Sentenza n. 367/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 17d.lgs. 455/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo
comma, lett. c) della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n.
35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi
e di altre entrate), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1990
dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione
distaccata di Catania, sul ricorso proposto dalla s.p.a. "Nuova G.
Barbera" contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro,
iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. "Nuova G. Barbera",
nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1991 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Andrea Scuderi per la s.p.a. "Nuova G. Barbera" e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per la Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento del
decreto 9 ottobre 1990 dell'Assessore regionale siciliano per il
bilancio e le finanze, concernente l'individuazione degli ambiti
territoriali da affidare in concessione per il servizio di
riscossione dei tributi, il Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia - Sezione distaccata di Catania, con ordinanza in data 6
dicembre 1990 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge regionale siciliana 5
settembre 1990, n. 35, sulla istituzione e la disciplina del servizio
di riscossione dei tributi e di altre entrate.
La norma, cui si è conformato il decreto impugnato, dispone che
la concessione per la riscossione dei tributi può essere conferita
"alle società per azioni regolarmente costituite, con capitale
interamente versato non inferiore a lire venti miliardi ed aventi per
oggetto sociale esclusivo la gestione in concessione del servizio,
costituite soltanto da istituti ed aziende di credito", di cui
all'art. 5, lettere a) e d) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375 e successive modifiche.
Il giudice a quo osserva che la disposizione, escludendo dai
possibili concessionari le società per azioni costituite da persone,
si pone in contrasto con l'art. 1, primo comma, lett. e), punto 3,
della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (delega al Governo per la
istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi)
e con l'art. 31, primo comma, lett. c), del conseguente d.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei
tributi). Entrambe le norme menzionate stabiliscono, infatti, che la
concessione del servizio di riscossione dei tributi può essere
conferita "alle società per azioni regolarmente costituite.. .. ..
dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche".
Nell'ordinanza si sottolinea che la serie dei soggetti, ai quali -
a tenore della legislazione statale - può essere conferita la
concessione, è tassativa. Sia l'art. 1 della legge n. 657 del 1986,
sia l'art. 31, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1988 dispongono,
infatti, che i possibili concessionari sono "esclusivamente" le
aziende e gli istituti di credito, nonché le casse rurali ed
artigiane di cui all'art. 5 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, le loro
speciali sezioni autonome, le società per azioni, aventi per unico
oggetto la gestione del servizio in esame, e le società cooperative
già titolari di gestioni esattoriali.
L'esclusione delle dette società per azioni costituite da
persone, non contemplate dalla disciplina statale, si porrebbe in
contrasto con l'art. 17 dello Statuto siciliano, che fa obbligo al
legislatore regionale di osservare i limiti dei principi ed interessi
generali, cui si informa la legislazione dello Stato.
Invero, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, la
potestà legislativa tributaria della Regione siciliana ha carattere
soltanto concorrente. La potestà di legiferare in via esclusiva, ai
termini e nei limiti dell'art. 14 dello Statuto siciliano, non può
essere riferita, per il suo carattere eccezionale, se non a materie
esplicitamente e tassativamente indicate, tra le quali non è invece
inclusa la materia in esame.
Del resto, l'art. 132 del predetto d.P.R. n. 43 del 1988 dispone
che "i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e dal
presente decreto si applicano anche alla regione siciliana, che
provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di
riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa
ad essa spettante in materia". La norma risulta perfettamente
aderente alla natura concorrente della potestà medesima, quale si
desume dal combinato disposto degli artt. 17 e 36 dello Statuto
siciliano, così come più volte affermato dalla Corte
costituzionale.
L'ordinanza è stata emessa nella camera di consiglio del 6
dicembre 1990, nel corso della quale il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia aveva accolto temporaneamente la domanda di
sospensione del decreto assessoriale impugnato, sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte
della Corte costituzionale dopo la decisione sulla questione di
costituzionalità sollevata.
2. - È intervenuta nel giudizio la Regione Sicilia, rappresentata
e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della
questione.
Rileva l'Avvocatura che, con l'anomala ordinanza di sospensione
temporanea dell'atto impugnato, il Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia ha inteso creare una artificiosa rilevanza della
questione di costituzionalità rispetto ad una fase cautelare
raffigurata come non esaurita.
L'espediente sarebbe comunque risultato vano, perché il Consiglio
di giustizia amministrativa, adito con atto di appello dalla parte
resistente, ha - in riforma della ordinanza n. 944 predetta -
respinto l'istanza di sospensione e, quindi, definitivamente chiuso
la fase cautelare. A questo punto, la questione di legittimità
costituzionale è inammissibile se non altro per non-rilevanza.
Nel merito, l'Avvocatura osserva che se è vero che la competenza
della Regione Sicilia in materia tributaria è solo concorrente, è
però anche incontestabile che la elencazione delle categorie di
possibili concessionari contenuta nell'art. 31 del d.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43 può essere inclusa tra i "principi" limite della
competenza legislativa regionale solo per quanto determina requisiti
minimi di affidabilità.
La disposizione regionale di che trattasi ha previsto,
nell'interesse pubblico (che è l'unico rilevante in materia),
requisiti più severi di quelli stabiliti dal predetto art. 31, prevedendo che le società per azioni debbano avere un capitale non
inferiore a lire venti miliardi e debbano essere "costituite soltanto
da istituti ed aziende di credito indicati nella lettera a". La
disposizione palesemente non contrasta con alcun principio posto
dalla normativa statale.
Con memoria in data 31 maggio 1991, l'Avvocatura ha quindi esibito
l'ordinanza con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione siciliana ha respinto l'istanza di sospensione proposta dalla
S.p.a. "Nuova G. Barbera", sul rilievo che il decreto impugnato,
nella parte in cui preclude l'affidamento della concessione della
società, è meramente ripetitivo del disposto dell'art. 20 della
legge regionale n. 35 del 1990 e, quindi, inidoneo a provocare un
autonomo danno grave e irreparabile.
3. - Si è costituita la s.p.a. "Nuova G. Barbera", ricorrente nel
giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale, chiedendo la
declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata con motivi
che si ispirano a quelli contenuti nell'ordinanza di rimessione.
Con successiva memoria in data 4 giugno 1991, la S.p.a. "Nuova G.
Barbera" sostiene anzitutto che il procedimento cautelare che ha dato
luogo alla questione all'esame non è ancora esaurito, la sua
definizione restando subordinata alla decisione della Corte
costituzionale.
Il Consiglio di giustizia amministrativa non è infatti
intervenuto sui punti relativi alla rimessione alla Consulta, né
sulla riserva di emanare la definitiva decisione cautelare dopo la
pronuncia di legittimità costituzionale. Esso si è pronunciato
soltanto sulla opportunità di accogliere temporaneamente la domanda
cautelare.
Nel merito, dopo aver ribadito il carattere concorrente della
potestà legislativa della Regione siciliana nella materia - così
come affermato da numerose sentenze della Corte costituzionale -, la
società s.p.a. "Nuova G. Barbera" ribadisce che la elencazione dei
"soggetti della riscossione", contenuta nella legislazione nazionale,
ha valore di principio. Il legislatore ha compiuto la scelta del
ricorso al mercato delle imprese finanziarie ed esattoriali, sia
pubbliche che private, senza alcuna limitazione o discriminazione,
tranne quelle derivanti dalla necessità di garantire una elevata
qualificazione ed esercitare il necessario controllo. Ciò allo scopo
di realizzare il massimo di concorrenza, efficienza, economicità e
trasparenza nelle gestioni esattoriali. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione
distaccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c, della legge
regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, nella parte in cui
esclude dai possibili concessionari del servizio di riscossione dei
tributi le società per azioni costituite da persone fisiche. La
disposizione non sarebbe conforme all'art. 1, primo comma, lett. e,
punto 3, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, concernente delega al
Governo per la istituzione del servizio di riscossione dei tributi,
nonché all'art. 31, primo comma, lett. c, del successivo d.P.R. 28
gennaio 1988, n. 17. Entrambe le norme stabiliscono, infatti, che la
concessione del servizio di riscossione dei tributi può essere
conferita "alle società per azioni regolarmente costituite.. .. ..
dai soggetti indicati nella lettera a o da persone fisiche".
La disposizione impugnata violerebbe quindi l'art. 17 dello
Statuto siciliano, il quale fa obbligo al legislatore regionale di
osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa
la legislazione dello Stato.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per la Regione
siciliana, ha eccepito l'inammissibilità della questione per
irrilevanza, osservando che il Tribunale amministrativo regionale ha
emesso l'ordinanza di rimessione in sede di esame dell'istanza di
sospensione del decreto regionale, ricorrendo ad un anomalo
provvedimento di sospensione temporanea dell'atto impugnato.
Peraltro l'espediente, diretto a far apparire la fase cautelare
come non ancora esaurita, sarebbe stato poi vanificato dal Consiglio
di giustizia amministrativa che, adito con atto di appello della
parte resistente, ha respinto l'ordinanza di sospensione e
definitivamente chiuso la fase cautelare.
L'eccezione di inammissibilità va respinta con riguardo ad
entrambi i profili prospettati.
Anzitutto, questa Corte ha già esaminato altro caso in cui il
giudice, contemporaneamente alla ordinanza di rimessione, aveva
disposto con separato provvedimento la sospensione degli atti
impugnati, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del
giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità (sentenza n.
444 del 1990). La Corte ha nell'occasione affermato che permaneva il
requisito della rilevanza, poiché la pronuncia, per la sua natura
meramente temporanea ed interinale, non aveva determinato
l'esaurimento del potere cautelare del giudice a quo.
Quanto al secondo aspetto, è sufficiente ricordare che la
sussistenza del requisito della rilevanza va valutata allo stato
degli atti al momento della emanazione dell'ordinanza di rimessione,
restando quindi ininfluenti gli eventuali provvedimenti adottandi o
adottati successivamente (sentenza n. 97 del 1987).
3. - Nel merito la questione risulta infondata.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato in termini generali
che nella materia tributaria la Regione siciliana è titolare di
potestà legislativa concorrente e che pertanto è tenuta ad
osservare i principi generali recati dalle leggi dello Stato (da
ultimo sentenze nn. 959 del 1988, 428 del 1989, 105 del 1991).
Per quanto concerne specificamente l'istituzione e la disciplina
del servizio di riscossione dei tributi, l'indicato carattere
concorrente della potestà legislativa della regione è confermato
dall'art. 132 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Esso dispone che i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986,
n. 657 (Delega al Governo per la istituzione e la disciplina dei
servizi di riscossione dei tributi) e dallo stesso decreto n. 43 "si
applicano anche alla Regione siciliana, che provvede con legge
all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei
tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante
in materia".
Risulta peraltro evidente che sia la giurisprudenza costituzionale
sia il richiamato art. 132 definiscono poteri e limiti spettanti al
legislatore regionale siciliano. L'obbligo di conformità delle norme
regionali concerne, infatti, non ogni disposizione presente nella
legislazione dello Stato, ma soltanto i princìpi e gli interessi
generali che la informano.
La legge di delega del 1986 e il successivo decreto delegato del
1988 hanno predisposto una completa ed aggiornata disciplina del
servizio di riscossione dei tributi. Tale servizio, di fondamentale
importanza per il puntuale afflusso alle casse pubbliche delle
risorse finanziarie e, al tempo stesso, per la natura e l'entità
delle attività e degli interessi cui si connette, richiede
previsioni atte ad evitare ogni forma di disfunzione e di abuso.
Assai opportunamente, quindi, il legislatore nazionale ha emanato una
normativa generale, che disciplina l'organizzazione centrale e
periferica del servizio di riscossione, definendo al tempo stesso in
tutti i suoi aspetti la figura del concessionario, con riguardo,
quindi, alle sue caratteristiche soggettive, ai rapporti con
l'autorità concedente, allo svolgimento dell'attività e ai rapporti
con il personale addetto al servizio.
La natura e le finalità di tale legislazione, diretta, come si è
rilevato, ad assicurare il più puntuale e corretto funzionamento di
un servizio - che è al tempo stesso essenziale e per molti aspetti
assai delicato - sono tali da non precludere che nell'uso della
potestà legislativa concorrente si introducano norme ispirate alla
considerazione di esigenze di particolare rilievo e limitative
rispetto alla legislazione dello Stato.
Queste specificità non possono dirsi in contrasto con l'assetto
generale che si è dato al servizio di riscossione e al rapporto di
concessione, né possono apparire prive di razionale giustificazione.
La norma impugnata introduce infatti un ulteriore elemento di
selezione dei possibili concessionari all'interno di una disciplina
già diretta a delimitare tale ambito, facendo particolare
riferimento alla composizione della struttura societaria, alla quale
continua ad imputarsi la figura della concessione.
Si può dunque affermare che l'esclusione dal novero dei soggetti
della concessione stessa delle società per azioni costituite da
persone fisiche concreta una previsione differenziata, ma non
incoerente, rispetto alla legislazione nazionale nell'ambito del
genus societario qualificato, cui si riferisce quella legislazione.
Il legislatore regionale siciliano ha introdotto un elemento
differenziale sulla base della valutazione di specifiche esigenze
locali, apprezzandole autonomamente nel quadro generale e nel
rispetto dei limiti segnati al potere normativo concorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana
5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate), sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di
Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 17 del
R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della
Regione siciliana).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte