Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con

ordinanze emesse il 20 giugno 1997 dalla Commissione tributaria

provinciale di Cosenza ed il 9 dicembre 1997 (n. 2 ordinanze) dalla

Commissione tributaria provinciale di Modena, rispettivamente

iscritte al n. 767 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 294 e 295

del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di diversi procedimenti riuniti, promossi

da vari contribuenti avverso avvisi di rettifica e liquidazione di

maggiore imposta, loro notificati dal competente ufficio distrettuale

imposte dirette, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza,

con ordinanza emessa il 20 giugno 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non

prevede che, in caso di declaratoria di cessazione della materia del

contendere che consegua all'annullamento da parte della pubblica

amministrazione degli atti impugnati, intervenuto dopo la

proposizione del ricorso, questa possa essere condannata al pagamento

delle spese del giudizio;

che, secondo la rimettente, la denunciata norma, si pone in

contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata

disparità di trattamento tra il cittadino, il quale, rinunciando al

ricorso, deve rimborsare le spese alle altre parti (ai sensi

dell'art. 44 dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992), e

l'amministrazione finanziaria, la quale, in un'ipotesi di sostanziale

rinuncia, resta indenne dal pagamento delle spese di giudizio; b) con

gli artt. 24 e 113 della Costituzione, dato che la possibilità di

conseguire la ripetizione delle spese processuali, spesso rilevanti,

consentirebbe al contribuente di tutelare più efficacemente la

propria posizione e di meglio apprestare le sue difese, potendo egli

essere, viceversa, indotto a desistere dal far valere le sue

legittime pretese; c) con l'art. 97 della Costituzione, poiché il

criterio della soccombenza - esteso in via generale al processo

tributario dall'art. 15 del medesimo testo normativo - costituisce

anche per l'amministrazione finanziaria un elemento vo'lto ad

assicurare il rispetto dei princìpi di buon andamento, correttezza

ed imparzialità della pubblica amministrazione, ponendosi come

limite positivo alla sua attività discrezionale;

che, nel corso di analogo procedimento e con considerazioni

sostanzialmente identiche, la Commissione tributaria provinciale di

Modena, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3, 24, primo e terzo comma, e 113, primo e

secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità dello

stesso art. 46, comma 3, "nella parte in cui non consente al

contribuente di potersi esprimere sulla "rinuncia" , se

unilateralmente decisa dall'Ufficio impositore con atto di

autotutela, al prosieguo della causa, né al giudice di pronunciarsi

sulla soccombenza delle spese del giudizio";

che la medesima Commissione tributaria provinciale di Modena, con

altra ordinanza emessa anch'essa il 9 dicembre 1997, ha sollevato

ulteriore identica questione di legittimità costituzionale dell'art.

46, comma 3, per violazione degli artt. 3, 24, primo e terzo comma, e

97, primo comma, della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per la manifesta

infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i giudizi, concernenti la medesima norma, possono

essere riuniti e congiuntamente decisi;

che successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di

costituzionalità questa Corte, chiamata al vaglio di questioni

analoghe, ne ha dichiarato la non fondatezza con sentenza n. 53 del

1998;

che, nella motivazione di tale sentenza, la Corte ha dato

esaurienti risposte alle argomentazioni svolte dalle attuali

rimettenti onde giustificare i prospettati dubbi in ordine alla

violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e di

tutela giurisdizionale del contribuente, nonché del principio di

buon andamento della pubblica amministrazione;

che, in particolare, questa Corte ha ivi sottolineato come il

legislatore, nell'opera - affidata alla sua discrezionalità - di

conformazione degli istituti del processo tributario a quelli del

rito civile, non abbia travalicato il limite della razionalità; nel

contempo affermando l'inidoneità del richiamo, quale parametro,

all'art. 97 Cost., riguardante le sole leggi concernenti in senso

proprio l'ordinamento ed il funzionamento sotto l'aspetto

amministrativo degli uffici giudiziari (v., da ultimo, sentenze n.

182 e n. 225 del 1996);

che, relativamente a quanto ulteriormente prospettato in

riferimento all'asserita violazione del principio di uguaglianza,

basta solo rilevare la disomogeneità - quanto a presupposti, nonché

ad effetti processuali e sostanziali - fra l'ipotesi di rinuncia al

ricorso e quella di cessazione della materia del contendere, e dunque

la palese inconfigurabilità della paventata disparità di

trattamento emergente dalla comparazione tra gli artt. 44 e 46 del

decreto legislativo n. 546 del 1992;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in

riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113, della Costituzione - dalla

Commissione tributaria provinciale di Cosenza e dalla Commissione

tributaria provinciale di Modena, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 6 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte