Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo

comma, ultima parte, del codice penale, in relazione al primo comma

del medesimo articolo, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio

1993 dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale

a carico di Mauro Trippa ed altro, iscritta al n. 199 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Trippa Mauro e Trippa Mario, imputati dei reati di cui agli artt.

110, 349 del codice penale, 20, lett. c), della legge 28 febbraio

1985, n. 47, e 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché di

altre violazioni della legge penale, il giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Roma, con ordinanza del 26 gennaio

1993 (R.O. n. 199 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 27, secondo comma, seconda parte, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

81, secondo comma, ultima parte, del codice penale, in relazione al

primo comma del medesimo articolo, e, in linea subordinata, dell'art.

81, primo e secondo comma, del codice penale sempre in relazione ai

medesimi parametri di costituzionalità;

che nell'ordinanza di rinvio si premette che gli imputati hanno

presentato, con il consenso del p.m., richiesta di applicazione della

pena a norma dell'art. 444 c.p.p., "subordinatamente alla concessione

dei benefici", ritenendo la continuazione tra i reati contestati e

considerando il delitto aggravato di violazione di sigilli (art. 349,

secondo comma, c.p.) il reato più grave ai fini della determinazione

della pena;

che nella stessa ordinanza si osserva che le contravvenzioni di

cui agli artt. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 e 1-sexies

della legge n. 431 del 1985 prevedono la medesima sanzione

dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 30 a 100 milioni di

lire e che pertanto l'entità della pena pecuniaria stabilita per

tali reati non consente la concessione del beneficio della

sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 del codice

penale, mentre nell'ipotesi di commissione del delitto aggravato di

violazione di sigilli, ove debbano ritenersi - come nel caso di specie secondo il giudice a quo - equivalenti le attenuanti generiche,

la concessione del beneficio suddetto sarebbe invece possibile,

dovendosi applicare la pena prevista dal primo comma dell'art. 349

del codice penale;

che, ad avviso del giudice remittente, dovendosi ritenere

corretta la determinazione della pena richiesta dall'imputato - che

considera reato più grave fra quelli contestati il delitto di cui

all'art. 349 del codice penale - sussisterebbe una evidente

disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3 della Costituzione, tra

colui il quale debba rispondere della sola contravvenzione

urbanistica di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47 (e/o

l'art. 1-sexies della legge n. 431) e chi commetta anche il più

grave reato di violazione di sigilli, dal momento che solo a

quest'ultimo può essere concesso il beneficio della sospensione

condizionale della pena;

che, sempre secondo il giudice a quo, la norma impugnata sarebbe

in contrasto anche con l'art. 27 della Costituzione poiché la pena

irrogata, per raggiungere l'effetto rieducativo, deve essere tale da

non consentire o addirittura consigliare la commissione di più

reati, mentre la descritta disparità di trattamento avrebbe come

ulteriore conseguenza quella di provocare "una implicita

sollecitazione ad una progressione criminosa", dal momento che chi

commette anche il delitto di violazione di sigilli, in concorso con i

richiamati reati contravvenzionali, sarebbe consapevole di poter

godere di una pena più mite;

che nell'ordinanza si rileva che la questione è rilevante nel

giudizio a quo "perché la richiesta delle parti è nella sostanza

corretta e andrebbe accolta";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la questione sollevata, sia in via principale sia

in linea subordinata, ove fosse accolta, determinerebbe come

conseguenza di negare agli imputati nel giudizio a quo - nei cui

confronti è stato riconosciuto il vincolo della continuazione dei

reati ed è stata dichiarata meritevole di accoglimento la richiesta

di "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p. della pena e di concessione

dei benefici di legge - l'applicabilità del beneficio della

sospensione condizionale della pena;

che nelle ordd. nn. 20 e 147 del 1993 questa Corte, giudicando

su identiche censure di costituzionalità della norma impugnata ha

affermato - richiamando il principio di cui all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione - che "la questione sollevata non si

presenta rilevante ai fini del giudizio a quo", dal momento che il

richiesto aggravamento del regime sanzionatorio non potrebbe comunque

operare in tale giudizio nei confronti di imputati già riconosciuti

dal giudice remittente "in condizione di ottenere il beneficio della

sospensione condizionale della pena";

che nell'ordinanza di remissione non si adducono argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati e che, pertanto, la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, secondo comma, ultima parte, del codice

penale, in relazione al primo comma del medesimo articolo, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione dal giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Roma con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: GRECO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte