Sentenza n. 366/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promossi con 2 ordinanze emesse il 20 gennaio 1994 dal
Pretore di Lanciano nei procedimenti civili vertenti tra Lio Ida ed
Angelucci Concezio e la Prefettura di Chieti, iscritte ai nn. 141 e
142 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione
emesse dal vice prefetto vicario della provincia di Chieti,
irrogative di sanzioni pecuniarie per infrazioni al nuovo codice
della strada (art. 142, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del
1992), il Pretore di Lanciano, con ordinanze di identico contenuto,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della
strada), "nella parte in cui prevede che il Prefetto, se ritiene
fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma
determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale".
Il giudice a quo, premesso che, ai sensi dell'art. 205 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, l'opposizione dinanzi all'autorità
giudiziaria può essere esperita soltanto avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, a seguito del ricorso amministrativo
previsto dall'art. 203 del medesimo codice della strada, da
promuovere entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della
violazione, e rilevato che il previo esperimento del predetto ricorso
amministrativo costituisce "una sorta di presupposto processuale
dell'ordinario ricorso" giurisdizionale - il cui scopo è quello
della verifica del rispetto da parte della P.A. del principio di
legalità e che rappresenta l'unico strumento di difesa per il
cittadino - ritiene che la previsione dell'art. 204 citato, secondo
cui il rigetto del ricorso amministrativo al Prefetto comporta
l'irrogazione da parte di quest'ultimo di una sanzione pari almeno al
doppio del minimo edittale (mentre, se il pagamento avviene entro 60
giorni dalla notifica dell'infrazione, la somma dovuta è pari al
minimo edittale, ovvero, se il pagamento avviene oltre il suddetto
termine, senza che sia presentato ricorso al Prefetto, la somma
dovuta è pari alla metà del massimo edittale) sia in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, perché "per poter percorrere la via
giurisdizionale il contravventore deve passare attraverso il
raddoppio della sanzione originaria", con conseguenze sull'esercizio
di azione e di difesa resa più difficoltosa dalla sanzione "in tal
guisa maggiorata".
La medesima norma colliderebbe anche con l'art. 3 della
Costituzione, perché solo "chi trovasi in più agiate condizioni
economiche può rischiare la via giurisdizionale, proponendo,
previamente, un ricorso amministrativo destinato, ove rigettato, a
determinare il raddoppio della sanzione".
La rilevanza della questione sarebbe determinata dal fatto che
l'eccezione di tardività della notifica della violazione - formulata
nei giudizi a quibus - sarebbe ictu oculi infondata e che, in caso di
soccombenza, gli opponenti si vedrebbero condannati al pagamento del
doppio della sanzione originariamente loro comminata.
È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
che si è limitata a richiamare l'ordinanza n. 67 del 1994 di questa
Corte, con la quale la questione ora sollevata è stata già
dichiarata manifestamente infondata. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992
(Nuovo codice della strada) - nella parte in cui prevede che il
Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento dell'infrazione,
all'esito del ricorso amministrativo innanzi a lui proposto ingiunge
il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al
doppio del minimo edittale - sostenendosi la violazione dell'art. 24
della Costituzione, dal momento che: a) il previo ricorso al Prefetto
è un presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e
attivare quindi il controllo sull'operato della Pubblica
Amministrazione; b) la possibilità di adire il giudice ordinario è
subordinata al "raddoppio della sanzione originaria" per effetto
della disposizione che pone tale limite al Prefetto.
Si assume altresì violato l'articolo 3 della Costituzione,
perché vi sarebbe una discriminazione dei meno abbienti rispetto a
chi è in agiate condizioni economiche e può adire il giudice pur
rischiando il raddoppio della sanzione.
2. - I giudizi relativi alle due ordinanze di rinvio possono
essere per connessione riuniti e definiti con unica pronuncia.
3. - Va in primo luogo precisato che la disciplina del sistema
sanzionatorio e del relativo contenzioso contenuta nel nuovo codice
della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992,
riproduce quella introdotta dalla legge n. 122 del 1989, che ha
formato oggetto di recenti pronuncie di questa Corte (sentt. nn. 311
e 255 del 1994) che ha disatteso questioni analoghe a quelle oggetto
del presente giudizio.
4. - In base alla interpretazione adeguatrice sostenuta in dette
sentenze - cui questa Corte può riferirsi anche relativamente alla
normativa soggetta a scrutinio nel presente giudizio, data la
sostanziale identità di questa disciplina con quella oggetto di
dette pronuncie - è stato in particolare ritenuto (sent. n. 311 del
1994 cit.) che l'opposizione all'autorità giudiziaria avverso la
contestazione in tema di infrazione al codice della strada non è
subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al
prefetto, onde viene meno il presupposto su cui si fondano le
questioni di costituzionalità.
Inoltre, come è stato osservato nella ord. n. 350 del 1994 cit.,
il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del
verbale di accertamento, costituisce una opzione a deflazione dei
procedimenti contenziosi, analoga a quelle previste in altre discipline processuali, offerta a colui cui venga contestata una
infrazione. Non appare perciò censurabile in sede di sindacato di
costituzionalità che, qualora l'interessato non intenda avvalersi di
tale facoltà, ne subisca la conseguenza senza per questo perdere la
possibilità del sindacato giurisdizionale sulla contestazione.
Va altresì considerato, in ordine ad altro profilo prospettato
dal remittente, che nell'ipotesi in cui il prefetto abbia respinto il
ricorso amministrativo dell'interessato emettendo una ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma pari al doppio del minimo
della sanzione, questa misura non vincola neppure nel minimo il
giudice dell'opposizione ai fini della determinazione della sanzione
da irrogare (ord. n. 67 del 1994).
In relazione alle conclusioni cui si è pervenuti nelle citate
pronuncie di questa Corte, e che devono qui essere ribadite non
essendo stati addotti argomenti che possano indurre a mutare
orientamento, la norma impugnata è suscettibile di
un'interpretazione adeguatrice tale da escluderne
l'incostituzionalità in relazione ai parametri costituzionali
invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte