Sentenza n. 37/1962
Altra decisione · depositata il 19/04/1962 · relatore Gaspare Ambrosini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto
Adige con ricorso notificato il 14 ottobre 1961, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 26 successivo ed iscritto al
n. 16 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la
Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito degli atti di
approvazione del progetto e di appalto della costruzione di una strada
militare sull'Alpe di Siusi.
Udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del
Presidente Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Arturo Piechele, per il Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Col ricorso notificato il 14 ottobre 1961 al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed al Ministro della difesa contro gli atti
relativi alla costruzione di una strada militare sull'Alpe di Siusi, la
Regione Trentino-Alto Adige lamenta la inosservanza - nonostante i
ripetuti richiami - da parte dello Stato degli artt. 11 e 17 della
legge 24 luglio 1957, n. 8, emanata dalla Provincia di Bolzano
nell'ambito della competenza riguardante la tutela del paesaggio
attribuitale dall'art. 11, n. 7, dello Statuto speciale per la Regione,
approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5.
L'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale suddetta, che
esclude l'applicazione delle disposizioni precedenti dello stesso
articolo per "le opere destinate alla difesa nazionale", non sarebbe
applicabile alla costruzione della strada in questione in quanto questa
non potrebbe considerarsi opera destinata alla difesa nazionale.
Distinguendo tra "demanio militare" ed "opere destinate alla difesa
nazionale", e stabilendo un raffronto fra le norme dell'art. 427 del
Codice civile del 1865 e dell'art. 822 del Codice civile vigente, la
difesa regionale sostiene che quest'ultimo articolo dovrebbe essere
interpretato restrittivamente, cosicché tra le opere destinate alla
difesa nazionale potrebbero comprendersi soltanto quelle che sono
destinate a tale scopo direttamente ed immediatamente.
Comunque, la strada in questione mancherebbe dei requisiti che
caratterizzano le strade militari; per il che l'ultimo comma dell'art.
11 della legge provinciale non potrebbe in alcun caso trovare
applicazione. L'autorità militare avrebbe perciò dovuto conformarsi
al disposto dell'art. 17 della stessa legge e procedere perciò "di
concerto" con l'Amministrazione interessata, cioè con la Giunta
provinciale di Bolzano.
Con deduzioni presentate alla cancelleria della Corte in data 2
novembre 1961 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Secondo la difesa dello Stato - a parte la questione generale, non
rilevante ai fini della decisione, se una legge regionale o provinciale
possa imporre determinati oneri o limitazioni allo Stato nella
esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza e, conseguentemente,
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, che tali oneri impone
- è sufficiente considerare che lo stesso art. 11 della citata legge
provinciale esclude dall'ambito della sua applicazione "le opere
destinate alla difesa nazionale".
È principio generale dell'ordinamento - così ancora l'Avvocato
dello Stato - che i provvedimenti interessanti materie attribuite ad
autorità diverse siano emanati di concerto, in modo da attuare il
contemperamento di opposti interessi pubblici. Ma altrettanto generale
è il principio della segretezza delle opere militari, le quali,
soddisfacendo l'interesse pubblico primario alla difesa dello Stato,
prevalente su ogni altro pubblico interesse, si sottraggono al
principio dinanzi esposto e non tollerano né la pubblicità del
procedimento, né il concerto con altre autorità amministrative.
Di questo principio, peraltro, è fatta applicazione dalla citata
legge provinciale all'art. 11 succitato.
Né può seriamente contestarsi che una strada militare rientri fra
le opere destinate alla difesa nazionale.
L'Avvocato dello Stato conclude, quindi, chiedendo alla Corte di
respingere il ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia di competenza.
Con successiva memoria depositata in cancelleria il 15 febbraio
1962 l'Avvocato dello Stato insiste nelle precedenti considerazioni per
confutare le tesi della difesa regionale e sostenere che nella stessa
legge provinciale n. 8 del 1957 trova applicazione il principio della
preminenza dell'interesse alla difesa nazionale, laddove nell'ultimo
comma dell'art. 11 si dichiara che le norme dei commi precedenti sono
inapplicabili quando si tratta di "opere destinate alla difesa
nazionale".
Inapplicabile sarebbe, quindi, l'art. 17 della detta legge, che
riguardo alle opere pubbliche e alle opere dichiarate di pubblica
utilità, dello Stato e della Regione, dispone che i relativi
provvedimenti saranno adottati di concerto con le Amministrazioni
interessate (nel caso in esame con la Giunta provinciale).
La difesa dello Stato insiste per il rigetto del ricorso.
La difesa della Regione, con memoria depositata in cancelleria il
17 febbraio 1962, insiste nelle tesi svolte nel ricorso.
Richiamandosi alle norme degli artt. 822 e 826 del Codice civile
adduce che vi ha differenza tra "demanio militare" ed "opere destinate
alla difesa nazionale".
Con richiamo a dati di fatto sostiene che la strada in questione
non potrebbe, comunque, considerarsi di carattere militare. Ma in ogni
caso, anche se si trattasse di strada militare, non potrebbe mai
considerarsi "opera destinata alla difesa nazionale"; onde sarebbe
stato necessario che per la sua costruzione l'autorità militare
provvedesse di concerto con la Giunta provinciale secondo la
prescrizione dell'art. 17 della legge provinciale.
La difesa della Regione insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
Sostiene la Regione che, spettando in virtù dell'art. 11, n. 7,
dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige alla Provincia di
Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di tutela
del paesaggio, e che avendo la Provincia legiferato in materia con la
legge del 24 luglio 1957, n. 8, l'autorità militare non avrebbe potuto
procedere alla costruzione della strada in questione sull'Alpe di Siusi
senza "il concerto" con la Giunta provinciale richiesto dall'art. 17
della citata legge provinciale che dispone: "I provvedimenti relativi
ad opere pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilità, dello
Stato e della Regione, saranno adottati di concerto con le
Amministrazioni interessate".
L'assunto della Regione è infondato.
L'art. 11, n. 7, dello Statuto attribuisce bensì alla Provincia di
Bolzano, come a quella di Trento, la potestà di emanare norme
legislative in materia di tutela del paesaggio; senonché tale potestà
non è illimitata, essendo sottoposta ai limiti prescritti in generale
dal disposto del precedente art. 4, per il quale la legislazione
regionale ed anche, in virtù del richiamo fattone dall'art. 11. quella
provinciale devono essere "in armonia con la Costituzione ed i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato".
Orbene tra tali limiti è qui da ricordare quello discendente dal
sistema dell'unità e indivisibilità della Repubblica affermato dallo
art. 5 della Costituzione, e dalla necessità fondamentale e suprema
attinente all'esistenza e difesa dello Stato, che sta a base della
solenne proclamazione dell'art. 52: "La difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino".
È evidente che l'interesse alla tutela del paesaggio deve essere
subordinato all'esigenza ben maggiore della difesa nazionale.
Si tratta di una esigenza primordiale che lo stesso Consiglio della
Provincia di Bolzano esplicitamente ha riconosciuto disponendo
nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale del 24 luglio
1957, n. 8: "'Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle aree dei Comuni disciplinate da un piano regolatore approvato con
legge provinciale, 'né alle opere destinate alla difesa nazionale'".
La Regione però sostiene che questa norma non è applicabile al
caso in esame, perché le strade militari in generale, anche se
considerate come facenti parte del demanio militare, non costituiscono
opere destinate alla difesa nazionale, salvo quelle che a tale scopo
sono destinate direttamente ed immediatamente, come nel caso che
conducano ad opere fortificate.
Ma è da osservare in contrario che le strade che l'autorità
militare competente costruisce, con potere di sua natura discrezionale,
a scopo militare e che qualifica militari, debbono considerarsi
rientranti nella categoria delle "opere destinate alla difesa
nazionale", per le quali l'ultimo comma dell'art. 11 della succitata
legge provinciale esclude l'applicazione delle norme dei precedenti
comma.
Per ciò stesso è da escludere che possa trovare applicazione il
disposto dell'art. 17 della legge provinciale n. 8 del 1957, che la
Regione invoca per sostenere che per la costruzione della strada
militare sull'Alpe di Siusi l'autorità militare doveva procedere "di
concerto" con la Giunta provinciale di Bolzano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza dello Stato alla costruzione della strada
militare sull'Alpe di Siusi;
respinge, pertanto, il ricorso presentato dalla Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte