Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, comma

terzo, del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Testo unico per la finanza

locale), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1982 dalla Corte

di appello di Roma, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno

1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Considerato che nel corso di un procedimento vertente tra la

s.a.s. Poggio Rose ed il Comune di Roma ed avente per oggetto il

pagamento dell'imposta sull'incremento di valore delle aree

fabbricabili, la Corte d'appello di Roma con ordinanza del 25 marzo

1982 (reg. ord. n. 600 del 1982) sollevava, in riferimento agli artt.

3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

285, terzo comma, del t.u. per la finanza locale approvato con r.d.

14 settembre 1931 n. 1175, che permette al contribuente di ricorrere

all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla pubblicazione del

ruolo d'imposta;

che la Corte rilevava come - qualora fosse mancata, come nella

specie, ogni notificazione dei provvedimenti degli uffici finanziari

- l'onere del contribuente di consultare atti con più destinatari,

la cui pubblicazione viene resa nota mediante affissione in tempi

diversi, poteva causare un'ingiustificata disparità di trattamento

tra cittadini soggetti ad imposte locali e quelli soggetti ad imposte

erariali, ai quali ultimi i ruoli venivano comunque notificati; e

ciò, in definitiva, poteva rendere eccessivamente difficile o

impossibile la tutela giurisdizionale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva che le questioni fossero dichiarate non fondate, poiché la

diversità delle situazioni dei contribuenti, soggetti a tributi

locali ed a tributi erariali, non consentiva di invocare il principio

di eguaglianza, e perché l'ampiezza del termine semestrale impediva

di ravvisare qualsiasi lesione al diritto di tutela in giudizio;

Considerato che - ferma restando la discrezionalità del

legislatore nella determinazione delle diverse possibili forme di

tutela giurisdizionale e in particolare, per quanto riguarda il

diritto tributario, di differenziare detta tutela a seconda delle

diverse specie di imposte - non appare irragionevole la scelta del

legislatore il quale ha statuito, seguendo un'antica e accettata

tradizione, che i ruoli delle imposte locali vengano resi pubblici

mediante deposito ed affissione e che dalla pubblicazione decorra il

termine per adire l'autorità giudiziaria;

che la giurisprudenza di questa Corte in materia di impugnazioni

nel processo fallimentare, e segnatamente la sent. n. 255 del 1974,

appare male invocata dall'ordinanza di rimessione, giacché con essa

la decorrenza dei termini dall'affissione dell'atto da impugnare

venne ritenuta incostituzionale essenzialmente in ragione della

brevità dei termini stessi, mentre nel caso in esame il termine,

addirittura semestrale, non rende impossibile né eccessivamente

difficile l'esercizio del diritto;

che in conclusione la questione si appalesa manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 285, terzo comma, r.d. 14 settembre 1931 n.

1175, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dalla

Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte