Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47- bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso

con ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Prato nel

procedimento di esecuzione nei confronti di Martini Massimo iscritta

al n. 198 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione avverso il

decreto del p.m. che aveva respinto una richiesta di scarcerazione,

avanzata da un tossicodipendente detenuto in espiazione di pena, ai

sensi dell'art. 47- bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354

(Ordinamento penitenziario), il Tribunale di Prato adito - premesso

che il riferito provvedimento risultava effettivamente in contrasto

con il citato art. 47- bis che attribuisce al p.m. (od al Pretore)

solo una verifica formale delle condizioni di ammissibilità

dell'affidamento, cui deve conseguire l'immediata scarcerazione del

richiedente, e non anche una valutazione di merito sulla fondatezza

della domanda riservata al successivo esame del Tribunale di

sorveglianza quale giudice della rieducazione - ha conseguentemente

sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1995, questione di

legittimità del predetto art. 47- bis in riferimento all'art. 27

della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina dell'affidamento

in prova di soggetti tossico-alcooldipendenti già sottoposti ad

espiazione di pena - come articolata dalla norma denunciata

attraverso la riferita duplicità di fasi ed il previsto "automatismo

della scarcerazione" in dipendenza del mero riscontro di

ammissibilità dell'istanza - risulterebbe potenzialmente lesiva

degli effetti afflittivi e rieducativi della pena, comportando una

"sospensione necessaria (non condizionata da alcuna valutazione di

merito né da parte del p.m. né da parte del Tribunale di

sorveglianza) della esecuzione della pena, non sostituita

immediatamente da alcuna misura alternativa". Dal che appunto la

prospettata violazione dell'art. 27 della Costituzione;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

di Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della

impugnativa per incompetenza del giudice a quo ad emettere il

provvedimento di scarcerazione in oggetto;

Considerato che deve respingersi la riferita eccezione

dell'Avvocatura;

che, infatti, la proponibilità dell'incidente di esecuzione

avverso il provvedimento del p.m. adottato ai sensi del citato art.

47- bis - ancorché non espressamente prevista dalla legge - è

ritenuta coerente al sistema dalla dottrina che si è occupata

dell'argomento ed è stata anche ammessa dalla Cassazione in taluni

recenti pronunzie, per cui le riserve che si vogliano tuttora

avanzare sulla esattezza di tale soluzione certamente non evidenziano

quel "macroscopico difetto di competenza" del giudice a quo che solo

potrebbe rilevare, in questa sede, ai fini della verifica di

ammissibilità (cfr. sentenza n. 263 del 1994; ordinanze n. 349 del

1993; n. 120 del 1993);

che, nel merito, la questione è manifestamente infondata;

che, infatti - nel quadro della peculiare forma di affidamento

in esame, conformata alla singolarità della situazione dei suoi

destinatari, nei confronti dei quali si giustifica una risposta

correlativamente differenziata dell'ordinamento penale -

l'automatismo della scarcerazione, che si censura, risponde invece a

ragionevoli finalità di incentivazione della scelta terapeutica che

il legislatore (anche scontando in partenza il rischio di

atteggiamenti strumentali del richiedente) espressamente ha inteso

privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, in

prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza;

che è, peraltro, comunque arbitrario il collegamento

presupposto dal Tribunale rimettente tra finalità rieducative della

sanzione e necessità di una sua continuativa applicazione;

che, pertanto, la temporanea interruzione della pena (in attesa,

come nella specie, della sua sostituzione con la misura alternativa o

di una sua riconferma) non potrebbe, in ogni caso, di per sé violare

- come a torto quindi si ipotizza - l'art. 27 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47- bis della legge del 26 luglio 1975, n.

354 (Ordinamento penitenziario) sollevata in riferimento all'art. 27

della Costituzione, dal Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte