Sentenza n. 37/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14r.d. 1127/1939
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14,
primo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, promossi con le seguenti
ordinanze pronunziate il 25 giugno 1956 dalla Corte di cassazione,
Sezioni unite civili, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente
tra:
1) la Società per azioni Carlo Erba, il Ministero dell'industria e
commercio e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la
Società Parke Davis & Company;
2) la Società per azioni Carlo Erba, l'Istituto De Angeli, il
Ministero dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità contro le ditte J. R. Geigy A. G., Usines
Chimiques des Laboratoires Francaises ed altre ditte;
3) l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta
Farbwerk A. G. Vermales Meister Lucius & Bruening;
4) la Società per azioni Carlo Erba e l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità contro la ditta May e Baker;
5) la Società dr. Recordati laboratorio farmacologico e l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta May e Baker;
6) la Società per azioni Carlo Erba e l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità contro la ditta C. I. B. A. S. A. ;
7) l'Istituto De Angeli e l'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità contro la ditta The Wellcome Foundation Limited di Londra;
8) l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta
American Cyanamid Company;
9) l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta
American Cyanamid Company;
10) l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta
American Cyanamid Company;
ordinanze iscritte rispettivamente ai nn. 311, 312, 313, 314, 315,
320, 321, 324, 325 e 326 del Reg. ord. 1956 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1956 le prime cinque,
e le altre nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3
novembre 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1956 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi gli avvocati Carlo Arturo Jemolo, Mario Rotondi, Natale
Mazzola' ed Enrico Porzio per la Società Carlo Erba e l'Istituto De
Angeli, e gli avvocati Umberto Allioni, Virgilio Andrioli, Adolfo Mario
Bentivoglio e Costantino Mortati per le ditte Parke Davis & Company, J.
R. Geigy A. G., Usines Chimiques des Laboratoires Francaises, Farbwerk
A. G. Vermals Meister Lucius & Bruening, C. I. B. A. S. A.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con dieci ordinanze pronunciate il 25 giugno 1956, la Corte di
cassazione a sezioni unite civili ha disposto la sospensione di
altrettanti giudizi davanti ad essa pendenti e la trasmissione degli
atti a questa Corte per la decisione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, primo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n.
1127, che dispone testualmente: "non possono costituire oggetto di
brevetto i medicinali di qualsiasi genere né i processi per la loro
produzione".
La questione di legittimità costituzionale del citato art. 14 era
stata sollevata nel corso di vari procedimenti, instaurati da diverse
case farmaceutiche avanti alla Commissione dei ricorsi in materia di
brevetti presso il Ministero dell'industria e commercio, a seguito del
rifiuto opposto dall'ufficio brevetti alle domande di privativa per
invenzioni industriali di metodi di fabbricazione di medicinali.
In questi procedimenti i difensori delle case ricorrenti avevano
sostenuto la tesi - poi accolta dalla Commissione - della
illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, del citato
R.D. n. 1127 del 1939, per essere questa norma in contrasto con la
delega legislativa conferita al Governo con il R.D.L. 24 febbraio 1939,
n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e in particolare
per avere stabilito, eccedendo i limiti della delega, la esclusione
della brevettazione dei processi per la produzione di medicamenti.
Contro le decisioni della Commissione dei brevetti avevano proposto
ricorso per cassazione alcune case farmaceutiche italiane che avevano
spiegato intervento nei giudizi davanti alla Commissione stessa,
nonché, in via incidentale adesiva, il Ministero dell'industria e
commercio e l'Alto Ccmmissariato per l'igiene e la sanità. Innanzi
alla Corte di cassazione era stata riproposta la questione di
legittimità costituzionale ed essendo, nel frattempo, entrata in
funzione la Corte costituzionale, era stata appunto chiesta la
sospensione del processo e la trasmissione degli atti a questa Corte
per la decisione.
Le ordinanze della Corte di cassazione sono state regolarmente
notificate ai sensi di legge, comunicate ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nei termini di legge si sono costituite in giudizio davanti a
questa Corte solo alcune delle parti rispettivamente ricorrenti e
resistenti nel giudizio di cassazione. In particolare, le società
Carlo Erba e Istituto De Angeli si sono costituite con il patrocinio
degli avvocati Enrico Porzio, Mario Rotondi, Carlo Arturo Jemolo e
Natale Mazzola'; le società Parke Davis & Company, R. Geigy A. G.,
Farbwerk Bruening e C. I. B. A. con il patrocinio degli avvocati
Umberto Allioni, Virgilio Andreoli, Adolfo Mario Bentivoglio,
Costantino Mortati e Piero Petrilli. Non si è invece costituita
l'Avvocatura generale dello Stato.
La Corte di cassazione, nelle sue ordinanze, ha sostanzialmente
osservato che la questione di legittimità costituzionale proposta è
rilevante per la definizione dei giudizi dal momento che, per stabilire
se sia o meno consentita la brevettazione di singoli processi per la
fabbricazione di medicamenti, si deve preliminarmente risolvere la
questione di legittimità costituzionale della norma che quella
brevettazione esclude; che la questione stessa, nonostante abbia per
oggetto un eccesso del provvedimento delegato rispetto alla legge di
delegazione verificatosi anteriormente all'entrata in vigore della
Costituzione, è di competenza di questa Corte; che infine l'eccezione
non poteva considerarsi come manifestamente infondata per l'assorbente
ragione che la stessa Corte di cassazione in suoi precedenti giudicati
l'aveva accolta.
I difensori delle case farmaceutiche che avevano sollevato
l'eccezione di illegittimità costituzionale ribadiscono, in questa
sede, la loro tesi. Premettono che la materia delle privative
industriali e dei marchi di fabbrica e di commercio era stata regolata
con R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, per delegazione contenuta nella
legge 25 novembre 1926, n. 2032; che l'art. 16 del R.D. stabiliva che
non potevano costituire oggetto di privativa i medicamenti di qualsiasi
genere, ma che si poteva tuttavia "concedere la privativa per i
processi usati nella loro produzione"; che peraltro l'art. 134 delle
disposizioni transitorie dello stesso decreto ne aveva rinviato
l'entrata in vigore a quindici giorni dopo l'entrata in vigore del
regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto;
che il regolamento non era mai stato emanato, sicché il decreto non
aveva mai acquistato forza di legge; che con D.L. 24 febbraio 1939, n.
317 (convertito poi nella legge 2 giugno 1939, n. 739) era stata
disposta l'attuazione del R.D. n. 1602 del 1934 in tempi diversi e
mediante separati provvedimenti, ma che, per quanto propriamente
concerne la norma di cui all'art. 16 di quest'ultimo decreto, si era
voluto differirne a tempo indeterminato l'entrata in vigore.
Osservano poi che, per rimanere nei limiti della delega, si sarebbe
dovuto: o omettere ogni menzione degli articoli del decreto del 1934,
nella parte costituente una innovazione rispetto alla legislazione
anteriore, ovvero riprodurre puramente le disposizioni della
legislazione anteriore (nella specie, art. 6 legge sardo - piemontese
30 ottobre 1859, n. 3731, che disponeva: "Non possono costituire
argomento di privativa. . . i medicamenti di qualsiasi specie").
Rilevano che nel testo dell'art. 14 del R.D. n. 1127 del 1939 è stato
invece inserito l'inciso "né i processi per la loro produzione", che
non si trova in nessuna delle leggi che si dovevano riprodurre e che
perciò esorbita dai limiti della delega.
Concludono chiedendo dichiararsi la illegittimità costituzionale
dell'art. 14 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, nella parte in cui ha
sancito che non possono formare oggetto di brevetto i processi per la
produzione dei medicamenti.
A queste argomentazioni si oppongono le difese delle Società Carlo
Erba e Istituto De Angeli, osservando che, in virtù degli articoli 2 e
5 della legge di delegazione del 1939, era stata differita sine die
l'entrata in vigore dell'art. 16, comma secondo, del R.D. 13 settembre
1934, n. 1602, concernente la brevettazione delle invenzioni di
processi per medicamenti; che pertanto, non potendo entrare in vigore
questo precetto, il decreto legislativo ben poteva - sia pure fino a
quando non fosse stata data esecuzione al principio di cui al più
volte citato art. 16 - codificare il principio opposto. Il che appunto
era stato fatto, nei limiti della delegazione, anzi formulando, con
parole diverse, un comando che era già contenuto negli artt. 2 e 5
della legge di delegazione.
Conseguentemente le difese delle Società Carlo Erba e Istituto De
Angeli concludono chiedendo che si dichiari la legittimità
costituzionale della norma in questione.
In una memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte il
6 dicembre, i difensori delle società Parke Davis, C. I. B. A., Geigy
e Farbwerke hanno ulteriormente illustrato i motivi esposti nelle
precedenti deduzioni, osservando non essere vero che l'art. 14 del
decreto legislativo del 1939 avrebbe avuto lo stesso significato se non
avesse fatto menzione del divieto di brevettabilità dei processi; e
che neppure si potrebbe ritenere che la statuizione, nel senso della
non brevettazione, fosse meramente interpretativa della disposta
sospensione del principio della brevettibilità.
Quanto alla portata della legge di delegazione del 1939, negano che
in materia di processi medicinali il Governo fosse stato autorizzato a
portare deroghe alla legislazione anteriore.
Rispetto a questa legislazione anteriore sostengono, infine, che
sotto l'impero della legge del 1859 la prassi amministrativa era nel
senso di autorizzare la brevettazione, ed indicano 62 casi nei quali
sarebbero stati concessi altrettanti brevetti di processi di
fabbricazione di medicinali.
A sua volta la difesa delle case farmaceutiche Carlo Erba e
Istituto De Angeli, con memoria in pari data, premette che la presente
controversia, così come ogni altra questione di legittimità
costituzionale di un atto avente forza di legge, rientra nella
competenza di questa Corte, e ribadisce le ragioni già esposte nel
senso della piena costituzionalità dell'art. 14 più volte citato.
Specificamente osserva che per la legge di delegazione 24 febbraio
1939 il legislatore poteva, e perfino doveva, modificare il testo del
1934; che l'attuale non brevettabilità dei processi era stata
espressamente voluta dal legislatore delegante; che, a parte ogni
questione sulla interpretazione dell'art. 6 della legge del 1859, non
si sarebbe neppure potuto ignorare che questa legge rientra tra quelle
esplicitamente abrogate dall'art. 104 della legge delegata del 1939, a
ciò facoltizzata dall'art. 3 della legge di delegazione.
II Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le dieci cause promosse con le sopra indicate ordinanze e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
I giudizi cui han dato luogo le dieci ordinanze delle Sezioni unite
della Corte di cassazione vanno riuniti e decisi con unica sentenza,
data la identità della controversia, dei motivi che vi hanno dato
origine e, sostanzialmente, delle argomentazioni svolte a sostegno
delle tesi dibattute.
Per quanto la questione circa la competenza di questa Corte a
giudicare della legittimità costituzionale delle leggi delegate in
riferimento alle rispettive leggi deleganti, e col rispetto dei
principi costituzionali che consentono e disciplinano la facoltà di
delega al Governo di emanare norme aventi forza di legge, non abbia
formato oggetto di specifica discussione da parte delle rispettive
difese (e su tale questione la Corte deve richiamarsi alla propria
pronuncia del 16 gennaio 1957, n. 3, nella quale questa fondamentale
questione è ampiamente trattata, con l'affermazione della competenza
della Corte medesima), ritiene tuttavia il Collegio che, nel caso in
esame, trattandosi di delega anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione, sia necessario, innanzi tutto, affermare la competenza
della Corte anche riguardo alle leggi delegate anteriori alla
Costituzione e determinare poi, rispetto a queste, i limiti della
propria indagine.
Sul primo punto è da rilevare che, dopo l'affermazione fatta da
questa Corte fin con la sua prima sentenza, del 5 giugno 1956, e
ripetuta in altre numerose successive, della propria competenza a
giudicare della questione circa la legittimità delle leggi emanate
anche anteriormente alla entrata in vigore della Costituzione, non vi
può essere dubbio alcuno circa la competenza della Corte medesima a
giudicare della legittimità costituzionale dei decreti delegati
emanati anteriormente alla Costituzione. I decreti delegati sono atti
legislativi aventi piena forza di legge, epperò sullo stesso piano
delle leggi ordinarie, ai fini del controllo della loro legittimità
costituzionale, li hanno collocati l'art. 134 della Costituzione e
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sussistendo
ovviamente anche per essi la medesima esigenza di legittimità
costituzionale.
Sull'altro punto, e cioè sui limiti del sindacato di legittimità
costituzionale della Corte sui decreti delegati anteriori alla Costi
tuzione, è da rilevare, intanto, che nessun dubbio vi è che per le
deleghe legislative posteriori all'entrata in vigore della Costituzione
l'indagine deve essere innanzi tutto rivolta - come è stato precisato
con la richiamata sentenza di questa Corte del 16 gennaio 1957, n. 3 -
all'accertamento dell'osservanza dei limiti e delle condizioni che
l'art. 76 della Costituzione pone per l'esercizio della facoltà di
delega legislativa da parte del Governo. Per quanto riguarda, invece,
il periodo anteriore alla entrata in vigore della Costituzione, pur non
esistendo quei limiti e quelle condizioni ora tassativamente posti
dalla Costituzione, sussistevano tuttavia dei principi costituzionali
fondamentali, dai quali il Governo nell'emanazione dei decreti delegati
non poteva in nessuna guisa decampare: fondamentalmente due, e cioè la
esistenza di una delega legislativa e la limitazione, insita nella
delega stessa, posta al Govemo di mantenersi entro i confini della
delega. Di questi principi costituzionali - fondamentali e tradizionali
di ogni Stato di diritto sono ora espressione le attuali disposizioni
degli artt. 70 e 77, primo comma, della Costituzione, la prima delle
quali stabilisce che la funzione legislativa appartiene alle due Camere
e, la seconda, che il Governo non può senza delegazione delle Camere
emanare decreti aventi valore di legge ordinaria.
Se così è, nel caso attuale l'indagine della Corte è
circoscritta all'esame dell'assunto eccesso di delega che risulterebbe
dal confronto fra l'art. 14, primo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n.
1127 (decreto delegato), che stabilisce che non possono costituire
oggetto di brevetto i processi per la produzione dei medicamenti, e
l'art. 2, ultimo comma, del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317 (legge
delegante), che differiva l'attuazione dell'art. 16 del R.D. 13
settembre 1934, n. 1602, il quale ammetteva la concessione della
privativa industriale per i processi usati per la produzione dei
medicamenti.
L'assunto eccesso, se sussistente, violerebbe entrambi i principi
costituzionali sopra richiamati, ora consacrati nella Costituzione.
Ritiene la Corte che per giudicare circa la sussistenza o meno del
dedotto eccesso di delega, e quindi sulla illegittimità costituzionale
del primo comma dell'art. 14 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, occorra
inquadrare le disposizioni in esame nel sistema seguito dal legislatore
in materia di concessione di brevetti per la produzione dei
medicamenti.
L'originaria legge sardo - piemontese 30 ottobre 1859, n. 3731,
sulle privative industriali, stabiliva, all'art. 6, n. 4, che non
potevano costituire "argomento" di privativa "i medicamenti di
qualsiasi specie". L'esclusione della brevettabilità dei medicamenti,
per se stessi considerati, è ripetuta nelle leggi successive, e sul
tal punto non nasce questione alcuna. È dubbio se, in base alla
ricordata legge sardo - piemontese, durante il lunghissimo periodo di
tempo in cui essa rimase in vigore, si potessero concedere brevetti per
i procedimenti industriali di fabbricazione dei medicamenti,
avvalendosi del n. 3 dell'art. 2 della legge stessa che ammetteva la
brevettabilità, in generale, per i processi o metodi di produzione
industriale. Certo è che si deve giungere al R.D. 13 settembre 1934,
n. 1602, per trovare la espressa disposizione dell'art. 16 - molto
probabilmente introdotta a seguito dello sviluppo industriale nel
nostro Paese nel settore chimico - farmaceutico e delle conseguenti
richieste delle categorie interessate - con la quale, fermo il divieto
della concessione della privativa per i medicamenti di qualsiasi
genere, si stabiliva che poteva "tuttavia concedersi la privativa per i
processi usati nella loro produzione". Senonché, né l'art. 16, né
le altre disposizioni del R.D. 13 settembre 1934 entrarono mai in
vigore, giacché l'entrata in vigore del decreto stesso era,
dall'articolo 134, condizionata alla pubblicazione del regolamento e il
decreto avrebbe dovuto entrare in vigore quindici giorni dopo tale
pubblicazione. Il regolamento non fu mai emanato. La brevettabilità
dei procedimenti industriali per la produzione dei medicamenti rimaneva
così un principio legislativamente accolto, ma in una legge mai
entrata in vigore.
Per regolare la complessa materia delle privative industriali
sopraggiunse la legge delega 24 febbraio 1939, n. 311, in base alla
quale fu poi emanato il decreto delegato 29 giugno 1939, n. 1127,
contenente l'art. 14, ora impugnato di illegittimità costituzionale.
La legge delega richiamava il R.D. 13 settembre 1934 e stabiliva
(art. 1) che esso avrebbe dovuto avere attuazione "in tempi diversi,
mediante distinti provvedimenti, separatamente per la materia delle
invenzioni, per quella dei modelli e per quella dei marchi". Circa la
ripartizione delle disposizioni riguardanti le materie e il tempo della
loro emanazione, la legge delega concedeva al Governo una certa
ampiezza di poteri.
Infatti, l'ultimo comma dell'art. 1 così si esprimeva: "Al Governo
del Re sono delegati i necessari poteri per stabilire la ripartizione
delle disposizioni secondo le tre distinte materie anzidette, per
regolare la gradualità dell'applicazione delle disposizioni stesse e
per riunire in appositi testi le disposizioni da mettere in attuazione
per prime, nonché quelle da attuare in tempi successivi". Circa,
infine, l'ampiezza dei poteri che con la delegazione venivano conferiti
e il metodo da seguire per il loro esercizio, il secondo e il terzo
comma dell'art. 3 stabilivano: "Il Governo del Re, con i poteri
anzidetti, provvederà altresì a coordinare. . . le disposizioni
richiamate,. . . al fine di disciplinare organicamente le singole
materie, integrando, modificando, sopprimendo le disposizioni stesse
(le disposizioni del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602), anche per
armonizzarle con le convenzioni internazionali, esecutive nel Regno, e,
in generale, con le altre leggi dello Stato. Gli stessi testi
indicheranno anche le leggi e i decreti che resteranno abrogati con la
loro entrata in vigore".
L'art. 2 della legge delega, ai fini della formazione dei testi di
cui si è discorso, rinviava a tempi successivi l'attuazione di varie
disposizioni del richiamato R.D. 13 settembre 1934. Fra queste, nello
stesso art. 2 è contenuta - come già si è ricordato - la
disposizione: "Analogamente, è differita l'attuazione: art. 16, comma
secondo, riguardante le invenzioni dei processi per medicamenti. . . ".
Circa queste disposizioni da emanare in tempi successivi, l'art. 5
disponeva al primo comma: "In conformità degli artt. 1 e 3 e con i
poteri da essi conferiti al Governo del Re, sarà provveduto a dare
attuazione alle norme la cui applicazione è differita ai sensi
dell'art. 2".
Da queste disposizioni e dalla precisazione dei poteri conferiti
con la legge di delegazione è dato trarre le conclusioni decisive ai
fini della risoluzione della controversia in esame.
1. - Indubbiamente, con la emanazione della legge delega, doveva
rimanere sospesa la possibilità di concessione di privative
industriali in materia di processi di fabbricazione di medicamenti.
2. - Rimasta sospesa la concessione dei brevetti, se anche si fosse
potuto ricorrere, precedentemente, alla legge sardo - piemontese del
1859, per ottenere la brevettazione in base al n. 3 dell'art. 2, che
si riferiva, genericamente, ai processi e metodi di produzione
industriale, tale ricorso diveniva ormai inammissibile.
3. - Diveniva anche formalmente impossibile procedere a tal
ricorso, in quanto, con la legge delegata, la legge del 1859 veniva
espressamente abrogata. E l'abrogazione era giustificata sotto duplice
motivo: perché, formalmente, la facoltà di abrogazione di testi
precedenti era espressamente concessa - come si è visto - con l'ultimo
comma dell'art. 3 della legge delega; perché, sostanzialmente, il
decreto delegato (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127), disciplinava l'intera
materia dei brevetti per invenzioni industriali e quindi la legge del
1859, che appunto tale materia disciplinava, rimaneva abrogata.
4. - Disciplinando il R.D. 29 giugno 1939 l'intera materia dei
brevetti per invenzioni industriali, nasce la questione se il medesimo
doveva occuparsi o meno - mantenendosi nei limiti della delegazione -
anche della materia della brevettazione dei processi per la
fabbricazione dei medicamenti. Su tal punto ritiene la Corte che il
Governo, dovendo emanare, quale prima legge di attuazione della delega,
un testo organico sulla matetia dei brevetti industriali, e quindi un
testo necessariamente completo, doveva indubbiamente occuparsi della
materia. Doveva occuparsene, tenendo conto dello stato della
legislazione e in riferimento alla legge delega. Ora se l'art. 2 della
legge delega aveva rinviato sine die l'attuazione del secondo comma
dell'art. 16 del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, che aveva ammessa la
possibilità di concessione della privativa per i processi usati per la
produzione dei medicamenti (e tale disposizione, per giunta, come si è
ricordato, non era mai entrata in vigore), lo stato di fatto, che
trovava espresso riscontro nella legislazione allora vigente, era che,
fino alla emanazione di nuove disposizioni, brevetti per la
fabbricazione di medicamenti non se ne potevano concedere. Come
stabiliva l'art. 5 della legge delega, solo successivamente si sarebbe
provveduto a dare attuazione alle altre norme del R.D. 13 settembre
1934, la cui attuazione era stata differita, e fra queste quella sulla
brevettabilità dei processi per la produzione dei medicamenti.
Consegue che, non può davvero dirsi che sia costituzionalmente
illegittima, in quanto eccedente i limiti della delega, la disposizione
dell'art. 14 del R.D. 29 giugno 1939, la quale, rispecchiando quello
stato di fatto, quale si era venuto formando attraverso le ricordate
disposizioni legislative, stabiliva che "non possono costituire oggetto
di brevetto i medicamenti di qualsiasi genere, né i processi per la
loro produzione". In sostanza, la norma impugnata del decreto delegato
trae la sua ragion d'essere dalla constatazione che, nell'ordinamento
in vigore, era sancito, sia pure attraverso la formula della
sospensione del principio della brevettabilità, il divieto della
brevettazione, del che il Governo, nell'esercizio della delega, non
poteva non prendere atto.
Il divieto peraltro, della brevettazione, nel periodo cui si è
accennato, non implica negazione del principio che venne posto nel
decreto del 13 settenbre 1934, che ammetteva la possibilità della
concessione della privativa per i processi di fabbricazione dei
medicamenti. Dato il rinvio di una disciplina definitiva ad un tempo
successivo, in base alla riserva contenuta nel più volte citato art. 5
del R.D. 10 febbraio 1936 - e riannodandosi appunto a tale riserva-, il
legislatore potrà riprendere eventualmente in esame l'intera materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
dichiara, nei sensi espressi nella motivazione, non fondata la
questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma,
del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, proposta con le ordinanze 25 giugno
1956 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, in
riferimento al R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte