Sentenza n. 369/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 415/1991
usata come parametro
- art. 81Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 27legge 468/1978
- art. 3legge 468/1978
- art. 15legge 158/1990
- art. 51legge 93/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31
dicembre 1991, n. 415 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), promossi con ricorsi delle
Regioni Sicilia, Veneto e Lombardia, notificati rispettivamente il 29
e 30 gennaio 1992, depositati in cancelleria il 7 e l'8 febbraio 1992
ed iscritti ai nn. 16, 18 e 21 del registro ricorsi 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Fazio, Francesco Cataldi, Angelo Clarizia e
Ferdinando Mazzarella per la Regione Sicilia, Giandomenico Falcon per
la Regione Veneto, Valerio Onida per la Regione Lombardia e
l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 29 gennaio 1992 e depositato il 7
febbraio successivo, iscritto nel registro ricorsi del 1992 al n. 16,
la Regione siciliana ha impugnato l'art. 2, secondo comma, e la
tabella B (fondo speciale di conto capitale) della legge 31 dicembre
1991, n. 415, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)", relativamente alla
voce che concerne il contributo di solidarietà nazionale previsto
dall'art. 38 dello Statuto regionale siciliano.
La legge finanziaria 1992 prevede un accantonamento di 200
miliardi di lire per il 1992, di 300 miliardi per il 1993, di 500
miliardi per il 1994: in tal modo ha ridotto ad un quinto, per gli
anni 1992 e 1993, gli accantonamenti fissati da precedenti leggi
finanziarie, determinando - lamenta la ricorrente - una grave
inversione di tendenza nel flusso degli stanziamenti, sino a
compromettere le finalità perseguite dalla norma statutaria. Non
potrebbe invocarsi - a giustificazione della disposizione impugnata -
la sentenza n. 87 del 1987 della Corte costituzionale, che riguardava
una limitata riduzione della somma in precedenza determinata (la
decurtazione del contributo era pari a 25 miliardi e non snaturava
l'intervento di solidarietà).
La ricorrente prospetta infine la violazione dell'art. 81 della
Costituzione: la legge finanziaria 1992 ha ridotto fondi già
destinati al bilancio regionale per dare copertura a nuove spese
contestualmente autorizzate. Qualora si ritenga insussistente
l'interesse della Regione ad avanzare tale eccezione, si invita la
Corte costituzionale a sollevare davanti a se stessa la questione.
2. - Con ricorso notificato il 30 gennaio 1992 e depositato il 7
febbraio successivo, iscritto nel registro ricorsi del 1992 al n. 18,
la Regione Veneto ha impugnato l'art. 2, undicesimo comma, della
stessa legge 31 dicembre 1991, n. 415, perché non destina le risorse
statali necessarie a finanziare la spesa relativa al personale
regionale e comunque non ne individua la copertura finanziaria,
determinando l'iscrizione nel bilancio regionale di previsioni di
spesa prive di corrispondenza con la spesa effettiva, in violazione
dell'art. 119, primo e secondo comma, e dell'art. 81 della
Costituzione.
La ricorrente ricorda come l'art. 15, ultimo comma, della legge
quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983) è stato fin qui inteso
come disposizione di carattere meramente contabile; la spesa per il
personale figura nel bilancio regionale, ma spetta allo Stato, in
sede di legge finanziaria, di provvedere alla copertura del costo del
contratto - risultante da un sistema di contrattazione accentrata -
mediante stanziamenti integrativi destinati alle regioni, come è
accaduto in precedenza (si cita l'art. 2, decimo comma, della legge
24 dicembre 1988, n. 541 e il decreto-legge n. 344 del 1990,
convertito nella legge n. 21 del 1991).
Le regioni, proseguono le ricorrenti, non sono in grado di
contenere i costi della contrattazione: spetta dunque al Governo di
definire il quadro delle compatibilità economiche.
A fronte dell'aumento di spesa regionale che sarà determinato dal
contratto, non vi sarebbe copertura in entrata, con lesione
dell'autonomia finanziaria regionale e violazione dell'art. 81 della
Costituzione: sarebbe infatti priva di copertura, nella legge
finanziaria, la spesa prevista per le regioni e per gli altri enti
indicati dall'art. 2, undicesimo comma.
3. - L'art. 2, undicesimo comma, della legge 31 dicembre 1991 n.
415 è stato impugnato anche dalla Regione Lombardia, con ricorso
notificato il 30 gennaio 1992, depositato l'8 febbraio successivo,
iscritto nel registro dei ricorsi del 1992 al n. 21.
Sottolinea in particolare la ricorrente come la violazione del
principio di autonomia finanziaria regionale e dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione sia ancor più palese nel caso delle unità
sanitarie locali: la loro unica fonte di finanziamento è il fondo
sanitario nazionale; lo Stato, pur non rinunciando a uno stretto
controllo centralizzato dei fattori di spesa, ha cercato di addossare
alle regioni quote crescenti del disavanzo determinatosi per il
divario tra il fabbisogno di spesa delle unità sanitarie locali - in
cui l'onere per il personale ha parte preponderante - e l'entità del
fondo sanitario nazionale (la ricorrente richiama gli articoli 2- bis
e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, sul quale la Corte
costituzionale si è espressa con la sentenza n. 283 del 1981,
nonché l'art. 2, quinto comma, della legge n. 412 del 1991).
La disposizione impugnata omette qualsiasi previsione di
integrazione del fondo sanitario nazionale (come invece era avvenuto,
da ultimo, con l'art. 2, lett. b), del decreto-legge n. 344 del 1990,
convertito nella legge n. 21 del 1991, che aveva integrato i
trasferimenti dello Stato al fondo sanitario nazionale in relazione
all'accordo per il triennio 1988-1990); di modo che la previsione
dell'obbligo di iscrivere nel bilancio della regione le risorse
occorrenti al finanziamento del rinnovo contrattuale grava la regione
di un nuovo onere.
Risulterebbe dunque illegittimo l'art. 2, comma 11, della legge n.
415 del 1991, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, nonché
in riferimento all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158
(erroneamente richiamato dalla parte ricorrente come art. 2, sesto
comma), all'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e all'art. 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4.1. - Si è costituito, con riferimento al ricorso, presentato
dalla regione siciliana, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il resistente osserva come non vi sia alcuna garanzia
costituzionale circa l'ammontare e le modalità di erogazione del
contributo di solidarietà alla Regione siciliana, secondo quanto
chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 87 del 1987.
Non pertinente appare poi il richiamo fatto dalla ricorrente
all'art. 81 della Costituzione e risulterebbe irrilevante la
questione incidentale di legittimità che si vorrebbe fosse sollevata
d'ufficio.
4.2. - Anche per i ricorsi presentati dalla Regione Veneto e dalla
Regione Lombardia si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, concludendo per la loro infondatezza.
L'art. 5, comma 3, della legge finanziaria 1992, come chiarito
dalla relazione al disegno di legge governativo, ha incrementato il
fondo comune regionale (pari a lire 6.957 miliardi) rispetto alla
consistenza dell'anno precedente, secondo il tasso di inflazione
programmato. L'accresciuta consistenza del fondo comune regionale
toglie ragione alla denuncia di violazione dell'art. 81 della
Costituzione, poiché nello stanziamento previsto dall'art. 5, comma
3, della legge finanziaria è assicurata la copertura anche dei
rinnovi contrattuali.
L'art. 2, comma 11, nello stabilire un limite all'iscrizione, nei
bilanci regionali, delle risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali
obbedisce a esigenze di evidenza contabile e risponde al principio di
coordinamento fissato dall'art. 119 della Costituzione. I tassi
programmati d'inflazione cui fa richiamo la disposizione impugnata,
d'altra parte, valgono anche per il Governo in sede di contrattazione
collettiva.
5.1. - Nell'imminenza dell'udienza, la Regione siciliana (ricorso
n. 16) ha presentato memoria, rilevando come le leggi finanziarie che
precedono quella oggi impugnata abbiano già fatto insorgere in capo
alla Regione un diritto soggettivo di percezione del contributo di
solidarietà.
Poiché la determinazione delle somme da versare s'inquadra in un
rapporto giuridico a carattere obbligatorio, essa non può dirsi
rimessa al mero arbitrio del debitore. Il potere di determinazione
del contributo da parte dello Stato debitore nasce gravato da "limiti
interni", desumibili dall'art. 38 dello Statuto regionale, nella
parte in cui fa riferimento al bilanciamento del minore ammontare dei
redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Il
potere determinativo dello Stato sarà quindi legittimo se si
muoverà, quanto meno, in ragionevole accordo con tale finalità
individuata dall'art. 38 dello Statuto regionale.
La ricorrente richiama il principio, affermato dalla
giurisprudenza costituzionale, della necessaria corrispondenza tra
bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte (sentenze n.
245 del 1984 e n. 307 del 1983) e riconosce che nella valutazione del
legislatore possono risultare preminenti le esigenze generali della
finanza pubblica, ma a condizione che le riduzioni degli stanziamenti
siano tali da non alterare gravemente detta corrispondenza e, meno
che mai, da vulnerare competenze ed interessi costituzionalmente
garantiti.
Si sottolinea, poi, che oggetto della previsione statutaria non è
tanto l'erogazione annuale, quanto l'assegnazione quinquennale del
contributo. Se la determinazione quinquennale fa nascere in capo alla
Regione un vero e proprio diritto di credito, erogabile annualmente,
la modifica del contributo effettuato non alla scadenza del
quinquennio, ma nel corso di esso, implica lesione della sfera
patrimoniale della Regione.
5.2. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memoria anche
le Regioni Veneto (ricorso n. 18) e Lombardia (ricorso n. 21).
La Regione Veneto prende atto come per la stessa Avvocatura dello
Stato gli aumenti del nuovo contratto del personale debbano essere
coperti dallo Stato; nella deprecata ipotesi di uno "sfondamento"
rispetto al tasso programmato d'inflazione, lo Stato dovrebbe quindi
farsene carico. Qualora la Corte ritenesse fondata tale
interpretazione, verrebbe meno la censura relativa all'ipotesi di
oneri contrattuali superiori al tasso programmato d'inflazione.
Tuttavia, anche nel caso in cui il costo reale del contratto
risulti contenuto entro il tasso programmato d'inflazione, farebbe
difetto il necessario finanziamento statale, che nella pregressa
legislazione era assicurato - sostiene la Regione Veneto - da uno
speciale fondo statale, distinto dal fondo comune, ancorché
ripartito per la parte spettante alle regioni con gli stessi criteri.
La Regione Lombardia rileva, fra gli altri punti, la disarmonia
esistente tra la determinazione del fondo comune solo per il 1992
(art. 5, comma 3 della legge finanziaria) e la disposizione
impugnata, che pone invece a carico delle Regioni un obbligo
triennale. Considerato in diritto
1. - I tre ricorsi sollevano questioni identiche o connesse e
vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.
2.1. - La Regione siciliana ha impugnato l'art. 2, comma 2, e il
fondo speciale di conto capitale (tabella B) della legge 31 dicembre
1991, n. 415 (legge finanziaria per il 1992), nella parte in cui
determina per il triennio 1992-1994 gli accantonamenti per il
contributo di solidarietà nazionale, previsto dall'art. 38 dello
Statuto regionale siciliano, in termini riduttivi rispetto a quanto
stabilito, per gli anni 1992 e 1993, dalla precedente legge
finanziaria: ne risulterebbe compromessa la funzione perequativa del
"contributo di solidarietà" e vi sarebbe violazione dell'art. 38
dello Statuto, che contempla la revisione del contributo, ma solo al
termine del quinquennio, e con riferimento alle variazioni dei dati
assunti per il precedente computo.
Vi sarebbe altresì, ad avviso della ricorrente, violazione
dell'art. 81 della Costituzione: fondi già destinati al bilancio
regionale sarebbero ora utilizzati dal legislatore statale per dare
copertura a nuove spese.
2.2. - Il ricorso è infondato, nei termini ora precisati.
La Costituzione e gli Statuti speciali non definiscono l'autonomia
finanziaria regionale in termini quantitativi: vi è discrezionalità
del legislatore statale nella determinazione dei trasferimenti,
all'interno dei vincoli della finanza pubblica; va certo assicurata
la corrispondenza fra "bisogni regionali" e "mezzi finanziari" per
farvi fronte, in modo tale da garantire alle regioni il normale
espletamento delle loro funzioni, ma operando sempre una valutazione
comparativa delle esigenze generali (v., in particolare, le sentenze
di questa Corte nn. 381 del 1990 e 307 del 1983).
Sulle modalità di determinazione e di erogazione del contributo
di solidarietà previsto dall'art. 38 dello Statuto regionale
siciliano, questa Corte si è specificamente pronunciata, rigettando
l'impugnativa promossa dalla Regione siciliana avverso una
disposizione di legge statale riduttiva di uno stanziamento già
conferito (v. l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge n. 677 del
1981, convertito nella legge n. 11 del 1982): l'erogazione del
contributo è adempimento di un obbligo costituzionale, ma non è
vincolata, quanto al suo ammontare ed alle modalità di erogazione,
ad alcuna garanzia costituzionale; il terzo comma dell'art. 38 dello
Statuto regionale siciliano prevede la revisione quinquennale
dell'assegnazione con riferimento alla variazione dei dati assunti
per il precedente computo, ma l'adozione del "dato-base" e le successive verifiche - ha osservato la Corte - sono rimesse a una
valutazione dello Stato "non meramente ricognitiva" della
modificazione degli elementi originali. Non è prevista la
partecipazione della Regione al procedimento di revisione, né altra
forma di garanzia (sentenza n. 87 del 1987).
È appena il caso di ricordare che il contributo di solidarietà
ha carattere aggiuntivo rispetto alle entrate assicurate in via
ordinaria alla Regione.
2.3. - Valgono certamente per la questione in esame le
considerazioni svolte da questa Corte nelle sentenze richiamate.
La Regione siciliana impugna invero una disposizione della legge
finanziaria per il 1992 (l'art. 2, comma 2, ove rinvia alla tabella B
allegata alla legge, che indica le voci del fondo speciale di conto
capitale) che non attribuisce ancora alla Regione il contributo di
solidarietà, ma - come gli altri accantonamenti del fondo speciale -
dà copertura finanziaria ai provvedimenti legislativi che si prevede
siano approvati nel corso degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale.
Ciò discende dal sistema introdotto dalla legge n. 468 del 1978,
che ha riformato la contabilità dello Stato (legge modificata dalla
legge n. 362 del 1988: v. in particolare l'art. 11- bis):
l'indicazione delle voci da includere nei due fondi speciali (di
parte corrente e di conto capitale) ha proiezione triennale e
l'entità degli accantonamenti può essere modificata dalla legge
finanziaria dell'anno successivo, secondo gli obiettivi di
programmazione finanziaria approvati dalle Camere. La determinazione
e modificazione del loro importo è frutto di una valutazione
discrezionale del legislatore, momento qualificante della decisione
di bilancio, che nella fattispecie non si presta a censure di
irragionevolezza.
La legge finanziaria per il 1992 trova fondamento nell'urgenza di
arginare l'espansione del deficit pubblico, coerentemente con gli
impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria: vi sono "limiti
oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle
risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento" (v.,
nella giurisprudenza di questa Corte, la sentenza n. 455 del 1990 e
l'ordinanza n. 40 del 1991) ed è inevitabile che l'indirizzo
generale di politica economico-finanziaria si rifletta sulla finanza
regionale e, segnatamente, sui contributi destinati alle regioni ad
autonomia speciale, sulla base di quella valutazione comparativa
delle esigenze generali riservata al legislatore statale (v., ancora,
la sent. n. 307 del 1983, n. 5 del considerato in diritto).
Va poi sottolineato che la disposizione impugnata non altera la
complessiva rispondenza fra bisogni fondamentali della Regione e
mezzi finanziari per farvi fronte, dal momento che il contributo di
solidarietà ha carattere aggiuntivo rispetto alle entrate assicurate
in via ordinaria alla Regione.
È però innegabile che l'indicazione per il triennio di tale voce
nel fondo speciale della legge finanziaria non può intendersi quale
meccanismo surrogativo della disciplina introdotta dall'art. 38,
terzo comma, dello Statuto regionale: il Parlamento, con distinta
disposizione di legge, dovrà assegnare alla Regione siciliana il
contributo di solidarietà nel rispetto di detta norma statutaria
(che pone un preciso riferimento temporale - il quinquennio - per la
determinazione del contributo stesso, com'è correttamente avvenuto
fino al periodo 1982-1986: v. la legge 13 agosto 1984, n. 470), con
la possibilità di ricorrere a ulteriori mezzi di copertura, ai sensi
dell'art. 11- ter della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla
legge n. 362 del 1988.
Resta fermo che l'adozione del dato base e le successive verifiche
sono demandati a un apprezzamento discrezionale dello Stato,
correlato alla funzione perequativa del contributo di solidarietà,
individuato dallo stesso art. 38, secondo comma, dello Statuto.
2.4. - Non è pertinente il richiamo della ricorrente all'art. 81
della Costituzione: la difesa della Regione valuta negativamente il
meccanismo dei "fondi speciali" dimenticando che la loro
determinazione è frutto di una scelta di programmazione finanziaria
che non può sostituire la decisione parlamentare che concretamente
utilizza gli accantonamenti, e avanza censure che investono l'intero
sistema della manovra di bilancio, come delineato dalle leggi n. 468
del 1978 e n. 362 del 1988, secondo una prospettiva che muove da
un'interpretazione dell'art. 81 della Costituzione non confortata
dalla giurisprudenza di questa Corte e che, in definitiva, non si
fonda su alcun preciso parametro costituzionale.
Conclusivamente, non risultano violati dalla norma denunciata gli
invocati parametri costituzionali.
3.1. - La Regione Veneto e la Regione Lombardia impugnano, a loro
volta, l'art. 2, comma 11, della legge 31 dicembre 1991, n. 415:
secondo le ricorrenti, tale disposizione non destina le risorse
statali necessarie a finanziare gli oneri derivanti dal rinnovo
contrattuale, per quanto attiene al personale delle regioni, e
determina l'iscrizione nel bilancio regionale di previsioni di spesa
prive di corrispondenza con la spesa effettiva, in violazione
dell'art. 119, primo e secondo comma, e dell'art. 81 della
Costituzione. (La Regione Lombardia indica altresì, come "norme
interposte", le seguenti disposizioni di legge ordinaria: l'art. 27
della legge 5 agosto 1978, n. 468; l'art. 3, comma 6 della legge 14
giugno 1990, n. 158; l'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
l'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
I due ricorsi sono infondati, nei sensi di cui in motivazione.
Occorre chiarire, innanzitutto, che non esiste un fondo di parte
corrente finalizzato esclusivamente alla copertura degli oneri per i
rinnovi contrattuali del personale delle regioni. Gli stanziamenti
aggiuntivi previsti per le regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 326 del 1990, convertito nella legge n. 4 del 1991, sono
confluiti nel fondo comune regionale: come risulta dalla stessa
formulazione dell'art. 5, comma 3, della legge finanziaria per il
1992, il fondo comune ricomprende le somme stanziate dal decreto-legge n. 326 del 1990, coerentemente con quell'indirizzo legislativo
che ha cercato di razionalizzare i fondi di parte corrente
riducendoli a tre (v. già l'art. 2 della legge n. 158 del 1990).
L'art. 5, comma 3, della legge finanziaria per il 1992 ha
incrementato il fondo comune regionale rispetto alla consistenza
dell'anno precedente in misura corrispondente al tasso di inflazione
indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria per
gli anni 1992-1994. L'accresciuta consistenza del fondo comune
regionale toglie ragione alla denuncia di violazione degli articoli
81 e 119 della Costituzione, poiché l'art. 5, comma 3, della legge
finanziaria dà astrattamente copertura, quanto meno per l'anno 1992,
oneri di spesa derivanti dai nuovi contratti, che peraltro sono
ancora da definire.
Le ricorrenti paventano l'ipotesi che il costo effettivo del
contratto non rispetti il tasso programmato d'inflazione e comunque
non risulti coperto dal fondo comune regionale, come incrementato:
gli oneri derivanti dal nuovo contratto finirebbero, allora, per
ricadere sui bilanci delle regioni senza che sia predisposta alcuna
copertura finanziaria.
Non si può escludere, in astratto, che dalla interpretazione
"operativa" di una norma, di per sé legittima, possa derivare
lesione alla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle
regioni. Siffatta lesione deriverebbe non tanto dalla disposizione
impugnata, ma da una temuta sua distorta applicazione (ciò vale
anche per la paventata "ricaduta" sul bilancio regionale di nuovi
oneri a carico delle unità sanitarie locali, derivanti anch'essi dai
rinnovi contrattuali): per tale eventualità, sussiste però il
rimedio del conflitto di attribuzione (v. la sentenza di questa Corte
n. 243 del 1985, n. 3 del considerato in diritto); ancor prima, a
garanzia delle ricorrenti v'è il controllo effettuato dalla Corte
dei conti sul decreto del Presidente della Repubblica di attuazione
dell'accordo 1991-1993.
3.2. - La Regione Lombardia sottolinea, poi, la disarmonia
esistente tra la determinazione del fondo comune solo per il 1992
(art. 5, comma 3 della legge finanziaria) e la disposizione
impugnata, che pone invece a carico delle Regioni un obbligo che
certamente si proietta sul triennio 1992-1994.
È difficile negare che questa disarmonia sussista per gli anni
1993 e 1994 ed anche per gli anni successivi, trattandosi di oneri
continuativi: essa deriva peraltro dal meccanismo fin qui seguito per
i trasferimenti alle regioni ordinarie, che prevede la
determinazione, anno per anno, del fondo comune regionale. La Corte
non può che sottolineare l'urgenza di una compiuta razionalizzazione
di tale sistema, al fine di assicurare adeguati punti di riferimento
per la programmazione di bilancio delle regioni; in ogni caso, il
legislatore statale dovrà ottemperare al principio, più volte
ribadito da questa Corte (v. le sentenze n. 283 del 1991, 381 del
1990, 452 del 1989, 245 del 1984), della necessaria corrispondenza
tra bisogni regionali e mezzi finanziari: non possono infatti essere
addossati ai bilanci regionali oneri di spesa che non dipendono da
decisioni imputabili alle regioni.
La norma impugnata, se interpretata nei termini precisati, non
reca lesione all'autonomia finanziaria regionale, né viola l'art. 81
della Costituzione: anche per gli anni 1993 e 1994 - e per gli anni
successivi - sussiste, in capo al legislatore statale, l'obbligo di
incrementare il fondo comune regionale in modo tale da assicurare la
copertura degli oneri effettivi del nuovo contratto, che hanno,
com'è evidente, carattere continuativo, con ciò assicurando la
corrispondenza tra "bisogni" regionali e "mezzi" finanziari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,
della legge 31 dicembre 1991, n. 415, "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1992)" e dell'allegata tabella B, sollevata, con il ricorso indicato
in epigrafe, dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 38
dello Statuto regionale siciliano e all'art. 81 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, undicesimo
comma, della citata legge 31 dicembre 1991, n. 415, sollevata, con i
ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Veneto e Lombardia, in
riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione, nonché all'art.
27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'art. 3, sesto comma, della
legge 14 giugno 1990, n. 158, all'art. 15 della legge 29 marzo 1983,
n. 93 e all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte