Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 199 del

codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il

12 ottobre 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di T. C.,

iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 12 ottobre 2000 il giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Padova ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 189 e 199 cod. pen. mil.

pace, nella parte in cui non escludono la punibilità per il reato di

insubordinazione con ingiuria o con minaccia "in ordine a fatti

compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al

servizio da lui prestato ma inerenti il servizio di pubblico

ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato";

che il rimettente premette che nel caso di specie il fatto

oggetto del giudizio riguarda una persona che, in abiti civili e in

compagnia di persone non militari, aveva apostrofato con parole

oltraggiose e minacciose un maresciallo dei carabinieri in divisa,

precisando che solo in un momento successivo era stato accertato che

l'autore del fatto era un militare di leva in licenza; da detto

accertamento ha preso avvio il procedimento penale, che sottolinea il

giudice a quo - "può dirsi almeno in parte dovuto al casuale

accertamento dello status di militare del soggetto agente, in nessun

modo collegato allo svolgimento dei fatti";

che nell'ordinanza il giudice di merito afferma che la

disposizione dell'art. 199 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui

esclude l'applicabilità della fattispecie incriminatrice

dell'art. 189 dello stesso codice qualora il fatto che configura il

reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria sia commesso, tra

l'altro, "per cause estranee al servizio" e alla disciplina militare,

sarebbe da riferire - alla stregua della "lettera della norma"

nonché dell'interpretazione "fatta propria dalla

dottrina maggioritaria e da una costante giurisprudenza" - al solo

serviziosvolto dalla persona ingiuriata o minacciata,

indipendentemente da ogni relazione con il servizio svolto

dall'autore del fatto; che, pertanto, nel caso sottoposto al suo

giudizio, poiché il maresciallo dell'arma dei carabinieri "è stato

oggetto di frasi ingiuriose e minacciose proprio a causa del servizio

da lui svolto e della divisa da lui indossata, non può escludersi

l'applicabilità dell'art. 189 cod. pen. mil. pace", donde la

rilevanza della questione sollevata;

che il giudice a quo dopo aver svolto una disamina dei

diversi orientamenti interpretativi registratisi a) circa la

configurabilità del concorso formale fra il reato di

insubordinazione con minaccia e ingiuria e il reato di oltraggio a

pubblico ufficiale, configurabilità di recente esclusa in ragione

del principio di specialità, con applicazione dunque del solo reato

(speciale) militare, e b) circa il divario nel trattamento

sanzionatorio rispettivamente previsto per i due reati anzidetti,

ritenuto non discriminatorio dalla giurisprudenza comune generalmente

in base alla considerazione della maggiore gravità dell'illecito

penale militare, fa richiamo a talune pronunce rese dalla

giurisprudenza costituzionale, nelle quali la Corte, esaminando la

materia in esame e in particolare i rapporti tra i reati militari e i

reati comuni, ha parlato talora di gravità equiparabile fra le

fattispecie (sentenza n. 188 del 1996), ma - sottolinea il rimettente

- "pur sempre evidenziando che il rispetto del rapporto gerarchico

militare è elemento aggiuntivo rispetto al disvalore espresso dai

reati avverso pubblici ufficiali" (sentenza n. 278 del 1990);

che, ciò premesso, il rimettente muove dall'intervenuta

abrogazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale a opera

dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo

per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema

penale e tributario), entrata in vigore anteriormente al fatto per

cui egli procede, per affermare che, se da un lato ha perso di

rilievo la questione del concorso formale fra oltraggio a pubblico

ufficiale e insubordinazione con minaccia o ingiuria, dall'altro lato

tale intervento legislativo ha radicalmente "ribaltato" l'assetto

normativo valutato come non irragionevole dalla ricordata

giurisprudenza;

che appunto l'abolitio criminis relativamente alla

fattispecie comune - per molti aspetti assimilabile a quella militare

- determina il rimettente a sollevare, in riferimento ai principi di

uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 199

cod. pen. mil. pace, nella parte in cui rendono possibile che siano

sanzionate penalmente condotte di minaccia e di offesa all'onore di

un superiore, causate dal servizio di pubblico ufficiale da

quest'ultimo svolto, ma non collegate in alcun modo al servizio

svolto dal (militare) soggetto attivo del reato;

che il giudice rimettente afferma in particolare che, una

volta venuta meno la norma incriminatrice di cui all'art. 341 cod.

pen., "condotte identiche risultano penalmente irrilevanti o

sanzionate con la reclusione militare sino a tre anni, a seconda

della qualità di civile o di militare del soggetto agente,

indipendentemente da ogni effettiva offesa del bene giuridico della

disciplina militare", e che ciò comporterebbe la lesione del

principio di uguaglianza;

che la suddetta diversità di disciplina, collegata alla sola

appartenenza alle forze armate dell'autore del fatto, sarebbe ancor

meno giustificabile - ancora secondo il giudice a quo - se rapportata

alla recente tendenza del legislatore, manifestatasi anche nei più

recenti provvedimenti di depenalizzazione, a non ritenere la mera

qualifica di pubblico ufficiale quale ragione idonea a giustificare,

di per sé, una più rigorosa tutela penale, nel quadro di un più

generale ripensamento quanto alla struttura e alle funzioni delle

forze armate;

che, alla stregua di questo mutato assetto normativo,

conclude il rimettente, non appare ragionevole collegare alla sola

qualità di militare un differenziato e deteriore trattamento penale

"a tutela di una nozione formale e generalistica di disciplina

militare, invasiva di ogni momento della vita del militare, in

servizio o fuori servizio, anche in assenza di ogni effettiva lesione

o collegamento con i rapporti gerarchici inerenti il servizio svolto"

dall'autore del fatto.

Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

militare di Padova solleva questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 189 e 199

cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non escludono la punibilità

per insubordinazione con ingiuria o con minaccia relativamente a

fatti compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al

servizio da lui prestato ma inerenti al servizio di pubblico

ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato;

che l'art. 199 citato esclude l'applicabilità dell'art. 189,

che prevede come reato l'insubordinazione con minaccia o ingiuria,

quando il fatto "è commesso per cause estranee al servizio e alla

disciplina militare" e che il giudice rimettente afferma che tale

clausola di esclusione del reato di insubordinazione opera con

riguardo soltanto alla condizione in cui in concreto si trova la

persona ingiuriata o minacciata, essendo irrilevante l'eventuale

inesistenza di una correlazione col servizio militare della

situazione in cui si è trovato ad agire l'autore del fatto;

che la questione di costituzionalità si basa su

quest'interpretazione ed è indirizzata a ottenere da questa Corte

una pronuncia che, in forza del principio di uguaglianza e di

ragionevolezza alla luce dell'avvenuta abrogazione del reato di

oltraggio a pubblico ufficiale (art. 18 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), impedisca per l'appunto tale interpretazione, escludendo la

punibilità del fatto quando l'ingiuria o la minaccia siano bensì

indirizzate a un militare in servizio, ma da parte di un militare non

in servizio;

che l'interpretazione che il giudice rimettente pone a base

della questione di costituzionalità che egli solleva sarebbe -

secondo le sue espressioni - indotta dalla lettera della disposizione

censurata e sarebbe comunque fatta propria dalla

dottrina maggioritaria e da una costante giurisprudenza;

che, al contrario di quanto affermato, la lettera della legge

non conduce a un'interpretazione obbligata nel senso dianzi detto,

un'interpretazione che il giudice rimettente intende avvalorare col

riferimento agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza:

orientamenti ai quali - qualora anche essi fossero (e nella specie

non sono) univoci - non può assegnarsi un valore limitativo

dell'autonomia interpretativa del giudice;

che l'iniziativa del giudice rimettente si configura dunque,

impropriamente, come strumento rivolto a promuovere

un'interpretazione della legge alla quale non è precluso al giudice

stesso di pervenire, nell'esercizio di poteri interpretativi che gli

sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale;

che pertanto, indipendentemente dalla valutazione circa la

legittimità costituzionale della norma sottoposta all'esame di

questa Corte, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 189 e 199 del codice penale

militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte