Sentenza n. 369/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/10/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9legge 949/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 6
ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18
agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di
assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.), promosso con
ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal Pretore di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra Laurenti Lucio ed altri e
l'E.N.P.A.V., iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Laurenti Lucio ed altri, veterinari iscritti negli albi
professionali, proponevano domande contro l'E.N.P.A.V. (Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) innanzi al Pretore di Viterbo, giudice del lavoro. L'Ente, costituitosi in
giudizio, eccepiva l'incompetenza del pretore adito, ai sensi
dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949, in base al quale per
tutte le controversie che riguardano l'E.N.P.A.V. il foro competente
è esclusivamente quello di Roma. Il Pretore di Viterbo sollevava
quindi, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale, con
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 9
della citata legge 6 ottobre 1967, n. 949.
Ritiene il giudice a quo che, per il principio di specialità,
tale norma non sia stata abrogata dalla legge 11 agosto 1973, n. 533,
che ha sostituito l'art. 444 del codice di procedura civile, fissando
in via generale la competenza per le controversie in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie.
Osserva il rimettente che la rilevanza è in re ipsa (il giudicante
non potrebbe entrare nel merito della controversia, stante il
disposto della norma denunziata).
Vi sarebbe lesione dell'art. 3, per l'irragionevole disparità di
trattamento degli iscritti all'Ente rispetto ai soggetti di tutti gli
altri rapporti previdenziali ed assistenziali, e dell'art. 24 della
Costituzione, in quanto lo spostamento di competenza territoriale
rispetto alla regola generale incide sul diritto degli iscritti ad
agire in giudizio.
Il giudice rimettente richiama, in particolare, la sentenza di
questa Corte n. 117 del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ed aggiunge che la
norma in esame pone una disciplina ancora più accentratrice di
quella del foro erariale, dal momento che devolve qualsiasi
controversia al giudice di Roma, prescindendo anche
dall'organizzazione distrettuale dell'Avvocatura dello Stato,
determinando una deroga, unica in materia previdenziale, alla
disciplina generale introdotta dall'art. 444 del codice di procedura
civile.
2. - Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto
1. - Dubita il Pretore di Viterbo che sia legittima la deroga,
introdotta dall'art. 9 della legge n. 949 del 1967, alla regola
generale sulla competenza per le controversie in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie posta dall'art. 444 del codice
di procedura civile, come novellato dalla legge 11 agosto 1973, n.
533: vi sarebbe una posizione di privilegio dell'E.N.P.A.V., lesiva e
del principio di eguaglianza e del diritto ad agire in giudizio
(artt. 3 e 24 della Costituzione).
La questione è fondata.
Per le controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie, l'art. 444, primo comma, codice di procedura civile,
prevede la competenza del Pretore che ha sede nel capoluogo della
circoscrizione del Tribunale ove risiede l'attore: in questo modo si
realizza una opportuna razionalizzazione, nel senso di accentrare la
trattazione delle controversie davanti al pretore "di città",
spogliandone - come osserva la dottrina - il pretore "di campagna".
Ora, la deroga che a tale sistema reca l'art. 9 della citata legge
n. 949 del 1967 non è sorretta da alcun apprezzabile interesse: il
principio della tutela del lavoratore porta a valutare con disfavore
l'adozione di un foro particolare (v. nella giurisprudenza di questa
Corte, le sentenze nn. 117 del 1990 e 4 del 1969), ed è evidente che
nel caso dell'E.N.P.A.V. non sussiste quella posizione guarentigiata
del soggetto pubblico che può dare fondamento giustificativo a discipline derogatorie (v., con riguardo alla deroga alla regola
generale del foro della sede di servizio operata dalla legge 12
aprile 1990, n. 74, la sent. n. 189 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 6
ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18
agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di
assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte