Sentenza n. 366/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 111/1992
- art. 2d.lgs. 111/1992
- art. 15d.lgs. 111/1992
- art. 17d.lgs. 111/1992
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 5legge 283/1962
- art. 6legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della
direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad
una alimentazione particolare), così come interpretato dalla
sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 3 del 1994 in
relazione agli artt. 5, lett. g), e 6 della legge 30 aprile 1962, n.
283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 10
febbraio 1995 dal Pretore di Crema, nel procedimento penale a carico
di Luquiens Herve, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del Presidente
della Gervais Danone Italiana s.p.a., quale legale rappresentante
della ditta citata, imputato del reato previsto e punito dagli artt.
5, lettera g), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli
artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande), per aver impiegato nella produzione di yogurt
additivi chimici non consentiti, il Pretore di Crema, con ordinanza
emessa in data 10 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE
concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare), in relazione agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del
1962, nella parte in cui, così come interpretati dalla Corte di
cassazione, escludono la possibilità di configurare come reato tutta
una serie di illeciti alimentari sol perché relativi ad alimenti
destinati ad una particolare alimentazione.
A parere del giudice a quo, l'interpretazione adottata dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 19 gennaio 1994, n.
10371) determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra
due categorie di prodotti alimentari, quelli ad uso corrente e quelli
c.d. dietetici, con un regime di tutela meno rigoroso, quanto all'uso
di additivi chimici, per gli alimenti dietetici che dovrebbero, al
contrario, rispondere a più complesse finalità nutrizionali. In
conseguenza, anche l'art. 32 della Costituzione sarebbe violato dal
momento che i prodotti alimentari destinati a soggetti in condizioni
fisiologiche particolari ovvero a lattanti e bambini della prima
infanzia vengono ad essere assoggettati a controlli meno penetranti
ed a sanzioni meno rigorose con presumibile pericolo per la salute
pubblica.
2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o
infondatezza della questione.
Ha osservato la difesa erariale che il giudice rimettente
sottopone alla Corte costituzionale un problema interpretativo la cui
soluzione "dovrebbe ricercarsi nell'ambito della propria attività
giurisdizionale" atteso che sul punto non vi è una giurisprudenza
così consolidata da poter essere considerata come "diritto vivente".
D'altra parte, ha rilevato l'Avvocatura dello Stato, dalla
normativa in materia di alimenti per la prima infanzia e prodotti
dietetici, non può desumersi che per i prodotti soggetti a libera
commercializzazione (quale quello posto in commercio dalla Danone
s.p.a.) l'utilizzo di additivi chimici non consentiti sia legittimo.
Infatti, per i prodotti destinati ad una particolare alimentazione
devono ritenersi consentite solo le modifiche relative all'aggiunta
del principio nutrizionale corrispondente, ma non certo l'aggiunta di
elementi non necessari e nutrizionalmente non qualificanti quali gli
additivi chimici. Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe il combinato
disposto degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare),
nella parte in cui, così come interpretato dalla Corte di
cassazione, esclude la possibilità di configurare come reato una
serie di illeciti alimentari sol perché relativi a cibi destinati ad
una particolare alimentazione.
Il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, a causa della irragionevole previsione di un regime di
tutela meno rigoroso per quei prodotti che, in quanto destinati ad
una particolare alimentazione (prodotti dietetici e per la prima
infanzia), dovrebbero invece corrispondere a più complesse e delicate finalità nutrizionali; e dell'art. 32 della Costituzione, in
quanto i soggetti più sensibili cui sono destinati tali particolari
alimenti vengono ad essere tutelati da un sistema di controlli e da
sanzioni meno gravi, con presumibile pericolo per la salute pubblica.
2. - La questione non è fondata nei termini che verranno di
seguito enunciati.
Invero, pur se ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n.
111 del 1992 devono ritenersi abrogate le disposizioni della legge 29
marzo 1951, n. 327, recante la disciplina della produzione e vendita
di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici, l'art. 2
dello stesso decreto legislativo testualmente dispone che "i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono,
comunque, essere conformi alle disposizioni previste per i prodotti
alimentari di uso corrente, salvo per quanto concerne le modifiche
loro apportate per renderli conformi" alle specifiche finalità
nutrizionali richieste. Inoltre l'art. 15, commi 1, 3, 4 e 5, dello
stesso testo normativo, nel prevedere l'applicabilità delle sanzioni
amministrative alle violazioni delle prescrizioni in esso contenute,
si apre con una clausola di riserva penale "salvo che il fatto
costituisca reato", che sembra rendere pertanto applicabile la
sanzione penale nell'ipotesi in cui il prodotto destinato ad una
alimentazione particolare non risulti conforme alle disposizioni
previste per gli alimenti di uso corrente.
Ciò, del resto, risulta anche conforme alle intenzioni del
legislatore che, nella legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, all'art. 2,
lettera d), stabilì che, nell'emanare le sanzioni penali e
amministrative, dovessero comunque essere fatte salve le norme penali
vigenti.
In altri termini, l'intervenuta abrogazione della lex specialis e
cioè della legge n. 327 del 1951 concernente gli alimenti per la
prima infanzia e i prodotti dietetici, non esclude l'applicabilità
della lex generalis 30 aprile 1962, n. 283, disciplinante la
produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di
uso corrente.
Né, infine, sembrano potersi desumere decisivi argomenti contrari
dalla recente decisione delle Sezioni unite della Corte di
cassazione, dal momento che con essa si è affermata, con riguardo
alla condotta di commercializzazione di prodotti alimentari dietetici
contenenti additivi non autorizzati, esclusivamente l'intervenuta
abrogazione, ad opera dell'art. 17 del decreto legislativo n. 111 del
1992, della lex specialis 25 marzo 1951, n. 327, senza tuttavia
statuirsi in ordine alla applicabilità residuale della lex generalis
30 aprile 1962, n. 283.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva
89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare), in relazione agli artt. 5 e 6 della legge
30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di
Crema con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte