Sentenza n. 37/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/06/1961 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 29 luglio 1960
recante: "provvidenze a favore delle aziende agricole per la difesa ed
il sostegno contro le avversità atmosferiche e parassitarie", promosso
con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato il 6 agosto 1960, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 10 agosto 1960 ed iscritto al n. 19 del Registro
ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e gli avvocati Giambattista Adonnino e
Aldo Dedin, per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 29 luglio 1960 l'Assemblea regionale siciliana approvò un
testo legislativo avente ad oggetto "provvidenze a favore delle aziende
agricole per la difesa e il sostegno contro le avversità atmosferiche
e parassitarie", il quale fu comunicato al Commissario dello Stato per
la Regione siciliana il 1 agosto successivo. Il Commissario lo ha
impugnato integralmente innanzi a questa Corte, chiedendone la
dichiarazione di illegittimità costituzionale con ricorso notificato
al Presidente della Regione il 6 agosto e depositato nella cancelleria
della Corte il 10 agosto. Del deposito è stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Regione e in quella della Repubblica,
rispettivamente il 2 e il 3 settembre 1960.
La legge - promulgata nelle more del presente giudizio il 29
settembre 1960 con il n. 42 - contempla, in relazione alle finalità
indicate nel suo titolo, provvidenze di vario genere in favore di
agricoltori e coltivatori: contributi, sovvenzioni e assegnazioni
gratuite di grano, a carico del bilancio regionale; sospensioni della
riscossione ed esenzioni ventennali dal pagamento dell'imposta sui
terreni; garanzie sussidiarie della Regione per prestiti agrari di
esercizio; riduzioni dei canoni di affitto dei terreni.
Nel ricorso si afferma quanto segue:
a) l'art. 5 - il quale consente all'Assessore regionale per le
finanze di sospendere, fino alla revisione catastale, la riscossione
dell'imposta sui terreni per quelle ditte o partite per le quali sia in
corso la procedura per la variazione catastale in diminuzione per le
cause di eventi naturali, fitopatologici o entomologici previste
dall'art. 22 del D. L. 4 aprile 1939, n. 589 (relativo alla revisione
generale degli estimi dei terreni) - contrasta coi principi della
legislazione statale, dato che questa prevede la sospensione "soltanto
durante le necessarie verifiche dei danni". "Essendo titolare in
materia tributaria di una potestà di adeguamento, la Regione non può
disporre la sospensione dell'applicazione di un tributo erariale";
b) l'art. 6 - il quale estende (per giunta, senza limitazioni e
cautele) ai "casi di ripristino di culture gravemente danneggiate o
distrutte da particolari avversità atmosferiche o da infestazioni
parassitarie" le agevolazioni previste dall'art. 86 del R.D. 13
febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, e cioè l'esenzione
ventennale, dal computo per l'imposta sui terreni, degli incrementi di
reddito conseguenti alle opere di ripristino - incorre nel medesimo
vizio di legittimità, in quanto estende oltre i limiti fissati dal
legislatore statale una provvidenza di carattere eccezionale, e
determina "un inammissibile privilegio, suscettibile anche di
ripercussioni sui rapporti tributari nel territorio nazionale";
c) l'art. 11 - che prevede, per l'annata agraria 1959 - 60, la
riduzione del 40 per cento dei canoni di affitto dei terreni, in favore
dei coltivatori diretti e delle cooperative, nelle zone ove sia
accertata una diminuzione media della produzione agricola superiore al
40 per cento - è viziato pel fatto che, in contrasto con la
giurisprudenza di questa Corte, accorda l'anzidetta riduzione,
destinata a incidere sull'autonomia privata, nonostante ogni mancanza
di collegamento tra la riduzione stessa e specifici eventi eccezionali.
Inoltre, siccome nell'annata agraria in questione l'intera Nazione è
stata colpita da calamità analoghe a quelle determinatesi in Sicilia,
senza che nel rimanente territorio nazionale siano state adottate
analoghe provvidenze, la norma, da un lato, non può considerarsi
basata su "un particolare interesse regionale", e dall'altro introduce
una ingiustificata discriminazione rispetto agli affittuari del
rimanente territorio dello Stato;
d) l'art. 18 - il quale autorizza l'Assessore per il bilancio a
contrarre un prestito di durata pluriennale di lire 1. 560 milioni per
fronteggiare gli oneri derivanti dal provvedimento legislativo
impugnato, ricadenti nell'esercizio in corso, "senza fissare l'inizio e
le modalità dell'ammortamento del prestito stesso" viola l'art. 81,
ultimo comma, della Costituzione, "in quanto non contiene alcuna
regolamentazione del piano di estinzione del mutuo da contrarre";
e) l'art. 9 - che autorizza la Regione a prestare garanzia
sussidiaria agli istituti di credito per i prestiti agrari di esercizio
in base alla legge regionale 28 ottobre 1959, n. 28, e successive
modifiche, e alle leggi nazionali che prevedono ratizzazioni o
facilitazioni per i prestiti agrari a favore di coltivatori danneggiati
-, da un lato è illegittimo perché può comportare una
responsabilità della Regione per somme di non lieve entità (e con
problematiche possibilità di rivalsa) senza che sia prevista alcuna
copertura finanziaria per tale onere; e dall'altro contrasta coi
principi della legislazione nazionale, cui la Regione è obbligata ad
attenersi in materia di credito: infatti, la legge statale 21 luglio
1960, n. 739, all'art. 7, "pone per analoghe operazioni, i conseguenti
rischi integralmente a carico degli istituti mutuanti";
f) l'art. 10 - che prevede la concessione ai coltivatori di un
ulteriore contributo dell'1,50 per cento nel pagamento degli interessi
per le operazioni di credito agrario previste nell'art. 9 - è
ugualmente illegittimo, poiché "potrebbe comportare la gratuità delle
operazioni creditizie e la riduzione del relativo costo a cifra
irrisoria, il che costituisce una innovazione nei riguardi dei principi
informatori della legislazione nazionale".
2. - Al ricorso del Commissario dello Stato resiste la Regione
siciliana, costituitasi in giudizio il 18 agosto 1960, depositando
mandato e deduzioni. In questo ultime la Regione si limita però a
chiedere il rigetto del ricorso "perché inammissibile e infondato".
In una memoria depositata il 27 aprile 1961, la Regione, poi,
premesso che il provvedimento legislativo in esame "soddisfa, nel modo
più congruo al territorio regionale, le eccezionali esigenze di tutela
della produzione agricola diffusamente avvertite in molte altre parti
del Paese per la serie di calamità e avversità naturali succedutesi
negli ultimi tempi con ripercussioni rovinose per l'andamento di questo
settore produttivo", tanto che "misure analoghe" furono deliberate dal
Parlamento con la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante "provvidenze
per le zone danneggiate da calamità naturali", e facente capo - come
si legge nella relazione governativa - a "un giusto principio di
solidarietà dell'intera collettività nazionale verso le popolazioni
agricole", nonché ad "evidenti fini di utilità economica generale",
contesta analiticamente la sussistenza dei denunciati vizi di
legittimità, osservando quanto segue:
a) non sussiste alcun contrasto tra l'art. 5 e i principi della
legislazione nazionale, poiché l'art. 11 della legge 21 luglio 1939,
n. 589 (rectius della legge 21 luglio 1960, n. 739), la quale non è
una norma di carattere generale e, comunque, regola una situazione
diversa "e in maniera più larga", consentendo di accordare la
sospensione delle imposte sui terreni e sul reddito agrario, nelle zone
colpite da eccezionali avversità delimitate dal Ministro delle
finanze, tale possibilità prevede "in pendenza delle verifiche", e
cioè in un'ipotesi non diversa da quella formulata dalla legge
regionale, che prevede la stessa possibilità "in corso di richiesta di
variazione catastale". D'altronde, l'art. 26 del decreto
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, in caso di riduzione del
prodotto del fondo di almeno un terzo, a causa della guerra,
consentiva, "durante il corso delle pratiche di sgravio" la
possibilità - analoga a quella prevista dalla legge in esame - di
sospendere la riscossione in favore di ditte o partite individue;
b) l'art. 6 della legge impugnata, nell'estendere il beneficio
fiscale previsto dalla legislazione statale a favore degli aumenti di
reddito dei terreni bonificati, agli aumenti di reddito derivanti dal
ripristino di culture distrutte o gravemente danneggiate da avversità
atmosferiche e infestazioni parassitarie, si inserisce evidentemente
nello stesso tipo di esonero previsto dalla legislazione statale, ed è
giustificato da esigenze particolari del territorio regionale, più
duramente colpito di altre Regioni dalle calamità delle ultime annate;
c) quanto alla riduzione temporanea dei canoni di affitto prevista
dall'art. 11, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte
è orientata nel senso che circostanze ambientali, contingenti,
particolari, legittimano la Regione a siffatti provvedimenti, volti a
"ricomporre il turbato equilibrio di fattori essenziali all'ordine
economico, equilibrio indispensabile alla tipica economia agricola di
una Regione meno favorita". Né è esatto che la legge in esame non
collega la provvidenza a particolari eventi eccezionali: anche se di
tale collegamento tace l'articolo, esso risulta dal titolo della legge;
"assoluta garanzia, poi, di retta applicazione della norma è
l'intervento degli ispettori agrari: essi dovranno determinare le
zone, e, naturalmente, elimineranno quei luoghi che siano stati esenti
da eventi eccezionali". Né può aver rilievo - ammesso che sia esatto
- il fatto che calamità eccezionali abbiano investito tutto il
territorio nazionale: la Sicilia, terra meno favorita, a parità di
condizioni, ha certo risentito maggiormente delle eccezionali
calamità;
d) in ordine al fatto che l'art. 18 non contiene la
regolamentazione del piano di estinzione del mutuo previsto, se la
doglianza si riferisce alla "mancanza di un documento contabile di
riscontro delle annualità di ammortamento del mutuo con le previsioni
della spesa per l'esercizio 1960 - 61", la censura è infondata,
perché il riscontro contabile esorbita dalle previsioni dell'ultimo
comma dell'art. 81 della Costituzione; se invece "diversamente dalla
prospettazione del ricorso" - è da intendere nel senso che manca
l'indicazione dei mezzi per far fronte alla nuova spesa per l'esercizio
in corso, essa è infondata, poiché gli oneri derivanti dalla legge,
compresi quelli per l'ammortamento del mutuo, sono stati calcolati
negli artt. 14, 15, 16 e 17 della legge;
e) quanto alla garanzia sussidiaria della Regione, prevista
dall'art. 9, è da ricordare che per "tradizione secolare" non si fa
menzione nei bilanci delle "pur innumeri e ingentissime garanzie,
principali e sussidiarie, prestate dallo Stato in tutte le situazioni
di necessità o di opportunità riconosciute dal legislatore": e,
infatti, il precetto dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione,
riguarda gli importi di nuove o maggiori "spese certe, determinate o
determinabili", e non "la evenienza di passività ipotetiche od
imponderabili";
f) le doglianze relative alle agevolazioni creditizie previste
dagli artt. 9 e 10, infine, sono del tutto generiche, il che le rende
inammissibili. Comunque, in ordine ad esse la Regione si riserva di
replicare nella discussione orale.
3. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato anch'essa una memoria
il 27 aprile 1961, insistendo per l'accoglimento del ricorso, e
chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
contenute negli artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18 della legge impugnata.
A integrazione degli argomenti enunciati nel ricorso, essa osserva
quanto segue in riferimento agli anzidetti articoli:
a) l'art. 5 non ha alcun riscontro - nella legislazione nazionale.
Nel T.U. del 1958 sulle imposte dirette manca del tutto la facoltà di
sospendere la riscossione del tributo fondiario prima che sul piano
tecnico sia accertato (cosa che - si sottolinea - non è di competenza
della Regione) se la domanda di diminuzione dell'estimo catastale sia
fondata. È vero che la recente legge speciale 21 luglio 1960, n. 739,
prevede all'art. 11 una sospensione del genere; ma essa la subordina -
diversamente dalla legge regionale - alla perdita notevole o
addirittura totale del reddito;
b) anche l'art. 6 non ha riscontro nella legislazione nazionale: è
vero che l'art. 59 del citato T.U. del 1958 prevede analoghe
agevolazioni, ma lo fa limitatamente al ripristino di piantagioni di
viti e di agrumi (rispettivamente colpite dalla fillossera o da
marciume radicale e mal secco), e per periodi di tempo più brevi
(variabili da 5 a 15 anni) e proporzionati alla durata con le singole
piante e della loro cultura - limiti che mancano, invece, tutti nella
legge impugnata -, mentre l'agevolazione ventennale prevista dalla
legislazione statale per le migliorie dipendenti dalla bonifica attiene
a un campo e a ragioni del tutto diverse rispetto alla materia della
legge impugnata;
c) inficiato da analogo vizio è l'art. 8, il quale estende ai casi
di danni derivanti da eccezionali infezioni parassitarie una
agevolazione che la legislazione statale prevede soltanto per
eccezionali casi di calamità naturali;
d) sia l'art. 8, che gli artt. 5 e 6, anche per il fatto che non
prevedono limitazioni e cautele per l'accertamento delle situazioni
concrete, contrastano con l'art. 17 dello Statuto regionale, poiché
non rispondono ad alcuna particolare esigenza dell'agricoltura in
Sicilia, e, quindi, vengono a creare situazioni di privilegio non
giustificate da condizioni particolari e interessi propri della
Regione;
e) gli artt. 9 e 18, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione,
non indicano i mezzi per far fronte alle nuove spese, le quali, del
resto, non sono determinate, e forse di ammontare "ingentissimo".
Quanto al mutuo previsto dall'art. 18, esso non sopperisce, comunque,
alla necessità di fronteggiare la spesa nell'esercizio in corso;
f) l'art. 11, poi, che prevede una riduzione del 40 per cento dei
canoni di affitto, contrasta palesemente coi principi affermati dalla
giurisprudenza, secondo la quale, in tanto è possibile alla
legislazione regionale derogare alla disciplina comune dei contratti
agrari, in quanto si sia in presenza di due condizioni - eccezionalità
di situazioni locali (non bastando la temporaneità della legge) ed
esigenza di soddisfare interessi pubblici regionali -, e la legge si
limiti ad adattare la legislazione statale alle particolari situazioni
locali. Al riguardo si richiama la sentenza di questa Corte n. 7 del
1956, con la quale fu dichiarata illegittima una legge della Regione
sarda modificativa di disposizioni del Codice civile, poiché
introduceva una riduzione dei canoni di affitto agrari in misura
superiore a quella consentita alla discrezione del giudice civile. La
legge impugnata - a parte tutto il resto - consente una riduzione del
canone senza alcun collegamento con la diminuzione della produzione dei
singoli fondi, e, comunque, persino quando la diminuzione dipenda da
cause imputabili al conduttore .
4. - All'udienza di trattazione del ricorso, i difensori dello
Stato e della Regione hanno illustrato le rispettive tesi. Considerato in diritto :
Le disposizioni del provvedimento legislativo denunciato, pur
essendo animate dall'intento unitario di favorire le aziende agricole
colpite da avversità atmosferiche e parassitarie, e in particolare da
quelle dell'ultima annata, hanno oggetto diverso e sono state impugnate
per ragioni varie. Le doglianze contenute nel ricorso verranno
esaminate secondo l'ordine degli articoli cui si riferiscono.
1. - L'art. 5, che consente all'Assessore regionale per le finanze
di sospendere, fino alla revisione catastale prevista dall'articolo 22
del decreto - legge 4 aprile 1939, n. 589, la riscossione dell'imposta
sui terreni, per quelle ditte o partite, per le quali sia in corso la
procedura di revisione a seguito di richiesta di variazione catastale
in diminuzione in conseguenza della perenzione totale o parziale dei
fondi o della perdita totale o parziale della loro potenza produttiva,
a cagione di eventi naturali, fitopatologici od entomologici, non
appare in contrasto con precetti costituzionali, né coi principi della
legislazione statale.
La giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione all'art.
36 dello Statuto siciliano, ha più volte ammesso che, per sovvenire a
interessi locali degni di rilievo, la Regione possa con cedere
agevolazioni fiscali rispondenti a tipi previsti dalla legislazione
statale. Orbene, per la provvidenza in esame - che, date le ragioni e
le circostanze ispiratrici della legge, è da ritenere limitata ai soli
casi di eventi eccezionali, e non si estende all'ipotesi del naturale
esaurimento della potenza produttiva dei fondi - ricorrono entrambe
tali condizioni. Da un lato, infatti, essa appare mossa dall'intento di
sovvenire alle condizioni di particolare disagio in cui viene a
trovarsi l'agricoltura siciliana - notoriamente travagliata da un grave
stato di crisi -, allorquando si determinino eventi eccezionali, dai
quali risultino colpiti i singoli fondi o le loro piantagioni.
Dall'altro, trova rispondenza in analoghe provvidenze concesse dalla
legislazione statale in occasione di eventi eccezionali: basterà
ricordare, in proposito, la sospensione della riscossione dei tributi
fondiari e agrari ammessa, in conseguenza di eventi calamitosi dovuti
rispettivamente alla guerra o a fatti naturali, dall'art. 26 del
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e
dall'art. 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
Pur non mancando di osservare che le condizioni previste in queste
ultime leggi statali (le quali, tra l'altro, esigono, per la
concessione della provvidenza, che la perenzione del fondo o la perdita
della potenzialità produttiva di esso si siano verificate in misura
notevole, fissata rispettivamente in un terzo e una metà) non
coincidono perfettamente con quelle presupposte dalla legge impugnata,
la Corte, tenendo anche presente che non si tratta di una esenzione o
riduzione d'imposta, ma semplicemente di una sospensione, ritiene che
nel caso in esame non si sia in presenza di una disposizione
illegittima.
2. - Fondata è, invece, la censura mossa nei confronti del l'art.
6, che estende ai casi di ripristino di culture gravemente danneggiate
o distrutte da particolari avversità atmosferiche o da infestazioni
parassitarie l'esenzione ventennale dall'imposta fondiaria per gli
aumenti di reddito, prevista dall'art. 86 del R.D. 13 febbraio 1933, n.
215, sulla bonifica integrale.
Qust'ultimo articolo concede, infatti, il beneficio nei soli casi
di trasformazione dei terreni (bonifica), e non anche nei casi di
migliorie riguardanti le culture. Esenzioni fiscali temporanee
dall'imposta fondiaria per nuove piantagioni sono previste, invece,
dall'art. 59 del T.U. approvato con D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645,
sulle imposte dirette: ma, a differenza dell'agevolazione introdotta
con la legge impugnata, sono di durata varia, commisurata alla durata
del ciclo vitale e dell'arrivo a maturazione delle singole culture, e
generalmente inferiore a quella concessa con la legge impugnata. Per
giunta il sesto comma dello stesso art. 59 dispone che esse non
spettano "quando le nuove piantagioni costituiscono ordinarie
reintegrazioni necessarie per mantenere le culture in stato normale,
eccezione fatta per quelle sostitutive delle piantagioni di vite
distrutte o danneggiate dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi
distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco". E l'art.
61 del medesimo T.U., per il caso di "infortuni non contemplati nella
formazione delle tariffe d'estimo", non consente la possibilità dello
sgravio dell'imposta se non per l'anno in corso, e a condizione che vi
sia stata la perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario del
fondo.
L'agevolazione in esame, lungi dall'essere in rispondenza con un
tipo di agevolazione previsto dalla legislazione statale, si pone,
dunque, in evidente contrasto con questa. Di conseguenza l'art. 6 è
da dichiarare illegittimo.
3. - Pure illegittimo è l'art. 9, il quale autorizza la Regione a
prestare garanzia sussidiaria agli istituti di credito per i prestiti
agrari di esercizio da concedere ai mezzadri, compartecipanti,
assegnatari, affittuari, coltivatori diretti e loro cooperative in base
alla legge regionale 28 ottobre 1959, n. 28, e successive aggiunte o
modificazioni, nonché in base alle leggi nazionali che prevedono
ratizzazioni o facilitazioni per i prestiti agrari a favore di
coltivatori danneggiati.
Esattamente rappresenta al riguardo il Commissario dello Stato che,
comportando una responsabilità patrimoniale della Regione, la legge
avrebbe dovuto prevedere una copertura finanziaria per la stessa. E
chiaro che tale copertura non doveva corrispondere all'importo dei
crediti garantiti, essendo, invece, sufficiente che fosse commisurata
al rischio - da calcolare con metodi adeguati - assunto dalla Regione a
proprio carico. Ma è del pari evidente che, in mancanza di qualsiasi
indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti
con la garanzia prestata, l'articolo in esame non può non esser
considerato in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione (costante mente ritenuto applicabile anche alle leggi
regionali), e, quindi, va dichiarato illegittimo.
L'accoglimento di questo motivo d'impugnativa assorbe ogni altra
doglianza del Commissario dello Stato nei confronti dello stesso art.
9.
4. - La Corte non ritiene di doversi occupare direttamente delle
censure a carico dell'art. 10, in base al quale è concesso ai
mezzadri, compartecipanti, affittuari, assegnatari, proprietari
coltivatori diretti e cooperative agricole un ulteriore contributo
dell'1,50 per cento nel pagamento degli interessi per le operazioni di
credito agrario previste dall'art. 9. L'art. 10 è travolto, infatti,
in via conseguenziale, dall'illegittimità dell'art. 18, di cui si
dirà appresso.
5. - Non ha fondamento, invece, la censura a carico dell'art. 11,
che prevede, per l'annata agraria 1959 - 60, nelle zone in cui gli
Ispettorati agrari abbiano accertato una diminuzione media della
produzione agricola superiore al 40 per cento, una riduzione del 40 per
cento, in favore degli affittuari conduttori diretti e delle
cooperative, dei canoni di affitto in natura o con riferimento al
prezzo dei prodotti, nonché di quelli relativi a contratti in danaro,
prorogati o ragguagliati al prezzo del grano.
Secondo il ricorso la disposizione violerebbe il principio
costituzionale che, di massima, esclude la possibilità di incidenza
della legislazione regionale nel campo dei rapporti privati. Senonché
questa Corte, pur non mancando di osservare che la competenza normativa
delle Regioni è destinata a esercitarsi essenzialmente nel campo del
diritto pubblico, ha avuto più volte occasione di riconoscere la
possibilità che essa si svolga - entro limiti circoscritti - anche in
relazione a rapporti di diritto privato (si possono ricordare al
riguardo le sentenze n. 7 del 17 gennaio 1957; nn. 35 e 36 del 24
gennaio 1957; n. 109 del 27 giugno 1957; n. 123 del 4 luglio 1957; n. 6
del 24 gennaio 1958 e n. 21 del 5 marzo 1959). Possibilità alla quale
è da attribuire essenzialmente una funzione correttiva, destinata a
operare in quei casi in cui la disciplina comune dei rapporti privati,
in presenza di circostanze straordinarie e contingenti, sarebbe in
grado di incidere sostanzialmente in modo sfavorevole sui settori di
interesse pubblico ai quali la Regione è preposta.
Orbene, la disposizione in esame si pone indubbiamente come uno
strumento di carattere straordinario, destinato a far fronte sullo
sfondo di una situazione locale di grave e permanente crisi
dell'agricoltura, la quale sospinge buona parte dei lavoratori della
terra ad allontanarsene - a uno stato di disagio inasprito dalle
eccezionali avversità di un'annata particolarmente inclemente, ed è
ispirata, appunto, dall'intento di soccorrere, nell'interesse generale
dell'agricoltura (commesso in Sicilia alla Regione), i soggetti più
indifesi rispetto a tale stato di cose.
Né va trascurato che l'importo della riduzione concessa (40 per
cento) non è esorbitante rispetto all'entità della diminuzione
produttiva provocata dagli eventi calamitosi dell'annata; anzi si
adegua ad essa per difetto, poiché la riduzione dei canoni ha il suo
presupposto in una diminuzione della produzione superiore al 40 per
cento, da constatare mediante appropriate garanzie. Onde, il criterio
adottato, in base al quale è stata ammessa una riduzione superiore a
quelle solitamente fin qui concesse - le quali per lo più non hanno
superato il 30 per cento (si vedano le leggi regionali siciliane 9
settembre 1947, n. 9; 8 agosto 1949, n. 47; 14 luglio 1950, n. 54; 25
luglio 1952, n. 47) - non può certo esser considerato arbitrario. Al
riguardo è anzi il caso di ricordare che con la recente legge 9 marzo
1961, n. 181, lo Stato ha concesso analoghe provvidenze, accordando,
nelle zone colpite dagli eventi naturali di carattere eccezionale
prodottisi nell'annata agraria 1959 - 60, una riduzione dei canoni di
affitto proporzionale all'entità dei danni verificatisi nelle singole
zone.
È da ritenere, pertanto, che la disposizione in esame non urti
contro i principi costituzionali ricevuti in materia.
6. - Resta, infine, da esaminare la censura a carico dell'art. 18
della legge impugnata, che autorizza l'Assessore regionale per il
bilancio "a contrarre un prestito di lire 1. 560 milioni, della durata
di anni sei, e con la protrazione non eccedente gli anni cinque,
necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e
ricadenti nell'esercizio finanziario in corso". Con riferimento
all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, il ricorso lamenta che
la disposizione impugnata "non contiene, come sarebbe necessario,
alcuna regolamentazione del piano di estinzione del mutuo da
contrarre".
In effetti, l'art. 18 non specifica non solo in che modo si farà
fronte agli oneri del mutuo, ma neanche in che misura il mutuo dovrebbe
incidere sui singoli esercizi finanziari, né fissa al riguardo alcun
criterio all'Assessore autorizzato a contrarlo.
A prescindere dalle riserve che è doveroso formulare per tutte le
Regioni (le quali, a differenza dallo Stato, sono enti a fini
tassativamente determinati, e dispongono di una potestà impositiva
circoscritta e, quindi, di una finanza che incontra in tale situazione
una insuperabile barriera) in ordine ai limiti della possibilità di
far ricorso a sistemi di finanza straordinaria (v., ad es.,
espressamente, l'art. 11 dello Statuto sardo e l'art. 66 dello Statuto
del Trentino - Alto Adige), la Corte ritiene che il difetto denunciato
sia sufficiente a concretare una violazione dell'art. 81, ultimo comma,
della Costituzione. Non può esser dubbio, infatti, che il precetto
costituzionale, in base al quale ogni legge, che importi spese nuove o
maggiori rispetto a quelle previste dalle leggi sostanziali
preesistenti (v. sent. n. 66 del 1959), "deve indicare i mezzi per
farvi fronte", esige, prima di ogni altra cosa, - e a prescindere da
ogni altro oggetto (del quale non è necessario qui occuparsi) -, che
dalla nuova legge risulti su quali esercizi finanziari debbano gravare
le "nuove o maggiori spese". Ciò perché è appunto ad essa che i
compilatori della legge del bilancio (cui l'art. 81, terzo comma, nega
ogni possibilità di apportare modifiche alle leggi sostanziali)
dovranno far capo per trovare il titolo alle necessarie iscrizioni
negli stati di previsione delle spese e, a un tempo, il limite al
proprio potere politico.
7. - L'illegittimità dell'art. 18, e cioè dell'autorizzazione a
contrarre il mutuo occorrente per far fronte alle ingenti spese
previste dalla legge impugnata, importa, di conseguenza, la
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale anche di tutte le
disposizioni della legge stessa cui ineriscono oneri finanziari
destinati a esser fronteggiati dal mutuo, e precisamente degli artt. 1,
3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, nonché degli artt. 14 - 17 contenenti
l'indicazione degli stanziamenti da effettuare, in proposito, nei
singoli capitoli del bilancio.
Per le ragioni indicate nelle sentenze n. 31 e n. 36 del corrente
anno, la Corte ritiene, invece, superfluo dichiarare l'illegittimità
dei capitoli degli stati di previsione delle spese contenuti nella
legge regionale siciliana 3 gennaio 1961, n. 6, di approvazione del
bilancio 1960 - 61, destinati a dare attuazione agli anzidetti artt. 14
- 17.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della legge recante "Provvidenze a
favore delle aziende agricole per la difesa ed il sostegno contro le
avversità atmosferiche e parassitarie", approvata dall'Assemblea
regionale siciliana il 29 luglio 1960, promulgata, nelle more del
presente giudizio, il 29 settembre 1960, col n. 42, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 1960;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nei riguardi degli artt. 5 e 11 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte