Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1983 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 10legge 825/1971
  • art. 35r.d. 80/1983
  • art. 39r.d. 80/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 35 e

39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario) e degli artt. 15, primo comma, e 39 d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di

1 grado di Gorizia sul ricorso proposto da Basso Mario, iscritta al n.

674 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 311 del 12 novembre 1980;

2) ordinanza emessa il 3 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Piacenza sul ricorso proposto da Cardinali Luciano, iscritta

al n. 399 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 317 del 17 novembre 1982;

3) ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di

1 grado di Trapani sul ricorso proposto da Sansica Antonino, iscritta

al n. 754 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 88 del 30 marzo 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che durante un procedimento iniziato con ricorso di Basso

Mario contro gli avvisi di accertamento per l'irpef e l'ilor per gli

anni dal 1974 al 1977, la Commissione tributaria di primo grado di

Gorizia con ordinanza del 12 giugno 1980 (in G.U. n. 311 del 12

novembre 1980, reg. ord. n. 674 del 1980) sollevava, in riferimento

agli artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale

degli artt. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che disciplina

l'istruzione del processo davanti alle commissioni tributarie, e 15 del

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che disciplina l'iscrizione nei ruoli

delle imposte dirette in pendenza di ricorso del contribuente, in

quanto essi, sottraendo al giudice tributario il potere di sospendere

in via cautelare la riscossione coattiva delle imposte, sembravano

pregiudicare la tutela giurisdizionale del contribuente stesso;

che nel corso di un procedimento iniziato da Cardinali Luciano ed

avente per oggetto la formazione di un ruolo di imposta diretta da

parte dell'Ufficio distrettuale di Piacenza nel 1980, la Commissione

tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 3 marzo

1982 (in G.U. n. 317 del 17 novembre 1982, reg. ord. n. 399 del 1982)

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del

d.P.R. n. 602 del 1973 che attribuisce il potere di sospendere la

riscossione delle imposte dirette all'intendente di finanza, nonché

dell'art. 39 d.P.R. n. 636 del 1972, che per il procedimento davanti

alle commissioni tributarie rinvia alle sole disposizioni generali del

codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113

Cost., per gli stessi motivi addotti dalla Commissione di Gorizia;

che la Commissione di Piacenza indicava quale norma costituzionale di

riferimento, anche l'art. 77 Cost., ritenendo che le norme impugnate

contrastassero con l'art. 10, primo e secondo comma n. 14, l. 9 ottobre

1971 n. 825, che contiene la delega legislativa al governo per - la

riforma tributaria ed affida il relativo processo ad organi

giurisdizionali, quali le commissioni tributarie;

che l'art. 39 d.P.R. n. 636 del 1972 veniva denunciato, in

riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., anche dalla Commissione

tributaria di primo grado di Trapani con ordinanza del 22 giugno 1982

(in G.U. n. 88 del 30 marzo 1983, reg. ord. n. 754 del 1982), emessa

nel corso di un giudizio iniziato da Sansica Antonino ed avente ad

oggetto l'iscrizione a ruolo dell'irpef per l'anno 1975;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause

relative a tutt'e tre le ordinanze, chiedendo che fosse dichiarata la

non fondatezza delle questioni sollevate con la prima e la manifesta

infondatezza di quelle sollevate con le altre due, stante la

sopravvenuta sentenza della Corte n. 63 del 1982;

che le parti private non si sono costituite.

Considerato che le ordinanze di rimessione, per la sostanziale

identità delle questioni proposte, vanno riunite e decise con unico

provvedimento;

che le questioni relative agli artt. 15 e 39 d.P.R. n. 602 del 1973

in riferimento agli artt. 3,24 e 113 Cost. sono manifestamente

infondate, essendo state già decise da questa Corte con sentenza 1

aprile 1982 n. 63, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza, nella

considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente

essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della

Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente differenziata

dal legislatore ordinario e che nel processo tributario si realizza

essenzialmente con la restituzione della somma indebitamente riscossa,

insieme agli interessi, da parte dell'amministrazione finanziaria

soccombente (nello stesso senso: ord. 29 marzo 1983 n. 80 e 13 giugno

1983 n. 168);

che le questioni relative agli artt. 35 e 39 d.P.R. n. 636 del 1972

in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost. - sostanzialmente

coincidenti con quelle ora dette - debbono ritenersi altresì

manifestamente infondate in base alle considerazioni contenute nella

citata sentenza n. 63 del 1982;

che le stesse questioni sono manifestamente infondate anche in

riferimento all'art. 53 Cost. poiché, come giustamente osserva

l'Avvocatura dello Stato in uno dei suoi atti di intervento, la detta

norma concerne non la tutela giurisdizionale del contribuente bensì

l'aspetto sostanziale dell'imposizione;

che dalle esposte considerazioni discende, ancora, la manifesta

infondatezza delle dette questioni in riferimento all'art. 77 Cost.,

poiché, escluse le denunciate violazioni dei principi costituzionali

in materia di tutela giurisdizionale, deve di conseguenza escludersi il

contrasto tra le norme impugnate e l'art. 10 della legge di delega n.

825 del 1971.

Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti in giudizio

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 15 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 35

e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevate in riferimento agli artt.

3, 24, 53, 77, 113 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di

Gorizia, di Piacenza e di Trapani con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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