Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28

aprile 1998 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di

Ferretti Luigi, iscritta al n. 891 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, innanzi al

pretore di Ancona, l'imputato chiedeva la rimessione di questo e

altri processi a suo carico, dichiarata in seguito inammissibile

dalla Corte di cassazione;

che proponeva successivamente la ricusazione dello stesso

giudice, al quale erano stati assegnati diversi procedimenti penali

che lo vedevano imputato;

che tale istanza era dichiarata inammissibile dal Tribunale di

Ancona;

che anche un'istanza di ricusazione era dichiarata inammissibile

dalla Corte di cassazione;

che alla nuova udienza l'imputato presentava ulteriore istanza di

ricusazione, e il pretore sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25

e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art 37, comma 2, del codice di procedura penale;

che, pur non ignorando la sentenza n. 10 del 1997 di questa

Corte, il rimettente sostiene ch'essa non impedirebbe al prevenuto di

trovare a ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione;

che la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del

citato art. 37, comma 2, non precluderebbe la deduzione di nuovi

motivi a sostegno della ricusazione, con la conseguente paralisi

dell'azione penale e la sottrazione dell'imputato al proprio giudice

naturale;

che la questione sarebbe rilevante, perché - esaurito il

dibattimento - il pretore non potrebbe pronunciare la sentenza,

dovendo attendere la decisione del Tribunale di Ancona sulla nuova

dichiarazione di

ricusazione.

Considerato che è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25

e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, perché non

sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della istanza di

ricusazione, ancorché in base ad asseriti nuovi motivi;

che si inibirebbe la pronuncia della sentenza, paralizzando in

tal modo l'azione penale e sottraendo l'imputato al suo giudice

naturale;

che questa Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta

l'istanza di ricusazione, "fondata sui medesimi motivi", fa divieto

al giudice di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza

fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o

la rigetta;

che altra questione, analoga a quella odierna, sollevata dallo

stesso pretore di Ancona, è stata dichiarata manifestamente

inammissibile in quanto la disposizione, caducata proprio nella parte

in cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo

restasse paralizzato dall'abuso della richiesta di ricusazione, non

fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima

dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione,

ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi

intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire, con

l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo

con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e

vacuità);

che a tale esito non sfugge, pertanto, l'identica ordinanza dello

stesso pretore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101

della Costituzione, dal pretore di Ancona, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte