Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 5legge 2248/1865
  • art. 23legge 2248/1865

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dal Pretore di

Cremona, nel procedimento civile vertente tra Pelliccioni Salsi Maria

Luisa e la Soc. Immobiliare C. Monteverdi, iscritta al n. 534 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 351 del 22 dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Pelliccioni Salsi Maria Luisa, conduttrice, e la soc. Immobiliare

Monteverdi, locatrice, ed avente ad oggetto la determinazione del

canone di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il

Pretore di Cremona, con ordinanza del 7 maggio 1982 (in G.U. n. 351 del

1982; reg. ord. n. 534 del 1982) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 della citata legge, che, ai fini del

calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di moltiplicazione con

riferimento alla categoria catastale degli edifici;

che il giudice a quo riteneva che la norma potesse ledere il

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità

di accatastamento di edifici aventi caratteristiche identiche ma

censiti in tempi (e quindi con criteri) diversi, nonché il diritto del

conduttore di difendersi in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.),

perché questi, secondo lo stesso giudice a quo, non aveva alcun mezzo

di tutela giurisdizionale contro l'accertamento catastale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, deducendo

l'infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata è stata già decisa con

sentenza 7 aprile 1983 n. 84, con cui questa Corte ne ha dichiarato

l'inammissibilità nella considerazione che spetta al giudice a quo di

individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso

alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale,

da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento

illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E);

che la questione è stata successivamente dichiarata manifestamente

inammissibile con ordinanza 21 luglio 1983 n.235.

Visti gli artt. 23 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978 n. 392,

sollevata dal Pretore di Cremona con l'ordinanza indicata nel relativo

registro al n. 534 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte