Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

citata

  • art. 16d.lgs. 46/1999
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), nel testo modificato dal d.l. 31 dicembre 1996,

n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,

n. 30, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 2000 dal

Tribunale di Forlì, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione di terzo

all'esecuzione esattoriale promosso nei confronti di un

concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il Tribunale

di Forlì, con ordinanza emessa il 21 novembre 2000 e pervenuta in

cancelleria il 7 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo

modificato dal decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, "nella parte

in cui prevede che il titolo di proprietà opposto dal terzo avverso

la pretesa creditoria dell'ente impositore debba avere data certa

anteriore non al pignoramento ma all'anno cui si riferisce il tributo

iscritto a ruolo e dal quale il pignoramento deriva";

che il giudice remittente premesso che il tributo rimasto

inevaso dal debitore era stato iscritto a ruolo nel 1995 ed era

relativo a un credito fiscale di un anno antecedente - riferisce che

l'ufficiale esattoriale aveva proceduto in data 22 aprile 1998 al

pignoramento di alcuni beni mobili rinvenuti nell'abitazione del

debitore e che i beni staggiti erano stati rivendicati dal terzo

opponente, il quale, a sostegno del proprio diritto di proprietà,

aveva prodotto un contratto registrato di comodato, stipulato in data

22 dicembre 1997;

che il Tribunale di Forlì ritiene che l'elemento temporale

imposto dalla norma (l'anteriorità della reclamata proprietà del

terzo rispetto all'anno di insorgenza del tributo) attinga la sfera

della occasionalità e come tale sfugga alla previsione e al

controllo del terzo proprietario: di qui l'incostituzionalità, in

parte qua, della norma denunciata, atteso che l'esistenza di un

debito tributario pregresso da un lato resterebbe ignota al

proprietario, dall'altro assurgerebbe ad elemento essenziale per la

inopponibilità del titolo di proprietà al creditore pignorante,

preferito nel vincolare e sottrarre beni anche in danno del terzo

proprietario solo perché questi ha trasferito la detenzione di

propri beni ad un contribuente moroso, ignaro della situazione

debitoria di costui;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per

l'inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della

questione, ribadendo la richiesta in una memoria depositata in

prossimità della camera di consiglio;

che la ragione di inammissibilità, precisata nella memoria,

risiederebbe nel fatto che, a fronte dell'art. 16 del decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, con cui è stata sostituita

l'intera disciplina del titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 che

contiene la disposizione denunciata, il giudice remittente non

avrebbe svolto alcuna deduzione in ordine alla eventuale residua

applicabilità della disposizione previgente;

che, nel merito, la difesa erariale richiama i precedenti di

questa Corte con cui sono state respinte analoghe questioni (sentenza

n. 351 del 1998; ordinanza n. 455 del 2000), sul rilievo che una

disciplina dei limiti in ordine alla prova della proprietà di beni

pignorati nella casa del contribuente moroso, diversa da quella

prevista per la comune esecuzione forzata, sarebbe giustificata, in

relazione alle specifiche finalità del procedimento di esecuzione

esattoriale ed alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza

di escludere la possibilità di fraudolente elusioni stabilendo la

sostanziale inopponibilità al fisco di atti di alienazione,

successivi al sorgere dell'obbligazione tributaria, di beni che

permangono nella casa del debitore o in altri luoghi a lui

appartenenti.

Considerato che l'ordinanza di rimessione investe l'art. 65 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - nel testo anteriore alla

sostituzione operata dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,

ancora applicabile nel giudizio a quo, essendo la procedura

esecutiva, sulla quale si è innestato l'incidente di cognizione, in

corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (v.

art. 36, comma 9, d.lgs. cit., nonché ordinanza n. 28 del 2001) -

nella parte in cui, dettando una norma destinata ad operare anche nel

giudizio di opposizione promosso dal terzo, prevede che il titolo

dell'appartenenza del bene a persona diversa dal debitore, di fronte

al quale soltanto si arresta l'attività dell'ufficiale esattoriale

procedente, debba essere "di data anteriore all'anno cui si riferisce

il tributo iscritto a ruolo", anziché semplicemente al pignoramento;

che, pur in presenza di una costante lettura

giurisprudenziale della norma denunciata, secondo cui il contratto di

comodato dei beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente

moroso non è sufficiente a dimostrare il diritto di proprietà del

terzo opponente sui medesimi beni, provandone solo l'affidamento, il

giudice a quo solleva la questione di legittimità costituzionale

concernente la data del titolo invocato dal terzo opponente, che si

afferma consistente in un contratto di comodato, senza affrontare

l'esame del profilo, logicamente preliminare, della idoneità e della

sufficienza del titolo medesimo ai fini della dimostrazione della

proprietà dei beni;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale si palesa manifestamente inammissibile per difetto di

motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), nel testo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996,

n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,

n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

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