Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1990

Altra decisione · depositata il 24/07/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, sesto

(rectius: settimo) comma, e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi) e successive modifiche e integrazioni, promosso con

ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Treviso sul ricorso proposto dalla s.r.l. "M.d.M."

contro l'Ufficio II.DD. di Montebelluna, iscritta al n. 185 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto contro il

provvedimento di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 47 del

d.P.R. n. 600 del 1973 - per avere un soggetto, sostituto di imposta,

presentato tempestivamente la dichiarazione prescritta dall'art. 7

dello stesso decreto, ma ad ufficio incompetente (Ufficio imposte

dirette di Treviso), e per essere tale dichiarazione pervenuta a

quello competente (Ufficio imposte dirette di Montebelluna) oltre il

termine di cui all'art. 9, ultimo comma, del medesimo decreto

presidenziale con la conseguenza di essere considerata omessa - la

Commissione tributaria di primo grado di Treviso, con ordinanza del

13 ottobre 1986 (pervenuta a questa Corte il 20 marzo 1990), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9,

sesto comma (rectius: settimo comma) e 47 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo ritiene che verrebbe riservata una

ingiustificata disparità di trattamento a due fatti sostanzialmente

identici, poiché, nell'un caso, l'erroneo invio della dichiarazione

dei redditi (modelli 740, 750 e 760) ad ufficio incompetente, pur nel

rispetto dei relativi termini e dell'obbligo del versamento della

imposta dovuta, una volta che la dichiarazione sia pervenuta

all'ufficio competente oltre il mese dalla data di scadenza e sia, di

conseguenza, considerata omessa, è punito ai sensi dell'art. 46,

primo comma, del d.P.R. n. 600, con una pena pecuniaria da un minimo

di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000, in considerazione del fatto

che "non sono dovute imposte"; nel secondo caso, invece, l'erroneo

invio della dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770),

sempre ad ufficio incompetente ma previa effettuazione delle ritenute

e versamento all'erario di quanto dovuto, nel caso che il documento

fiscale sia pervenuto all'ufficio competente con ritardo superiore al

mese dalla scadenza, è sanzionato ai sensi del successivo art. 47,

con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle

ritenute;

che, pertanto, sempre ad avviso del giudice a quo, la stessa

infrazione di carattere meramente formale - essendo stati in entrambi

i casi assolti gli obblighi tributari e rispettati i termini di

presentazione delle dichiarazioni, sia pure ad uffici incompetenti -

verrebbe così punita in modo macroscopicamente diverso;

che, nella stessa ordinanza, il giudice della rimessione

denuncia altresì il sesto (rectius: settimo) comma dell'art. 9

citato - secondo cui "le dichiarazioni presentate con ritardo

superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma

costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute... e

delle ritenute indicate dal sostituti di imposta" - poiché la norma,

in maniera contradditoria, mentre riconosce per lo Stato l'esistenza

di un titolo per la riscossione delle ritenute, nello stesso tempo

nega al contribuente la possibilità di far valere lo stesso titolo

per dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo tributario, così

operando una ingiustificata discriminazione tra Erario e sostituto

d'imposta;

che non si è costituita la parte privata e che è invece

intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,

sostenendo genericamente la inammissibilità o, in subordine, la

infondatezza della questione, sulla quale questa Corte si sarebbe

già più volte pronunciata (da ultimo ord. n. 103 del 1990 e, prima,

ordd. n. 490 del 1987 e n. 212 del 1989);

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è

entrato in vigore il decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 (convertito

con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154), il quale

all'art. 21 nel testo modificato dalla legge di conversione dispone

(comma 3), che: "sono considerate valide" (tra l'altro) "lett. b) le

dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente

oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state

presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre

1988" e (comma 4) che "non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3,

lett. b)";

che il giudizio a quo verte sulla sanzione applicata ai sensi

dell'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'avvenuta

presentazione della dichiarazione di un sostituto di imposta ad

ufficio incompetente;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al

giudice della rimessione perché accerti, alla stregua della

sopravvenuta normativa, se la questione sollevata sia ancora

rilevante nel giudizio principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Treviso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte