Sentenza n. 37/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1966 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
citata
- art. 3legge 901/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio
1965, n. 901, contenente "Delega al Governo per l'organizzazione degli
enti di sviluppo e norme relative alla loro attività", promosso con
ricorso del Presidente della Regione sarda notificato il 30 agosto
1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'8
settembre successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Pietro Gasparri, per il Presidente della Regione
sarda, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
il 30 agosto 1965, la Regione della Sardegna ha impugnato le norme
contenute nell'art. 1, n. 2; art. 2; art. 3, secondo e terzo comma, e
ogni altra norma che dovesse essere ritenuta da esse logicamente
derivata, della legge 14 luglio 1965, n. 901, "in quanto interpretabili
come invasive o disconoscitive di competenza della Regione sarda", in
relazione agli artt. 3, lett. a e d, e 4, lett. c, in connessione
all'art. 6 dello Statuto speciale.
Il ricorso è stato depositato nella cancelleria addì 8 settembre
1965 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del
25 settembre 1965.
Sostiene la Regione che la legge denunziata contiene disposizioni
che concernono in modo esplicito, diretto e indiretto, la competenza
delle Regioni e, in particolare, quella della Regione sarda, in materia
di agricoltura e di bonifica e di enti relativi.
Premesso che con detta legge (art. 1, n. 2) il Governo della
Repubblica viene delegato ad emanare norme per adeguare gli enti e le
sezioni di riforma fondiaria, che vengono trasformati in enti di
sviluppo, ai compiti di cui al D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948, ed a
quelli di cui alla legge predetta, nonché per disporre la fusione
degli enti che operano in una stessa Regione, la Regione deduce due
motivi.
Col primo si osserva che la legge impugnata riguarda lo sviluppo
dell'agricoltura, con esplicito riferimento ai territori delle Regioni
ad autonomia speciale, e prevede interventi in materia di miglioramento
agrario e fondiario, di bonifica e di trasformazione fondiaria, nonché
l'istituzione e l'ordinamento di enti intesi a perseguire dette
finalità. Discenderebbe da ciò che il Governo sarebbe stato delegato
a emanare norme destinate a valere anche nel territorio sardo e,
perciò, ad invadere la sfera di competenza legislativa regionale, e
ciò anche sotto il profilo della istituzione e dell'ordinamento degli
enti di sviluppo all'uopo istituiti.
Anche se gli enti sardi di riforma fondiaria, data la loro
finalità istituzionale di ordine prevalentemente economic -sociale,
fossero da qualificare statali, gli enti di sviluppo, in cui essi
dovranno trasformarsi, in base alla legge in esame, dovrebbero
configurarsi come enti regionali.
Poiché la legge impugnata interferirebbe in materia che lo Statuto
(art. 3, lett. a e d e art. 4, lett. c) riserva alla competenza
legislativa regionale, gli artt. 1, n. 2, e 2 sarebbero illegittimi.
Si fa inoltre notare che in caso di accoglimento della tesi
regionale, potrebbe dubitarsi anche della legittimità dell'art. 8
della stessa legge, in quanto riferibile al personale di quegli enti di
sviluppo in cui gli enti sardi di riforma fondiaria verranno a
trasformarsi.
Con il secondo motivo la Regione eccepisce che la legge negli artt.
2 e 3, secondo e terzo comma, sembra concretare una violazione dello
Statuto, in quanto in essa si potrebbe leggere un disconoscimento o
almeno un non completo e chiaro riconoscimento delle competenze
amministrative della Regione in relazione agli artt. 3, lett. a e d, e
4, lett. c, in connessione con l'art. 6 dello Statuto.
Dalla legge non risulta precisato che tutte le competenze
amministrative del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si devono
intendere, per quanto concerne il territorio sardo, affidate
all'autorità regionale. Indurrebbe a tale interpretazione l'art. 2,
secondo comma, dove è detto che ai Consigli di amministrazione degli
enti di sviluppo "dovrà essere assicurata la partecipazione di
funzionari dello Stato", e non, o non anche, di funzionari della
Regione; l'art. 3, comma secondo, che riserva indiscriminatamente al
Ministero dell'agricoltura e foreste la competenza ad approvare i piani
di valorizzazione predisposti dagli enti di sviluppo; l'art. 3, terzo
comma, che riserva indiscriminatamente a detto Ministero il compito di
autorizzare gli enti di sviluppo ad effettuare interventi anche
straordinari in specifici settori, secondo direttive e modalità
stabilite dallo stesso Ministero.
La Regione conclude che se, come si ritiene, dovesse essere
riconosciuto carattere regionale agli enti di sviluppo, anche le
autorizzazioni ministeriali in materia di esodo del personale, di cui
all'art. 8, comma quinto, della legge impugnata, dovrebbero essere
devolute alla Regione.
Con memoria depositata il 2 marzo 1966 la difesa della Regione ha
sviluppato e illustrato le sue tesi.
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura dello
Stato, con deduzioni depositate il 18 settembre 1965, e con memoria
depositata il 3 marzo 1966, rileva che i motivi di incostituzionalità
non hanno giuridico fondamento in quanto muovono dall'erroneo
presupposto che gli enti di sviluppo previsti dalla legge in esame
siano di mero interesse regionale.
Invece, a suo avviso, non è più lecito dubitare del carattere
statale dei compiti di riforma agraria, in base alle sentenze della
Corte costituzionale (n. 18 del 1956 e n. 35 del 1962) e nemmeno sembra
revocarsi in dubbio il carattere statale delle funzioni di sviluppo
agricolo che debbono essere assunte nel quadro della riforma agraria
dagli enti e dalle sezioni di riforma fondiaria trasformati in enti di
sviluppo.
E ciò risulterebbe dimostrato dalla considerazione, emersa dal
corso dei lavori parlamentari, secondo cui l'evoluzione degli enti e
delle sezioni di riforma in enti di sviluppo è una necessaria
conseguenza della riforma fondiaria e della politica di sviluppo
agricolo perseguita dallo Stato, "politica che ha una validità solo se
vista oltre e più che nel quadro di programmazioni regionali e zonali,
nel quadro di una programmazione di carattere generale e nazionale, che
tenga conto anche della programmazione comunitaria del M.E.C.".
Dall'Avvocatura si fa inoltre notare che non si può confondere la
potestà legislativa regionale nelle materie di agricoltura, bonifica,
ecc. e degli enti regionali all'uopo istituiti, con le riforme
fondiarie ed agrarie che sono di interesse nazionale ed a carattere
straordinario, e con gli enti di sviluppo previsti dalla legge del 1965
che sono organismi operanti in un quadro di sviluppo integrale
dell'agricoltura che trascende gli interessi settoriali e zonali.
Circa la lamentata invasione della competenza legislativa
regionale, l'Avvocatura rileva che dalla infondatezza del primo motivo
del ricorso si deduce anche la infondatezza della doglianza formante
oggetto del secondo motivo di ricorso relativa al disconoscimento della
competenza amministrativa regionale, pur tenendosi presente tuttavia la
clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle Regioni a statuto
speciale contenuta nell'art. 2 della legge impugnata. Considerato in diritto :
1. - Dalla sentenza di questa Corte n. 18 del 9 luglio 1956,
risulta ben chiaro che i compiti di riforma fondiaria in Sardegna
furono assunti dallo Stato e da esso sono stati svolti attraverso due
enti all'uopo istituiti con i decreti presidenziali del 27 aprile 1951,
un. 264 e 265: Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente
autonomo del Flumendosa ed Ente per la trasformazione fondiaria ed
agraria in Sardegna.
Vero è che con quella decisione, la quale dichiarò inammissibile
l'impugnativa della Regione, la Corte non ebbe occasione di
pronunciarsi esplicitamente sulla legittimità delle norme che avevano
creato quella situazione, ma è anche certo che, per effetto di tale
pronuncia, il cui evidente presupposto fu il carattere statale degli
enti, si chiuse, nei rapporti tra Stato e Regione, ogni controversia
circa detto carattere. Né oggi in via incidentale si potrebbe
sollevare in questa sede una questione del genere, essendo
manifestamente infondata per tutte le ragioni che qui di seguito
saranno esposte a proposito delle analoghe questioni che sono oggetto
della presente controversia.
Se, dunque, non si discute sul carattere statale di detti enti, il
problema da risolvere è quello di accertare se siano legittime le
norme che, nel disporre la trasformazione in enti di sviluppo, hanno
stabilito che perduri il loro stesso carattere e che le loro
attribuzioni rimangano nell'ambito statale.
Per dimostrare il buon fondamento della risposta affermativa
basterà riportarsi ai principi enunciati in due decisioni recenti di
questa Corte: quella del 24 gennaio 1964, n. 4, e quella del 24
febbraio 1964, n. 13.
Con la prima (che si riferisce alla Regione sarda) la Corte ha
negato la illegittimità della legge statale sul piano regolatore
generale degli acquedotti, valevole per tutto il territorio nazionale;
con la seconda ha riconosciuto, anche nei confronti di due Regioni a
statuto speciale, la costituzionalità del trasferimento all'E.N.E.L.
di alcune imprese operanti in dette Regioni. Con entrambe le sentenze
è stato affermato il principio (già, del resto enunciato in via
generale da altre sentenze, fra cui quella del 7 febbraio 1963, n. 12,
anch'essa nei confronti della Regione sarda) che, nel quadro
dell'unità e della indivisibilità dello Stato, sussistono limiti alla
potestà legislativa regionale per assicurare il rispetto degli
interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica. Nei riguardi della Sardegna questi
limiti sono indicati negli artt. 3 e 4 dello Statuto. Non è superfluo
precisare che tali limiti funzionano non soltanto in senso negativo,
nel senso, cioè, che la legge regionale non può oltrepassarli, ma
vale anche nel senso che essi offrono la base per il legittimo
esercizio della potestà legislativa e amministrativa dello Stato nei
settori in cui, per effetto dei limiti stessi, l'attività regionale
non può esplicarsi. Una concezione puramente negativa del limite
sarebbe assurda, giacche determinerebbe una paralisi in settori di
importanza nazionale preminente, inibendo tanto alle Regioni quanto
allo Stato di legiferare e di amministrare.
2. - Nell'ambito dei due limiti suddetti resta la legge impugnata.
Con la trasformazione gli enti non iniziano una attività nuova e
diversa rispetto a quella originaria di riforma agraria. I nuovi e
diversi, ed anche maggiori, compiti loro attribuiti per effetto della
trasformazione non alterano l'intento fondamentale, che è quello di
proseguire, compiere e perfezionare l'opera di riforma agraria. Ed ecco
un primo fondamento del limite: l'attuazione di una riforma
economico-sociale della Repubblica, quale è, senza dubbio, la riforma
agraria.
Dal che si deduce l'esistenza dell'altro limite, quello basato sul
rispetto degli interessi nazionali, collegati alla esigenza unitaria
dell'attuazione della riforma predetta.
L'Avvocatura dello Stato ha invocato un altro aspetto della
situazione: quello relativo alle esigenze della programmazione
economica nazionale. La Corte ritiene che su questo argomento possa
lasciarsi impregiudicata ogni soluzione, dal momento che le ragioni
sopra esposte giustificano la presente decisione. La infondatezza del
primo motivo di ricorso trae con sé quella del secondo motivo, essendo
principio pacifico e comune a tutti gli Statuti speciali che la
potestà amministrativa si esplica nello stesso ambito di quella
legislativa.
3. - Il rigetto dei due motivi di ricorso non importa, tuttavia,
alcuna preclusione ai diritti ed ai poteri della Regione nelle materie
di sua competenza nel campo dell'agricoltura. E ciò sotto due aspetti.
Sotto un primo aspetto è da riconoscere che, all'infuori dei
compiti attribuiti agli enti di riforma in via di trasformazione, resta
alla Regione la più ampia possibilità di esplicare le attribuzioni di
sua spettanza, salvo, ben s'intende, il coordinamento che si renderà
necessario ed opportuno con gli organi statali nella materia che forma
oggetto della legge in esame.
Sotto il secondo aspetto, è la stessa legge impugnata che fa salvi
i diritti ed i poteri della Regione, ponendo precise direttive al
legislatore delegato. Del resto, anche nelle due sentenze di questa
Corte, ricordate a principio, l'esigenza del contemperamento degli
interessi statali e di quelli regionali era stata molto chiaramente
messa in rilievo.
Le norme delegate dovranno porre i presidi occorrenti per
garantire, accanto ai poteri dello Stato ed in collegamento con essi,
la necessaria attività della Regione. A tal fine, è da far salvo ogni
ulteriore esame di legittimità in relazione a dette norme, che ancora
non risultano emanate.
Quanto agli articoli della legge impugnata particolarmente
criticati dalla Regione, è da osservare, in relazione a ciò che ora
si è detto, che le norme delegate previste dall'art. 1, n. 2, e dagli
artt. 2 e 3, pur tenendo fermi i punti relativi ai poteri dello Stato,
dovranno assicurare la presenza della Regione. Il fatto che gli
articoli impugnati attribuiscano certi poteri allo Stato o dispongano
la partecipazione di funzionari dello Stato ai Consigli di
amministrazione non esclude che le norme delegate dovranno prevedere
anche gli interventi della Regione e di suoi rappresentanti. Quanto
all'art. 8, il quale appresta una disciplina riguardo al personale che
è e deve essere statale, ogni possibilità di censura viene meno una
volta che è stato messo fuori dubbio il carattere statale degli enti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione sarda
sulla legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1965, n. 901,
contenente: "Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di
sviluppo e norme relative alla loro attività", in riferimento agli
artt. 3, lett. a e d, e 4, lett. c, in connessione all'art. 6 dello
Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte