Sentenza n. 367/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 42 ("Norme interpretative
dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il
personale già dipendente da Centri sperimentali"), e dell'art. 13,
primo comma, della legge della Regione siciliana 8 marzo 1971, n. 5
("Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi
finanziari sul bilancio della Regione"), promossi con n. 2 ordinanze
emesse il 2 ottobre 1980 dal Pretore di Palermo nei procedimenti
civili vertenti tra Santoro Gabriele e Colombo Paolo e l'E.S.P.I.,
iscritte ai nn. 14 e 15 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione di Santoro Gabriele e Colombo Paolo
nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'avv. Antonino Sansone per la Regione Sicilia;
Motivazione
Ritenuto in fatto La legge della Regione siciliana 8 marzo 1971, n. 5, ha disposto
la soppressione dei Centri sperimentali operanti in diversi settori
dell'industria e ha devoluto i relativi compiti all'Ente siciliano
per la promozione industriale. L'art. 13 della legge, in particolare,
ha previsto che il personale dei Centri disciolti sia immesso in un
ruolo ad esaurimento dell'E.S.P.I. "in relazione alla qualifica, al
trattamento economico e all'anzianità di servizio posseduta".
L'Ente predetto, con delibera 7 dicembre 1972, n. 442, adottò i
necessari provvedimenti applicativi disponendo, tra l'altro, che al
personale dei Centri sperimentali continuassero ad applicarsi i
contratti di lavoro in vigore negli enti di provenienza anziché le
norme del contratto di lavoro vigente per il personale già
dall'origine dipendente dell'E.S.P.I.
La delibera venne impugnata da alcuni dipendenti provenienti dai
Centri disciolti, i quali chiesero, con ricorso al Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, l'applicazione, in
loro favore, del contratto collettivo di lavoro vigente per il
personale dell'ente di destinazione.
Il giudice amministrativo con decisioni 30 novembre 1977, nn. 194
e 198, ritenuto che si discuteva della legittimità di provvedimenti
autoritativi emanati dall'E.S.P.I. (ente pubblico economico)
nell'esercizio del potere pubblicistico di autoorganizzazione,
affermò la propria giurisdizione; nel merito, avendo considerato che
al personale proveniente dai disciolti Centri sperimentali doveva
applicarsi lo stesso contratto collettivo di lavoro applicato ai
dipendenti dell'Ente, annullò in parte qua, la delibera impugnata.
Nel frattempo, nel periodo intercorrente tra l'udienza di
discussione dei suddetti ricorsi e la pubblicazione delle relative
decisioni, intervenne la legge regionale 18 giugno 1977, n. 42, che,
con norma di interpretazione dell'art. 13 della precedente legge
regionale n. 5 del 1971, dispose espressamente che il rapporto di
lavoro del personale dei disciolti Centri doveva continuare ad essere
regolato dai contratti collettivi in vigore presso gli enti di
provenienza.
Avverso le decisioni del giudice amministrativo sopra richiamate
l'E.S.P.I. propose ricorsi per cassazione chiedendo fosse dichiarata
la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La Cassazione (Sez. unite), con sentenze nn. 2313 e 2314 del 22
gennaio 1983, ha riconosciuto nelle fattispecie la giurisdizione del
giudice amministrativo, precisando che la sopravvenuta legge
regionale 18 giugno 1977, n. 42, non aveva mutato "l'oggetto
essenziale della controversia e l'elemento determinativo della
giurisdizione" per il fatto che l'impugnativa aveva riguardato un
atto generale nel quale era di preminente rilievo l'esercizio del
potere discrezionale di autoorganizzazione di un ente pubblico
economico.
Nelle more del giudizio innanzi alla Cassazione, gli stessi
dipendenti, con ricorsi in data 10 giugno 1980, adivano il Pretore
del lavoro perché fosse dichiarato il proprio diritto alla
applicazione del nuovo contratto e fosse loro attribuita una
determinata qualifica in relazione alle funzioni in concreto
assegnate.
Il giudice ordinario, con identiche ordinanze, ritenuto che la
pendenza dei giudizi per l'accertamento della giurisdizione (poi
conclusisi con le decisioni della Corte di cassazione nn. 2313 e 2314
del 1983) non impediva la prosecuzione dei ricorsi innanzi a sé
medesimo - per le conseguenze derivanti sulle domande dal disposto
dell'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 42, dal chiaro
effetto retroattivo in forza della sua natura e portata
interpretativa - ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale della disposizione legislativa sopravvenuta.
Ad avviso del giudice rimettente, la legge regionale n. 42 del
1977, determinando i contratti collettivi applicabili ai dipendenti
dei disciolti Centri transitati all'E.S.P.I., pacificamente ente
pubblico economico, avrebbe esorbitato dai limiti dell'art. 14 dello
Statuto siciliano che (tra l'altro) attribuisce alla legislazione
esclusiva le materie relative a "industria e commercio, salva la
disciplina dei rapporti privati" (lett. d), "ordinamento degli uffici
e degli enti regionali" (lett. p) e "stato giuridico ed economico
degli impiegati e funzionari della Regione" (lett. q), e non invece
la materia del trattamento economico dei dipendenti degli enti
regionali.
La legge stessa, poi, avrebbe anche violato i limiti posti
dall'art. 17 dello Statuto speciale di autonomia, il quale affida
alla legislazione concorrente della Regione ("entro i limiti dei
principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato") la materia relativa alla "legislazione sociale: rapporti di
lavoro, previdenza e assistenza sociale" (lett. f), limiti segnati
dagli artt. 2067 e segg. c.c., che rimettono alle associazioni
professionali dei soggetti interessati la regolamentazione dei
rapporti di lavoro e la deteminazione del contratto collettivo
applicabile in relazione alla attività effettivamente svolta
dall'imprenditore.
Ancora, in forza della medesima legge regionale, si
determinerebbe, in violazione dell'art. 3 Cost., una disparità di
trattamento economico e normativo tra i dipendenti provenienti dagli
enti disciolti e gli originari dipendenti dell'E.S.P.I., non
giustificata dalla previsione della immissione dei primi in un ruolo
ad esaurimento, disposta solo al fine di garantire le legittime
aspettative di carriera del personale fin dall'origine dipendente
dell'E.S.P.I.
Si è costituita nel presente giudizio, con comparsa del 6 aprile
1981, la Regione siciliana, eccependo in via pregiudiziale la
irrilevanza della questione (rectius la sua inammissibilità) sotto
il duplice profilo della litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. -
ravvisata nella coesistenza del giudizio per cassazione avverso le
sentenze nn. 194 e 198 del 1977 del Consiglio di giustizia
amministrativa, con le quali si riconobbe già il diritto dei
dipendenti alla applicazione del contratto aziendale in vigore
nell'E.S.P.I., e il cui oggetto sostanziale pertanto coincide con
quello proposto al giudice del lavoro - e del temporaneo difetto di
giurisdizione del giudice rimettente almeno fino alla definizione del
giudizio per cassazione.
Nel merito la Regione ha contestato la fondatezza della questione,
precisando che nella specie la legge regionale n. 42 del 1977 (art.
1), nel dichiarato intento di fornire una interpretazione autentica
del primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 5 del 1971, si
è limitata ad indicare la fonte normativa cui risalire per la
regolamentazione della posizione giuridica e del trattamento
economico dei dipendenti dei Centri disciolti, facendo così
legittimo uso del potere di rendere obbligatoria la interpretazione
di una precedente legge che aveva dato adito a dubbi interpretativi.
D'altra parte la previsione normativa di un apposito ruolo ad
esaurimento, nel quale immettere un determinato personale, aveva lo
scopo di evitare l'assorbimento di questo nell'organico dell'ente di
destinazione, impedendo così possibili alterazioni delle posizioni
degli originari dipendenti; e proprio in relazione alla diversità
degli enti di originaria appartenenza nonché dei relativi compiti e
della collocazione all'interno dell'ente successore, non appare
irrazionale una disciplina diversa per categorie di personale non
omogenee.
Le parti private hanno presentato memorie fuori termini.
Con memoria di udienza del 10 febbraio 1988, la Regione siciliana
ha ribadito la infondatezza della questione sotto il profilo che, con
la legge sopravvenuta (n. 42 del 1977), il legislatore regionale ha
fatto legittimo uso del suo potere di emanare norme di natura
interpretativa di precedenti disposizioni normative e non ha, invece,
legiferato in materia sottratta alla propria competenza ovvero
limitata dall'obbligo dell'osservanza dei principi della legislazione
dello Stato.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost., ha precisato
che la diversità di trattamento tra i dipendenti originari
dell'E.S.P.I. e quelli provenienti dai centri disciolti non risulta
affatto ingiustificata, ma si spiega con la obiettiva considerazione
che diversi sono gli enti di originaria competenza, diversa la
collocazione del personale all'interno dell'ente subentrato ai centri
e diversi i compiti cui il personale è assegnato. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Palermo, con due distinte ordinanze, dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della
Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 42 ("Norme interpretative
dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il
personale già dipendente da centri sperimentali"), il quale dispone
che il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971,
n. 5, deve essere interpretato nel senso che il rapporto di lavoro
del personale dei soppressi centri sperimentali per l'industria della
cellulosa e delle fibre tessili di Palermo, per l'industria della
pesca e dei prodotti del mare di Messina e per l'industria delle
conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo, immesso in un
ruolo ad esaurimento dell'E.S.P.I., in relazione alla qualifica, al
trattamento economico ed alla anzianità di servizio, continua ad
essere regolato dai contratti collettivi di lavoro in vigore nei
rispettivi centri sperimentali per le varie categorie di dipendenti.
Osserva il giudice a quo, che l'art. 14 dello Statuto della
regione siciliana attribuisce fra l'altro alla potestà legislativa
regionale esclusiva: la materia dell'industria e commercio, "salva la
disciplina dei rapporti privati" (lett. d); l'ordinamento degli
uffici e degli enti regionali (lett. p); lo stato giuridico ed
economico degli impiegati e funzionari della regione (lett. q) e che
l'art. 17 stabilisce che la Regione, in sede di potestà legislativa
concorrente, può emanare, per altre materie ivi elencate, leggi
"entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, disponendo in particolare alla lett. f),
che, in tema di legislazione sociale: rapporti di lavoro e previdenza
sociale, debbano essere osservati "i limiti minimi stabiliti dalle
leggi dello Stato". La legge impugnata, invece, stabilendo quali
contratti collettivi siano applicabili ai dipendenti dei disciolti
centri passati all'E.S.P.I., ente pubblico economico, avrebbe
regolato il trattamento economico dei medesimi, esorbitando dal
citato art. 14 dello Statuto che non consente alla Regione di
legiferare sul trattamento economico dei dipendenti degli enti
pubblici e, in ogni caso, violando "i limiti e gli interessi generali
cui si informa la legislazione dello Stato" e cioè gli artt. 2067 e
seg. c.c., che rimettono alle associazioni professionali dei soggetti
del rapporto di lavoro la regolamentazione del medesimo.
Secondo le ordinanze di rinvio la norma denunciata contrasterebbe
altresì con l'art. 3 Cost., perché creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento economico fra gli originari dipendenti
dell'E.S.P.I. e quelli in questo confluiti dai disciolti centri.
2. - Previa riunione dei due giudizi, in quanto le due ordinanze
sollevano la medesima questione, va preliminarmente disattesa
l'eccezione di inammissibilità del ricorso per irrilevanza,
sollevata dalla Regione costituita in giudizio. Difatti l'asserita
litispendenza, relativa al giudizio pendente dinanzi al giudice a
quo, e l'asserita questione di difetto temporaneo di giurisdizione di
questi, involgono indagini che non spettano al giudice della
legittimità delle leggi, ma al giudice rimettente, il quale,
peraltro, ha sul punto esaurientemente motivato circa la propria
giurisdizione.
3. - Nel merito va rilevato, in primo luogo, che è inconferente
il richiamo all'art. 17 dello Statuto regionale, perché la materia
disciplinata dalla norma censurata non attiene, come si assume, alla
legislazione sociale, in quanto volta ad interpretare - come risulta
dal titolo della legge - una precedente normativa di organizzazione,
compresa nella legislazione esclusiva prevista dall'art. 14 dello
Statuto e non soggetta, quindi, "ai limiti" indicati dall'art. 17
dello Statuto stesso, cui fa impropriamente riferimento l'ordinanza
di rimessione.
Quanto all'art. 14 dello Statuto, non sussiste il denunciato
contrasto, essendo palese che la materia oggetto della norma
impugnata riguarda l'ordinamento degli uffici e degli enti (lett. p),
art. 14 cit.) e lo stato giuridico ed economico degli impiegati della
regione (lett. q), art. 14 cit.), in quanto sia i Centri disciolti
che l'E.S.P.I. sono figure soggettive pubbliche istituite dalla
regione.
Ebbene, se non viene posta in discussione la potestà della
Regione di sciogliere uffici e sopprimere enti, facendone confluire
il personale in un ente di propria istituzione - come avvenuto con la
legge regionale n. 5 del 1971, interpretata con quella n. 42 del
1977, oggetto dell'incidente di costituzionalità - non si vede come
la Regione stessa non possa, in base alla medesima potestà
esclusiva, disciplinare il trattamento economico dei dipendenti.
Appare perciò del tutto naturale che la Regione, che può istituire
o estinguere uffici ed enti, determinando addirittura, in questa
seconda ipotesi, la cessazione del rapporto di impiego dei
dipendenti, possa, nell'esercizio della stessa potestà esclusiva,
disciplinare il contenuto di quel rapporto, che altrimenti non si
vede da quale legge dovrebbe essere regolato.
4. - È invece fondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Difatti la norma denunciata non può sottrarsi alla censura di
irragionevolezza per l'ingiustificata disparità di trattamento che
determina, una volta che il personale dei disciolti centri è stato
immesso nell'E.S.P.I., ed una volta che, con la norma che a suo tempo
dispose tale immissione (art. 13 legge n. 5 del 1971), e, a
salvaguardia delle rispettive posizioni delle due categorie di
personale (quello preesistente e quello confluito), è stato previsto
che quello che veniva immesso nell'E.S.P.I. dovesse essere collocato
in un ruolo ad esaurimento, come spesso avviene quando si disciplina
la confluenza di personale in un Ente preesistente.
Basta considerare che, con la norma predetta, definita
interpretativa, si è disposto, peraltro dopo ben sei anni dalla
immissione nell'E.S.P.I, che il personale allora confluito in questo
ente dovesse continuare a considerarsi disciplinato dai contratti
collettivi che regolavano il relativo rapporto di impiego con i
soppressi centri. Una norma del genere, come è stato esattamente
posto in evidenza nell'ordinanza di rinvio, determina una
ingiustificata discriminazione fra dipendenti che, a parte la
collocazione in due ruoli differenti - per motivi che non riguardano
il contenuto del rapporto, ma la salvaguardia delle posizioni di
carriera - sono destinati a svolgere tutti le funzioni proprie del
medesimo ente, onde, senza plausibile ragione, a prestazioni
lavorative di medesima natura, corrisponderebbe un trattamento
economico diversificato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 18
giugno 1977, n. 42 ("Norme interpretative dell'art. 13 della legge
regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il personale già
dipendente da centri sperimentali").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte