meno di ricordare

del teste)";

che sarebbe altresì compromesso il diritto di difesa della

persona offesa, con violazione dell'art. 24, primo comma, Cost.,

risultando inconsistente l'effettività della tutela dei diritti

della parte civile costituita, per le ipotesi di testi reticenti o

che affermano di non ricordare il contenuto delle dichiarazioni rese

nella fase delle indagini preliminari;

che risulterebbe violato, ancora, l'art. 111, primo e quarto

comma, Cost., sotto il profilo del contrasto con il "principio di non

dispersione dei mezzi di prova" - affermato da questa Corte con

sentenza n. 255 del 1992 - anch'esso costituente espressione del

"giusto processo": e ciò in quanto la dichiarazione resa nella fase

delle indagini preliminari, attraverso il meccanismo delle

contestazioni, diverrebbe oggetto di pieno contraddittorio tra le

parti e, dunque, "parte essenziale di un procedimento probatorio

ispirato al modello costituzionale";

che la norma censurata contrasterebbe, infine, con l'art. 112

Cost., in quanto, introducendo limitazioni probatorie di portata tale

da privare di efficacia la legge penale, vanificherebbe il diritto di

azione "privando di effettiva tutela i diritti inviolabili

riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale";

che, con ordinanza emessa il 14 giugno 2001 (r.o. n. 939 del

2001), il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette

per le contestazioni possano essere valutate ai fini della

credibilità del teste e come prova dei fatti in esse affermati, se

sussistono altri elementi che ne confermano la attendibilità";

che, a parere del rimettente, la norma censurata si porrebbe

in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole

diseguaglianza di trattamento tra imputati in relazione al tipo di

processo prescelto dall'indagato, poiché nel caso di opzione per il

rito abbreviato tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini

preliminari avrebbero piena utilizzazione probatoria, a differenza di

quanto previsto per il rito ordinario: con la possibilità, quindi,

"di decisioni giudiziali opposte, in presenza degli stessi elementi

di fatto conosciuti dal giudice";

che sarebbe altresì compromesso il principio del libero

convincimento del giudice espresso nell'art. 101 Cost., atteso che

l'organo giudicante, anche quando si convinca della veridicità delle

dichiarazioni rese in fase di indagini, non può pienamente

utilizzarle a fini probatori e, dunque, si vede costretto a formulare

in sentenza "affermazioni del tutto contrarie al proprio

convincimento motivatamente raggiunto";

che nei giudizi di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le

questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

fra loro del tutto analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno

riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che, al di là della varietà dei parametri invocati e delle

singole scansioni argomentative, tutti i profili investiti dalle

questioni in esame risultano già ampiamente scrutinati da questa

Corte con l' ordinanza n. 36 del 2002;

che in tale pronuncia questa Corte ha in particolare

rimarcato "come l'art. 111 della Costituzione abbia espressamente

attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio,

anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto

alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in

assenza della dialettica delle parti": con conseguente

predisposizione, per la fase del dibattimento, di meccanismi

normativi idonei alla salvaguardia "da contaminazioni probatorie

fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini

preliminari" (cfr., oltre la già citata ordinanza n. 36 del 2002, la

sentenza n. 32 del 2002);

che, in tale prospettiva, appare quindi pienamente coerente

con i principi sanciti dalla citata norma costituzionale che

l'istituto delle contestazioni non operi "quale meccanismo di

acquisizione illimitato ed incondizionato" di dichiarazioni raccolte

prima ed al di fuori del contraddittorio: esigenza, questa, che "la

composita disciplina dettata dall'art. 500 del codice di rito ha

soddisfatto con l'attuale formulazione, prevedendo, da un lato, un

parametro di valutazione oggettivamente circoscritto delle

dichiarazioni lette per le contestazioni e, dall'altro, ipotesi di

eccezionale utilizzabilità pleno iure";

che pertanto la norma censurata, espressione di una precisa e

ragionevole opzione del legislatore in attuazione dei principi

sanciti nel novellato art. 111 della Costituzione, non risulta

neppure in contrasto - come parimenti evidenziato nella citata

ordinanza n. 36 del 2002 - con gli altri parametri invocati dagli

odierni rimettenti: non con quello del libero convincimento del

giudice, poiché detto principio "non può che riferirsi alle prove

legittimamente formate ed acquisite"; non con quelli della

obbligatorietà dell'azione penale e dell'effettività della tutela

giurisdizionale dei diritti, poiché essi non possono ritenersi lesi

da limiti di utilizzazione probatoria che si configurano "come la

naturale e coerente conseguenza di scelte sistematiche, in linea con

i principi costituzionali"; non con quello di eguaglianza in

relazione al diverso regime di utilizzazione probatoria nel rito

abbreviato, avuto riguardo alle evidenti peculiarità di tale rito

speciale; e neppure, infine, con il principio dell'obbligo di

motivazione, essenzialmente inteso come esigenza di un prodotto

argomentativo coerente e privo di vizi logici: invero, "i limiti

probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni non

incidono affatto sulla coerenza intrinseca della motivazione che il

giudice è chiamato a svolgere [...] posto che, ove così non fosse,

[...] qualsiasi prova non utilizzabile (perché, ad esempio, assunta

contro i divieti previsti dalla legge) comprometterebbe l'obbligo di

motivazione, per il sol fatto di essere apparsa "persuasiva" nel foro

interno del giudicante";

che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo

comma, 101, 111, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione dal

Tribunale di Rossano, dal Tribunale di Castrovillari e dal Tribunale

militare di Torino, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte