Sentenza n. 368/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Molise, riapprovata il 6 marzo 1990 dal Consiglio regionale, avente
per oggetto: "Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984,
n. 894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla
legge 1 giugno 1977, n. 285", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato l'11 aprile 1990, depositato in
cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 35 del registro
ricorsi 1990.
Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Molise (Norme
per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente
all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977,
n. 285), riapprovata dal Consiglio regionale il 6 marzo 1990, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio fa presente che la legge impugnata,
approvata in prima lettura allo scadere della terza legislatura (22
marzo 1985) e riapprovata una prima volta (senza modifiche e a
maggioranza assoluta) il 27 dicembre 1989, è stata di nuovo rinviata
sul presupposto che si trattasse di una legge "nuova" rispetto a
quella approvata nella precedente legislatura, in quanto ritenuta
espressione di un'assemblea legislativa diversa da quella che l'aveva
approvata la prima volta.
La legge impugnata consente ai giovani, che sono stati assunti
dalla regione e dagli enti locali ai sensi della legge 1° giugno
1977, n. 285 (Provvedimenti sull'occupazione giovanile), di
partecipare ad un ulteriore giudizio di idoneità per ottenere
l'immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni. Ma, osserva
il ricorrente, mentre la legislazione statale (v. legge 22 dicembre
1984, n. 894, intitolata "Norme integrative della legge 16 maggio
1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge n. 285 del 1977")
subordina tale ulteriore possibilità di inquadramento alla
condizione della costanza nel rapporto alla data del 31 maggio 1984,
tale condizione non sussiste nella legge impugnata. Di qui deriva,
sempre secondo il ricorrente, il dubbio di costituzionalità riguardo
alla legge della Regione Molise, perché questa, omettendo di
condizionare l'accesso ai giudizi di idoneità alla permanenza dei
candidati nel rapporto di servizio con l'ente pubblico alla data del
31 maggio 1984, darebbe vita ad una disparità di trattamento
rispetto ai giovani destinatari della legge n. 894 del 1984 e delle
leggi regionali a questa conformi, disparità che, per non essere
razionalmente giustificata, si porrebbe in contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Molise per chiedere
che sia dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
Nel suo atto di costituzione la resistente si limita a preannunziare
che svolgerà i suoi argomenti in un successivo scritto difensivo.
3. - Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la
Regione Molise, a sostegno della pretesa inammissibilità del
ricorso, afferma che la legge riapprovata il 27 dicembre 1989 non
avrebbe dovuto essere considerata come "nuova", sicché si dovrebbe
ritenere inesistente il potere del Governo di effettuare un secondo
rinvio, a nulla rilevando che tra il momento del rinvio e quello
della successiva riapprovazione a maggioranza assoluta siano
intervenuti la fine della legislatura e il rinnovo della composizione
del Consiglio regionale. In altri termini, il ricorso sarebbe viziato
in quanto proposto a seguito di un rinvio inesistente, il quale
renderebbe illegittimo l'intero procedimento d'impugnazione.
Nel merito, la Regione sostiene che la legge impugnata sarebbe
immune dal rilevato vizio di costituzionalità, per il fatto che essa
conterrebbe un trattamento di maggior favore nei confronti dei
destinatari della legislazione sull'occupazione giovanile,
trattamento che sarebbe perfettamente conforme alla ispirazione e
alla finalità complessiva della legislazione statale in materia, il
cui significato consisterebbe proprio nel favorire i giovani da
inserire nel mondo del lavoro. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del
Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità
costituzionale nei confronti della legge della Regione Molise (Norme
per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente
all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977,
n. 285), riapprovata a maggioranza assoluta il 6 marzo 1990,
ritenendo che essa, nell'omettere ai fini dell'ammissione al giudizio
di idoneità per l'ammissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi
della legge n. 285 del 1977 la condizione della costanza nel rapporto
alla data del 31 maggio 1984, produrrebbe un'irragionevole disparità
di trattamento rispetto ai giovani per i quali quella condizione è
applicabile a norma della legge n. 894 del 1984 e delle leggi
regionali conformi a quest'ultima prescrizione.
2. - La questione è fondata.
Posto che eventuali vizi connessi al procedimento di formazione
della legge regionale impugnata e alla relativa fase di controllo
svolta in sede di rinvio governativo risultano sanati dalla avvenuta
riapprovazione consiliare del 6 marzo 1990 (v. sentt. nn. 8 del 1967;
158 e 973 del 1988; 80 del 1989 e 122 del 1990), non vi può esser
dubbio alcuno che la lamentata difformità della legge regionale
impugnata rispetto all'articolo unico della legge statale 22 dicembre
1984, n. 894, costituisce fondato motivo d'illegittimità
costituzionale dell'atto sottoposto a questo giudizio.
Questa Corte ha più volte affermato (v. sentt. nn. 998 e 1012 del
1988, 20 del 1989) che l'interesse nazionale sottostante alla
disciplina dell'occupazione giovanile, tenuto conto dei valori
costituzionali che su di esso gravitano, "si presenta così
imperativo e stringente in ogni parte del territorio nazionale da
esigere un'urgente e uniforme soddisfazione, tale da non poter essere
adeguatamente perseguita dal semplice intervento legislativo delle
singole regioni". Su questa base, la stessa Corte, nelle sentenze da
ultimo citate, ha precisato che nella ricordata materia si deve
riconoscere alle regioni una potestà legislativa di tipo meramente
attuativo.
Appare allora evidente che il legislatore regionale, nel
disciplinare l'ammissione ai giudizi di idoneità dei giovani assunti
nelle amministrazioni pubbliche ai fini del loro passaggio nei
relativi ruoli, non può discostarsi dalle norme legislative all'uopo
predisposte dallo Stato, salva la sussistenza di giustificati motivi
che inducano a introdurre localmente norme differenziate, che in ogni
caso non possono essere tali da porsi in contraddizione con le norme
statali più generali. Poiché nel caso non ricorre alcuna ragione
particolare che possa giustificare l'omissione del requisito della
costanza in servizio alla data prevista dalla legge n. 894 del 1984 e
poiché tale requisito costituisce una norma fondamentale di una
disciplina vòlta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo
posizioni ricoperte a titolo precario, l'omissione censurata dal
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri configura una
scelta arbitraria del legislatore regionale in violazione dei limiti
propri della potestà attuativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Molise (Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n.
894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1
giugno 1977, n. 285), riapprovata il 6 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte