Corte costituzionale

Sentenza n. 369/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/10/1993 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 9legge 949/1967

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 6

ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18

agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di

assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.), promosso con

ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal Pretore di Viterbo nel

procedimento civile vertente tra Laurenti Lucio ed altri e

l'E.N.P.A.V., iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Laurenti Lucio ed altri, veterinari iscritti negli albi

professionali, proponevano domande contro l'E.N.P.A.V. (Ente

Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) innanzi al Pretore di Viterbo, giudice del lavoro. L'Ente, costituitosi in

giudizio, eccepiva l'incompetenza del pretore adito, ai sensi

dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949, in base al quale per

tutte le controversie che riguardano l'E.N.P.A.V. il foro competente

è esclusivamente quello di Roma. Il Pretore di Viterbo sollevava

quindi, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale, con

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 9

della citata legge 6 ottobre 1967, n. 949.

Ritiene il giudice a quo che, per il principio di specialità,

tale norma non sia stata abrogata dalla legge 11 agosto 1973, n. 533,

che ha sostituito l'art. 444 del codice di procedura civile, fissando

in via generale la competenza per le controversie in materia di

previdenza ed assistenza obbligatorie.

Osserva il rimettente che la rilevanza è in re ipsa (il giudicante

non potrebbe entrare nel merito della controversia, stante il

disposto della norma denunziata).

Vi sarebbe lesione dell'art. 3, per l'irragionevole disparità di

trattamento degli iscritti all'Ente rispetto ai soggetti di tutti gli

altri rapporti previdenziali ed assistenziali, e dell'art. 24 della

Costituzione, in quanto lo spostamento di competenza territoriale

rispetto alla regola generale incide sul diritto degli iscritti ad

agire in giudizio.

Il giudice rimettente richiama, in particolare, la sentenza di

questa Corte n. 117 del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità

dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ed aggiunge che la

norma in esame pone una disciplina ancora più accentratrice di

quella del foro erariale, dal momento che devolve qualsiasi

controversia al giudice di Roma, prescindendo anche

dall'organizzazione distrettuale dell'Avvocatura dello Stato,

determinando una deroga, unica in materia previdenziale, alla

disciplina generale introdotta dall'art. 444 del codice di procedura

civile.

2. - Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto

1. - Dubita il Pretore di Viterbo che sia legittima la deroga,

introdotta dall'art. 9 della legge n. 949 del 1967, alla regola

generale sulla competenza per le controversie in materia di

previdenza ed assistenza obbligatorie posta dall'art. 444 del codice

di procedura civile, come novellato dalla legge 11 agosto 1973, n.

533: vi sarebbe una posizione di privilegio dell'E.N.P.A.V., lesiva e

del principio di eguaglianza e del diritto ad agire in giudizio

(artt. 3 e 24 della Costituzione).

La questione è fondata.

Per le controversie in materia di previdenza e di assistenza

obbligatorie, l'art. 444, primo comma, codice di procedura civile,

prevede la competenza del Pretore che ha sede nel capoluogo della

circoscrizione del Tribunale ove risiede l'attore: in questo modo si

realizza una opportuna razionalizzazione, nel senso di accentrare la

trattazione delle controversie davanti al pretore "di città",

spogliandone - come osserva la dottrina - il pretore "di campagna".

Ora, la deroga che a tale sistema reca l'art. 9 della citata legge

n. 949 del 1967 non è sorretta da alcun apprezzabile interesse: il

principio della tutela del lavoratore porta a valutare con disfavore

l'adozione di un foro particolare (v. nella giurisprudenza di questa

Corte, le sentenze nn. 117 del 1990 e 4 del 1969), ed è evidente che

nel caso dell'E.N.P.A.V. non sussiste quella posizione guarentigiata

del soggetto pubblico che può dare fondamento giustificativo a discipline derogatorie (v., con riguardo alla deroga alla regola

generale del foro della sede di servizio operata dalla legge 12

aprile 1990, n. 74, la sent. n. 189 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 6

ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18

agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di

assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte