Sentenza n. 366/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28Codice di procedura penale
- art. 28r.d. 1399/1930
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice
di precedura penale previgente approvato con regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1399, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal
Pretore di Pisa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Massetani Luciano e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 213 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avv. Pasquale Napolitano per l.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi di opposizione, successivamente
riuniti, avverso, rispettivamente, ad ordinanza- ingiunzione emessa a
favore dell'I.N.A.I.L. ed a decreto ingiuntivo ottenuto dall'I.N.P.S.
per il recupero di contributi previdenziali omessi, il Pretore di
Pisa, rilevato che, a seguito dell'accertamento compiuto dagli
Ispettori del lavoro circa l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato nei confronti di due artigiani, era stato emesso decreto
penale divenuto esecutivo e che sulla base di tale condanna erano
stati poi emanati gli opposti provvedimenti, ha sollevato, con
ordinanza del 26 gennaio 1990, questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 28 del codice di procedura penale (approvato con regio
decreto n. 1399 del 1930).
Osserva il giudice a quo che il decreto penale esecutivo perché
non opposto non contiene un vero e proprio accertamento dei fatti
svoltosi in contraddittorio con l'imputato, diversamente dalla
sentenza penale, onde appare irrazionale e lesiva del diritto di
difesa l'attribuzione a tale provvedimento di quell'efficacia di
giudicato nel giudizio civile od amministrativo prevista dalla norma
impugnata ed espressamente esclusa dal nuovo codice di procedura
penale.
La tenuità della sanzione pecuniaria sarebbe inoltre, a parere
del Pretore rimettente, tale da escludere in molti casi la percezione
da parte dell'imputato della natura penale del decreto e delle
connesse, pregiudizievoli conseguenze.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per
l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione,
osservando, sotto il primo profilo, che il Pretore rimettente sarebbe
stato libero di valutare l'esistenza del rapporto di lavoro
subordinato posto a base degli opposti provvedimenti prescindendo
dall'accertamento contenuto nel decreto penale.
Peraltro sarebbe "tutta da dimostrare" la tesi secondo cui nella
cognizione sommaria che precede l'emissione del decreto stesso il
giudice porrebbe un'attenzione ed uno scrupolo inferiori a quelli
richiesti dalla fase dibattimentale.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito
l'I.N.A.I.L., concludendo per l'infondatezza della questione in
quanto la non opposizione al decreto rappresenterebbe pur sempre una
scelta dell'imputato alla quale andrebbero collegati gli effetti
preclusivi circa un diverso accertamento dei fatti.
La difesa dell'Istituto sottolinea altresì il carattere
"metagiuridico" delle considerazioni attinenti la mancata
rappresentazione delle possibili conseguenze della condanna da parte
dell'interessato. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Pisa, con ordinanza del 26 gennaio 1990 (R.O. n.
213 del 1990), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28
del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19
ottobre 1930, n. 1399, in forza del quale - afferma il giudice a quo
- "il decreto penale esecutivo fa stato nel giudizio civile in ordine
ai fatti materiali accertati in sede penale e tale disposto trova
vigenza ancora oggi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito
ai sensi del combinato disposto degli artt. 258, 241 e 242 del
decreto-legge n. 271 del 1989, mentre, come è noto, il nuovo codice
di procedura penale esclude esplicitamente che il decreto penale
possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile od
amministrativo (art. 460)".
2. - La questione non è fondata.
Il Pretore rimettente ritiene che dal decreto penale esecutivo
derivi nel giudizio civile un vincolo assoluto circa l'accertamento e
la qualificazione dei fatti materiali su cui si è espresso il
giudice penale. Poiché, però, per costante giurisprudenza, "è
sempre consentito al giudice civile un riesame ex novo dei fatti,
già oggetto del precorso giudizio penale, in relazione ai criteri
probatori del sistema civile, e di dare ad essi una valutazione
giuridica diversa da quella del giudice penale" (Cassazione, sentenza
13 marzo 1984, n. 1716), la questione sollevata non ha ragione di
porsi in un caso come quello di specie (condanna per omesso
versamento di contributi previdenziali). È, infatti, insegnamento
pacifico (Cassazione, sentenza 9 novembre 1982, n. 5902) che "quando
lo stesso fatto (come l'omesso versamento di contributi
previdenziali) viene preso in considerazione sia dal giudice penale
che da quello civile per fini diversi, ben può verificarsi che le
medesime questioni giuridiche presenti nella fattispecie ricevano
soluzioni diverse; l'autorità del giudicato penale, infatti,
riguarda solo i fatti materiali accertati e non anche le questioni
giuridiche trattate, che debbono intendersi risolte ai soli fini
dell'accertamento del reato".
Né può giovare come "tertium comparationis" l'art. 460, quinto
comma, del nuovo codice di procedura penale ("Il decreto penale di
condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato
nel giudizio civile o amministrativo"), perché trattasi di
disposizione normativa sopravvenuta in un sistema profondamente
innovato, non invocabile per la difformità con la norma
temporalmente precedente, conservata nei suoi effetti in regime di
diritto transitorio.
3. - Il Pretore rimettente peraltro dubita della legittimità
costituzionale del decreto penale, esecutivo perché non opposto, in
quanto fondato su un accertamento non ottenuto in contraddittorio con
l'imputato e dunque con palese violazione del diritto di difesa, di
cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Questa Corte ha
già statuito che: "il decreto penale costituisce una decisione
preliminare, contro la quale l'imputato può proporre opposizione,
sicché l'esperimento dei mezzi di difesa è rinviato al vero e
proprio giudizio, che si svolge, con la stessa ampiezza dei
procedimenti ordinari, dopo che l'opposizione ha messo nel nulla il
decreto penale. Il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa alla
fase dibattimentale non può ritenersi in contrasto col precetto
costituzionale dell'art. 24, quando trovi giustificazione nella
struttura particolare e si armonizzi con le esigenze che regolano le
diverse forme di procedimento" (sentenza n. 136 del 1967).
Ed ancora che: "la difesa è garantita, sotto un duplice aspetto.
In primo luogo, si concede all'imputato facoltà di scelta: accettare
o meno la condanna; ed è evidente che l'accettazione non solo
elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma dimostra
che l'imputato non ha motivo né interesse di chiedere che si proceda
all'esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce molto
spesso in un vantaggio per lo stesso interessato. In secondo luogo,
la volontà di difendersi, manifestata attraverso l'opposizione al
decreto, ha l'immediato effetto di far perdere ogni efficacia
giuridica alla condanna, di metterla cioè nel nulla, come se non
fosse stata mai pronunziata. Ed a seguito della opposizione, il
processo prende il normale corso, mentre il decreto penale assume la
funzione di contestazione dell'accusa e quindi costituisce la base
della discussione dibattimentale" (sentenza n. 27 del 1966).
4. - Le altre considerazioni del giudice a quo (che il destinatario
del decreto penale non ne avverte neppure la natura di atto penale e
che non lo oppone perché sembra più economico pagare la somma della
multa che ricorrere a più costosi rimedi; che in concreto la
condanna pecuniaria per decreto penale è ricevuta con lo stesso
animo con cui si riceve una sanzione amministrativa) attengono a dati
di esperienza rivelativi di inconvenienti o incongruenze di mero
fatto, privi di rilevanza costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 del codice di procedura penale (regio decreto n. 1399
del 1930), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte