Sentenza n. 368/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1991 dal Pretore
di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, nel
procedimento penale a carico di Angeletti Ubaldo, iscritta al n. 14
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale avverso un imputato del reato
previsto dall'art. 528 del codice penale per aver detenuto, con il
fine di farne commercio, videocassette contenenti immagini oscene, il
Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche ha
sollevato, con ordinanza del 5 novembre 1991, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale per
violazione degli artt. 2, 3, 13, 21, 25, secondo comma, 27, terzo
comma, della Costituzione.
Premesso che durante l'udienza dibattimentale è emerso che
l'imputato deteneva videocassette di contenuto osceno, collocate in
un locale diverso e separato da quello di vendita delle normali
videocassette allo scopo di consegnarle solo a quei clienti che ne
avessero fatto esplicita richiesta, e che, quindi, risulta evidente
la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata, il
giudice a quo osserva che più complesso si rivela il profilo circa
la "non manifesta infondatezza" della questione stessa.
Posto che, per costante orientamento della giurisprudenza e della
dottrina, il concetto di "buon costume", contenuto nell'art. 21 della
Costituzione come limite alla libertà di manifestazione del proprio
pensiero, si riferisce soltanto alla sfera sessuale, il giudice a quo
sostiene che il relativismo assiologico espressivo del pluralismo
delle idee, tipico della democrazia consacrata dalla Costituzione
italiana, impone una comprensione storico-relativistica del predetto
concetto, per la quale la repressione penale in tal campo, anziché
essere diretta all'affermazione di modelli etici di condotta o al
promovimento di un miglioramento complessivo del costume sulla base
di valori assoluti radicati in un'etica precostituita, fatta propria
dallo Stato, ha una funzione "conservativa" dei modelli etico-sociali
esistenti, fondata sulla tolleranza ideologica e sul rispetto dei
valori diffusi nelle minoranze. L'idea che, in relazione alle
funzioni del bene giuridico, la libertà personale non possa subire
limitazioni, attraverso l'irrogazione delle pene, in presenza di
violazioni di beni dotati di minor valore, trova conferma, secondo il
giudice a quo, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la
quale ha recentemente affermato che "la Costituzione, nel riservare
al legislatore le scelte criminalizzatrici, impone criteri
sostanziali di scelta e precise direttive di politica criminale",
facendo proprio "il principio illuministico per il quale il di più
di libertà soppressa costituisce un abuso", e vincolando, pertanto,
la discrezionalità del legislatore penale all'unico fine della
"assicurazione delle condizioni minime del vivere democratico" (sent.
n. 487 del 1989). Sicché, posto che il potere punitivo è
giustificato, nella predetta cornice, solo se tende a impedire la
commissione di fatti produttivi di danni sociali, il giudice a quo
osserva che, in coerenza con i ricordati principi, sembra da
condividersi l'orientamento secondo il quale il parametro valutativo
di un concetto, quale il "buon costume", rinviante a elementi
normativi extragiuridici dotati di precaria efficacia descrittiva,
possa essere definito attraverso la configurazione del "comune
sentimento del pudore", come tutela della libertà della persona nei
confronti delle molestie provocate dal dover assistere, contro la
propria volontà, ad atti o a rappresentazioni di contenuto
pornografico.
Se ciò è vero, continua il giudice a quo, non appare conforme a
tali principi l'art. 528 del codice penale, là dove punisce la mera
detenzione di materiale osceno, poiché questa, a differenza della
messa in circolazione o della esposizione dello stesso materiale, non
possiede una capacità offensiva del bene giuridico, costituito, in
ipotesi, dall'altrui libertà sessuale. È ben vero, precisa il
medesimo pretore, che buona parte della giurisprudenza di merito e la
Corte di cassazione hanno evidenziato come la detenzione riservata di
prodotti pornografici, pur se diretta allo scopo di farne commercio,
non concreta un'offesa nei confronti dei terzi contrari a fruirne.
Tuttavia, osserva il giudice a quo, sebbene il fine risulti
ampiamente condivisibile, la suddetta interpretazione propone
un'operazione ortopedica, comportante l'amputazione di elementi del
contenuto tipico della fattispecie e la conseguente violazione del
principio costituzionale di tassatività. Anziché seguire
l'orientamento "creativo" ora riferito, implicante un vistoso strappo
sul terreno della tipicità, il giudice a quo, di fronte a una norma
(art. 528 c.p.) che punisce la condotta della detenzione, illuminata
dal dolo specifico, senza fornire alcuna ulteriore indicazione circa
le modalità della stessa, ritiene metodologicamente più corretto
denunciare l'eccesso di tutela contenuto nella incriminazione di
simili attività preparatorie, le quali, come tali, non possono
essere considerate come dotate di effettiva dannosità. Infatti,
letta per quel che letteralmente dice, la norma impugnata, secondo il
giudice a quo, si fonda su un giudizio di generale pericolosità
dell'osceno e, pertanto, punisce il pericolo in astratto o, più
precisamente, il pericolo del pericolo dello scadimento della morale
a causa della pornografia.
Così strutturata, la norma incriminatrice, ad avviso del pretore,
si pone in contrasto con alcuni principi costituzionali: a) con il
combinato disposto formato dagli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma,
della Costituzione, in base al quale il valore della libertà
individuale e della dignità umana può essere sacrificato mediante
l'inflizione di una pena soltanto in presenza della lesione di un
bene di pari valore o comunque ad esso proporzionato; b) con l'art.
21 della Costituzione, per il fatto che la concezione "generica" o
"totalizzante" del buon costume, implicata dalla norma impugnata (la
quale, peraltro, è collocata tra i "delitti contro la libertà
individuale") incide irragionevolmente sul diritto di libertà di
pensiero e sul diritto alla libertà morale, anticipando la tutela
del buon costume stesso a un momento in cui manca qualsiasi offesa
alla libertà e manifestando, quindi, una astratta preoccupazione di
scadimento morale; c) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
poiché la funzione rieducativa della pena può essere utilmente
conseguita soltanto in presenza di fattispecie incriminatrici lesive
di beni giuridici materialmente percepibili dal trasgressore e,
pertanto, ben definiti, e non già quando il bene tutelato è vago,
come nel caso, o, peggio ancora, riconducibile a una indeterminata
morale di Stato.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri per chiedere che la questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, inammissibili sarebbero le
censure sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione, essendo state già oggetto di pronunzie di infondatezza
di codesta Corte (v. sentt. nn. 93 del 1972, 1063 del 1988), pur a
voler tacere dell'assoluta genericità della denunzia prospettata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
In ogni caso, la questione appare manifestamente infondata sotto
tutti i profili, poiché rientra nella discrezionalità del
legislatore la valutazione della pericolosità della condotta (con le
conseguenti scelte incriminatrici) e, in particolare, la
determinazione del momento in cui la condotta dell'agente diventi
pericolosa e, perciò, incriminabile. Inoltre, le considerazioni del
pretore sull'incapacità offensiva del bene tutelato, oltre a
rinviare ad acquisizioni concettuali
tutt'altro che maggioritariamente condivise, sembrano incidere,
piuttosto, sul piano meramente interpretativo, in relazione alla
sfera di applicazione dell'art. 528 del codice penale alla
particolare ipotesi in questione, ma non conducono a far desumere un
contrasto tra la norma impugnata e i principi costituzionali
invocati. Considerato in diritto
1. - Chiamato a giudicare del titolare di un esercizio di noleggio
e vendita di materiale videografico, accusato di detenere
videocassette di contenuto pornografico in violazione dell'art. 528
del codice penale, nella parte in cui punisce "chiunque, allo scopo
di farne commercio o distribuzione ( ..), detiene ( ..) scritti,
disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie", il
Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche,
accertato che le videocassette in oggetto erano collocate in un locale separato da quello destinato alla vendita alla generalità dei
clienti, in modo da assicurarne la cessione esclusivamente alla
clientela che ne avesse fatto richiesta, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice in
riferimento al combinato disposto formato dagli artt. 2, 3, 13 e 25,
secondo comma, nonché in riferimento agli artt. 21 e 27, terzo
comma, della Costituzione.
Più precisamente, il giudice a quo, muovendo dalla considerazione
che in un sistema democratico il concetto penalistico di buon costume, assunto dalla Costituzione come limite alla libertà di
manifestazione del pensiero, non può identificarsi con una
determinata dottrina etica, ma deve coniugarsi con la libertà di
ciascuno in materia sessuale, ritiene che il "comune sentimento del
pudore" possa tradursi in norma incriminatrice soltanto nella misura
in cui la detenzione di materiale pornografico comporti un limite
intollerabile alla libertà dalle molestie provocate dal dover
assistere, contro la propria volontà, ad atti o a rappresentazioni
di contenuto osceno. Sulla base di tale premessa, lo stesso giudice
ritiene che l'art. 528 del codice penale, nella parte in cui punisce
qualsiasi forma di detenzione di materiale pornografico a scopo di
farne commercio, si ponga in contrasto sia con il combinato disposto
formato dagli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, della Costituzione
(per il fatto di contenere un eccesso di tutela della libertà della
persona umana nei confronti di una condotta che soltanto in determinate ipotesi può considerarsi offensiva del sentimento del pudore di
chi non voglia assistere a rappresentazioni di carattere
pornografico), sia con l'art. 21 della Costituzione (per il fatto di
costituire un limite irragionevole alla libertà di pensiero
allorché estende la protezione del "buon costume" anche a condotte
prive di offensività sociale rispetto ai valori costituzionalmente
tutelati con il "buon costume" stesso), sia con l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione (per il fatto che non potrebbe darsi
funzione rieducativa della pena tutte le volte che il trasgressore
non possa percepire precisamente quali beni giuridici siano
effettivamente tutelati dalla norma penale).
2. - Nei limiti e nei sensi appresso indicati, la questione non è
fondata.
Premesso che, nei termini in cui sono state proposte dal giudice a
quo, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con
l'ordinanza indicata in epigrafe non hanno prima d'ora costituito
oggetto di giudizi di costituzionalità, occorre precisare che, sotto
il profilo logico, è pregiudiziale l'esame della consistenza del
valore del "buon costume", che l'art. 21 della Costituzione prevede
come limite rispetto al diritto fondamentale, di carattere
inviolabile, concernente la libertà di ognuno di manifestare il
pensiero.
Sin dalla sentenza n. 9 del 1965, questa Corte ha chiaramente
affermato che "il buon costume risulta da un insieme di precetti che
impongono un determinato comportamento nella vita sociale di
relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la
violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito
della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e
del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del
buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può
comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole
e di comportamenti contrari ed opposti". Successivamente, la stessa
Corte ha pure affermato che, rientrando tra i concetti "non
suscettibili di una categorica definizione", il "buon costume" è
dotato di una relatività storica, dovuta al fatto che "varia
notevolmente, secondo le condizioni storiche d'ambiente e di
cultura". Ma tale relatività, ha precisato la Corte, non impedisce
che il suo significato sia sufficientemente determinato, poiché,
trattandosi di un concetto diffuso e generalmente compreso, in base
ad esso è ragionevolmente possibile che, in un determinato momento
storico, si sia "in grado di valutare quali comportamenti debbano
considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e
nelle circostanze in cui essi si realizzano" (v. sent. n. 191 del
1970). Oltre a ciò, occorre tener presente che, soprattutto in
relazione a concetti di tale natura, l'interprete della Costituzione
- insieme al legislatore in sede di attuazione del bilanciamento dei
valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali -
deve attenersi all'imprescindibile criterio ermeneutico secondo cui,
poiché "la Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio (
..) per il quale il di più di libertà soppressa costituisce abuso",
ne consegue che si può "limitare la libertà solo per quel tanto
strettamente necessario a garantirla" (v. spec. sent. n. 487 del
1989).
Considerato che si tratta di un limite che l'art. 21 della
Costituzione contrappone alla libertà dei singoli individui, il
"buon costume", contrariamente a quel che sembra supporre il giudice
a quo, non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di
libertà individuale o, più precisamente, non è soltanto rivolto a
connotare un'esigenza di mera convivenza fra le libertà di più
individui, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore
riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le
condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle
modalità di espressione del costume sessuale in un determinato
momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il
profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi
costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del
rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione).
Ciò significa, come ha precisato la più recente giurisprudenza
di legittimità, che "l'osceno attinge il limite
dell'antigiuridicità penale, quindi della sua stessa punibilità,
solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della
collettività, il cui sentimento del pudore può solo in tal modo
essere posto in pericolo o subire offesa". In altri termini, per
riprendere ancora i concetti espressi dallo stesso giudice, la
contrarietà al sentimento del pudore non dipende dall'oscenità di
atti o di oggetti in sé considerata, ma dall'offesa che può
derivarne al pudore sessuale, considerato il contesto e le modalità
in cui quegli atti e quegli oggetti sono compiuti o esposti: sicché
non può riconoscersi tale capacità offensiva ad atti o ad oggetti
che, pur avendo in sé un significato osceno, si esauriscono nella
sfera privata e non costituiscono oggetto di comunicazione verso un
numero indeterminato di persone ovvero sono destinati a raggiungere
gli altri soggetti con modalità e cautele particolari, tali da
assicurare la necessaria riservatezza e da prevenire ragionevolmente
il pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non
consenzienti o della collettività in generale.
3. - Se, dunque, la "pubblicità" - intesa come reale o potenziale
percezione da parte della collettività, o comunque di terzi non
consenzienti, del messaggio trasmesso per mezzo di scritti, disegni,
immagini o rappresentazioni - si configura come un requisito
essenziale della nozione del "buon costume", considerato quale limite
costituzionale al diritto fondamentale di libera manifestazione del
proprio pensiero, non v'è dubbio che da ciò derivi un vincolo anche
per chi sia chiamato a interpretare le leggi ordinarie attuative di
quel valore costituzionale, nel senso che questi è tenuto a
determinarne il significato adeguandone il senso ai principi appena
ricordati. Sicché il giudice che si trovi ad applicare la norma
contenuta nell'art. 528 del codice penale, la quale punisce chiunque,
allo scopo di farne commercio o distribuzione, detiene scritti,
disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, deve
aver presente, come ha precisamente avvertito la più recente
giurisprudenza di legittimità, che la misura di illiceità
dell'osceno è data dalla capacità offensiva di questo verso gli
altri, considerata in relazione alle modalità di espressione e alle
circostanze in cui l'osceno è manifestato. E tale capacità, come ha
precisato lo stesso giudice, non può certo riscontrarsi nelle
ipotesi in cui l'accesso alle immagini o alle rappresentazioni
pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia
riservato soltanto alle persone adulte che ne facciano richiesta.
Né si può sostenere, come ha fatto il pretore rimettente, che
rispetto a tale interpretazione "adeguatrice" sia preferibile, sotto
il profilo dell'osservanza dei precetti costituzionali, una pronuncia
di accoglimento. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato
che il principio di conservazione dei valori giuridici - tanto più
in casi in cui la dichiarazione d'illegittimità costituzionale
comporterebbe, quantomeno per qualche tempo, l'impunità anche di
comportamenti che il legislatore considera inequivocabilmente come
illeciti penali - impone il mantenimento in vita di una norma di
legge quando a questa possa essere riconosciuto almeno un significato
conforme a Costituzione (v. ad esempio, ordd. nn. 279, 356 e 362 del
1990; sent. n. 559 del 1990). La soluzione contraria si impone
soltanto nelle ipotesi in cui il tentativo di adeguare il significato
di norme incriminatrici ai precetti costituzionali dia luogo a una
vaghezza e indeterminatezza tali da impedire logicamente di poter
discernere il confine fra il lecito e l'illecito penale (v., ad
esempio, sent. n. 120 del 1968). Ma questo non è sicuramente il caso
offerto dalla questione di costituzionalità in discussione.
4. - Le suesposte considerazioni fanno venir meno anche il
presupposto interpretativo sul quale si basano le restanti censure
sollevate dal giudice a quo. Le relative questioni devono, pertanto,
considerarsi assorbite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale sollevate, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, dal Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova
Marche, nei confronti dell'art. 528 del codice penale, nella parte in
cui punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione,
detiene scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di
qualsiasi specie, per violazione dell'art. 21, dell'art. 27, terzo
comma, nonché del combinato disposto formato dagli artt. 2, 3, 13 e
25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte