Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 8legge 419/1991
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo

comma, del codice penale promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre

1994 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di

Brancaleoni Carlo Alberto, iscritta al n. 9 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di tale

Carlo Alberto Brancaleoni, imputato, tra l'altro, del delitto di

estorsione, il Tribunale di Ferrara, con ordinanza emessa il 7

dicembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 629, primo comma, del codice penale nella parte in cui

prevede come pena minima edittale cinque anni di reclusione;

che a parere del giudice a quo, la pena minima edittale di

cinque anni di reclusione risulta sproporzionata per eccesso nei casi

in cui - come quello di specie - l'estorsione appare di non grave

lesività;

che tale sproporzione si porrebbe in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, per la differenza di trattamento sanzionatorio

stabilita per l'analoga figura criminosa della rapina, e con l'art.

27, terzo comma, della Costituzione in quanto l'elevato minimo

edittale comporta l'applicazione di pena non proporzionata al reale

disvalore sociale del fatto;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si è

costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte ha più volte affermato (fra le

molte, v. sentenze nn. 341 e 25 del 1994 e 333 del 1991) che rientra

nella discrezionalità del legislatore la determinazione della

quantità e qualità della sanzione penale, e che l'esercizio di tale

discrezionalità può essere sindacato solo quando esso non rispetti

il limite della ragionevolezza e dia luogo quindi a una disparità di

trattamento palesemente irragionevole;

che, nel caso di specie, l'aumento della pena minima edittale da

tre a cinque anni, introdotto con l'art. 8 del decreto-legge 31

dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni nella legge 18

febbraio 1992, n. 712, da un lato, non dà luogo a macroscopiche

differenze rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il

delitto di rapina - fattispecie peraltro non del tutto assimilabile a

quella della estorsione - e, dall'altro, come emerge dalla Relazione

accompagnatrice del disegno di legge di conversione del decreto,

appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che possano

essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze

attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio

della sospensione condizionale della pena, a causa della difficile

individuazione in concreto dell'aggravante di far parte di

un'associazione di stampo mafioso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte