Sentenza n. 367/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 28/1980
- art. 50d.P.R. 382/1980
usata come parametro
citata
- art. 6legge 766/1973
- art. 32legge 942/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo,
numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per
il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e
dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica),
promossi con due ordinanze emesse il 15 maggio e il 12 giugno 1991
dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sui ricorsi
proposti da Violani Carlo ed altri e da Calabi Francesca ed altri
contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritte ai
nn. 61 e 153 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 13, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 15 maggio-12 giugno 1991 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1992) nel corso di un
giudizio promosso da Violani Carlo ed altri contro il Ministero della
pubblica istruzione per l'annullamento del provvedimento di
esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo,
numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per
il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e
dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella
parte in cui queste disposizioni non contemplano, tra i soggetti che
possono essere ammessi ai giudizi di idoneità per l'inquadramento
nel ruolo dei professori associati, i titolari di assegni di
formazione didattica e scientifica (di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre
1973, n. 766) ed i titolari di borse di studio (di cui agli articoli
32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio
1967, n. 62) presso le facoltà di medicina e chirurgia, i quali
entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto per un triennio
attività didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite
e documentata dal preside di facoltà in base ad atti risalenti al
periodo di svolgimento delle attività medesime. Le disposizioni sono
denunziate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per
disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati, a seguito
della ammissione ai giudizi di idoneità dei medici interni e dei
contrattisti ad essi equiparati, per effetto delle sentenze della
Corte costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989.
2. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso giudice a
quo, con ordinanza emessa in pari data (pervenuta alla Corte
costituzionale il 16 marzo 1992), nel procedimento instauratosi a
seguito del ricorso proposto da Calabi Francesca ed altri per
l'annullamento dell'esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di
idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.
Il giudice a quo osserva che i ricorrenti non rientrano nelle
puntuali categorie individuate dalla legge o introdotte dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenza 9 aprile 1986, n. 89) e
ricorda che la ratio della estensione del beneficio legislativo
previsto per i tecnici laureati (svolgimento di attività scientifica
e didattica assistita da specifici requisiti) ricorre anche nei
confronti dei medici interni dei policlinici e delle cliniche
universitarie, i quali abbiano conseguito la qualifica di assistente
a seguito di pubblico concorso ed abbiano svolto per un triennio,
entro l'anno accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica
documentata. Questa impostazione, ad avviso del giudice rimettente,
trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 397 del
1989, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non
contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità,
i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia,
nominati in base a concorso, che hanno svolto attività di assistenza
e cura oltre i limiti d'impegno del contratto e che, entro l'anno
accademico 1979/1980, hanno prestato per un triennio attività
didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà
risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima.
Per quanto concerne i titolari di assegni biennali di formazione
scientifica e didattica previsti dall'art. 6 del decreto-legge n. 580
del 1973, la asserita disparità di trattamento rispetto ai tecnici
laureati sarebbe irrazionale e lesiva del principio di eguaglianza,
qualora gli assegnisti abbiano reso in via di fatto prestazioni
assistenziali in aggiunta alle attività didattiche e scientifiche.
Del tutto analoga, ad avviso del giudice a quo, è la posizione
dei borsisti presso le facoltà di medicina e chirurgia che, assunti
a seguito di prova selettiva concorsuale, abbiano svolto prestazioni
di natura didattica e scientifica per un triennio anteriormente
all'anno accademico 1979/1980 e, sia pure in via di fatto, abbiano
espletato attività di assistenza presso policlinici e cliniche
universitarie. Anche per costoro ricorrerebbe, a parità di
condizioni oggettive (concorso, triennio di riferimento, attività
scientifica documentata), la stessa ratio che consentiva ai titolari
di contratto presso le medesime facoltà il passaggio, attraverso il
transitorio sistema dei giudizi di idoneità, alla figura, di nuova
istituzione, del professore associato.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile relativamente
alla posizione degli assegnisti e, per il resto, manifestamente
infondata.
L'Avvocatura dello Stato, richiamata la sentenza della Corte 3
febbraio 1992, n. 31, osserva che la posizione dei borsisti non è
assimilabile ad alcuna delle puntuali categorie individuate dalla
legge ovvero introdotte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze
n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986).
L'attività didattica che si assume svolta dagli interessati non
può ritenersi istituzionalmente propria della categoria di
appartenenza dei ricorrenti, giacché il borsista usufruisce del
finanziamento esclusivamente in funzione dell'attività di ricerca,
la quale è volta alla preparazione e all'addestramento del
beneficiario della borsa. Né sarebbe rilevante la circostanza che
singoli borsisti siano stati di fatto adibiti a mansioni diverse ed
abbiano svolto attività didattica e scientifica in ambito
universitario. Ad avviso dell'Avvocatura, le norme denunciate, nel
determinare l'elenco delle figure ammesse a partecipare ai giudizi di
idoneità, prendono in esame tali categorie per come sono
normativamente disciplinate, restando estranea ogni valutazione di
prassi difformi dal modello legislativo. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione
I, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo,
numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per
il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e
dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella
parte in cui non prevedono la ammissione ai giudizi di idoneità per
l'accesso al ruolo dei professori associati dei titolari di assegni
di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre
1973, n. 766, ed i titolari di borse di studio di cui agli articoli
32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio
1967, n. 62, i quali abbiano svolto per un triennio, presso le
facoltà di medicina e chirurgia, attività didattica e scientifica.
Viene denunciata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati e, a seguito
delle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del
1989, rispetto agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle
cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, ed ai
titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia.
2. - I due giudizi, riferiti alle stesse disposizioni e fondati su
analoghe motivazioni, sono evidentemente connessi, possono essere
quindi riuniti e decisi congiuntamente.
3. - La questione sottoposta all'esame della Corte si prospetta in
termini in parte identici e in parte analoghi a quelli già esaminati
e decisi con la sentenza n. 31 del 1992, che ha dichiarato non
fondata, prendendo in esame la posizione dei titolari di assegni di
formazione scientifica e didattica (art. 6 del decreto-legge n. 580
del 1973), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e
dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Pertanto, nella parte concernente i titolari di assegni di
formazione scientifica e didattica la questione, nuovamente proposta
senza che siano stati prospettati profili diversi rispetto a quelli
già valutati, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Le argomentazioni già enunciate dalla Corte per escludere la
esistenza di discriminazioni per i titolari di assegni, valgono
inoltre a maggior ragione per i titolari di borse di studio per
giovani laureati (di cui all'art. 32 della legge n. 942 del 1966 e
all'art. 21 della legge n. 62 del 1967), essendo le borse di studio
evidentemente destinate all'addestramento scientifico, o didattico e
scientifico, degli interessati. La loro mancata inclusione tra le
categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso
al ruolo dei professori associati non appare dunque irragionevole o
discriminatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.P.R.
n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione
dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori
universitari.
Nella parte concernente i titolari di borsa di studio, categoria
alla quale non si riferiva la sentenza n. 31 del 1992, la questione
deve essere quindi dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta infondatezza, quanto ai titolari di
assegni di formazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre
1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, la
questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo
comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica),
proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in
epigrafe;
b) dichiara non fondata, quanto ai titolari di borse di studio
di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21
della legge 24 febbraio 1967, n. 62, la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge
21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la
sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica), proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte