Ordinanza n. 369/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 50, quinto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) e 176, terzo comma, del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal Tribunale di sorveglianza di
Firenze sull'istanza proposta da Misso Giovanni, iscritta al n. 102
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con
ordinanza del 17 novembre 1993 (r.o. n. 102/1994), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 50, quinto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 176, terzo comma, cod.
pen., in quanto non riconoscono alcun effetto alla intervenuta
concessione dell'indulto ai fini della ammissione, rispettivamente,
alla semilibertà e alla liberazione condizionale del condannato
all'ergastolo;
che, ad avviso del giudice remittente, le norme sottoposte a
censura contrastano in primo luogo con l'art. 3, primo e secondo
comma, Cost., perché irragionevolmente, mentre per le pene detentive
temporanee, ai fini del computo del periodo minimo di detenzione per
la concedibilità dei suddetti benefici, deve essere detratta la
parte di pena condonata, ciò non è consentito, invece, ai medesimi
fini, per la pena dell'ergastolo, che, nella sua evoluzione
normativa, stante l'applicabilità ad essa dei benefici carcerari,
deve considerarsi una pena "a termine incerto";
che sarebbe inoltre violato l'art. 27, terzo comma, Cost.,
perché, una volta soddisfatta, attraverso il ravvedimento del reo,
la finalità rieducativa della pena, costringere il condannato a
subìre il regime inframurario, a causa dell'esclusione dal computo
della pena espiata di condoni applicabili alla generalità di
detenuti, equivarrebbe ad infliggergli una sofferenza gratuita, così
da realizzare un trattamento contrario al senso di umanità;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità della questione, sia perché non
rilevante, relativamente alla impugnativa dell'art. 176 cod. pen. ,
sia perché comunque nell'ordinanza il giudice a quo si limiterebbe a
prospettare meri dubbi interpretativi;
Considerato che nella ordinanza non viene specificato il titolo di
reato per il quale l'istante ha riportato la condanna all'ergastolo
della cui esecuzione si tratta, né sono esplicitamente indicati i
decreti di indulto che, secondo la valutazione del remittente,
sarebbero astrattamente applicabili alla fattispecie;
che il giudice a quo non precisa nemmeno se, anche
prescindendosi dalla natura della pena, sussistano in ipotesi tutti i
requisiti oggettivi e soggettivi ai quali normalmente i provvedimenti
clemenziali subordinano l'operatività del condono;
che mancano, pertanto, i dati essenziali ai fini della
valutazione della rilevanza della questione, che va conseguentemente
dichiarata manifestamente inammissibile, essendo assorbita da tali
rilievi l'eccezione di inammissibilità proposta, sotto altri
profili, dall'Avvocatura generale dello Stato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 50, quinto comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e 176,
terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
27, terzo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte