Sentenza n. 37/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1972 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
13 novembre 1970, riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige l'11 maggio 1971, recante "Disposizioni in favore del personale
della Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi
in via di sviluppo", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 1 giugno 1971, depositato in cancelleria il
7 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1971.
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino- Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 1 giugno 1971, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge
approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 13
novembre 1970 e riapprovata, dopo il rinvio governativo, l'11 maggio
1971, avente ad oggetto: "Disposizioni in favore del personale della
Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi in via
di sviluppo", deducendo:
a) Che la legge impugnata, nel disporre la conservazione del posto
di lavoro, come fuori ruolo, per un periodo non superiore a tre anni a
favore dei dipendenti regionali i quali, o su loro richiesta e con
l'autorizzazione della Giunta regionale, prestino servizio, oppure
assumano direttamente il servizio stesso in Paesi in via di sviluppo,
nel quadro dei programmi di assistenza tecnica del Governo italiano o
di enti od organismi internazionali, al fine di cooperare
all'attuazione dei programmi medesimi, viola il limite territoriale ed
il limite del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato
stabiliti per la legislazione regionale del Trentino-Alto Adige
dall'art. 4, n. 1, in relazione alla prima parte del primo comma dello
stesso articolo ed all'art. 1, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige. Né potrebbe sostenersi - si aggiunge - che la
norma regionale sia complementare ed integrativa di quella statale,
dato che questa esclude che personale non statale venga destinato a
prestare servizio nei paesi in via di sviluppo e prevede, comunque, un
contingente rigido di personale comandabile.
b) Che la legge stessa viola l'art. 97, primo comma, della
Costituzione poiché non rispetta il precetto del "buon andamento",
della pubblica Amministrazione regionale. Infatti, conferendosi agli
organi esecutivi della Regione il potere di autorizzare i dipendenti a
prestare servizio nei paesi in via di sviluppo con una discrezionalità
assoluta, si dà ai dipendenti regionali la possibilità di lasciare,
sia pure per i citati scopi, a proprio libito il posto di lavoro. Lo
stesso vale anche per i dipendenti degli altri enti cui la legge si
riferisce.
c) Che l'art. 3 della legge impugnata, autorizzando gli enti
locali, territoriali, istituzionali, assistenziali ed economici ad
accordare, anche in deroga ai loro ordinamenti, un congedo
straordinario senza assegni per tutto il periodo di servizio nei paesi
in via di sviluppo al personale appartenente ai propri ruoli che abbia
chiesto di prestare servizio presso gli enti od organismi secondo le
norme di cui agli articoli precedenti, risulta in contrasto con i
principi desumibili dalla legislazione statale in tema di dipendenti
degli enti medesimi, con conseguente violazione dell'art. 5, prima
parte del primo comma, e nn. 1 e 2, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.
Tali principi non prevedono la concessione di congedi straordinari
fino ad un triennio al personale di detti enti, né prevedono l'ibrida
situazione giuridica del dipendente in congedo straordinario che sia
anche posto in posizione di fuori ruolo.
d) Che la legge impugnata, nella sua totalità, e particolarmente
nell'art. 2, secondo comma, viola l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione per il fatto di non prevedere la copertura finanziaria dei
nuovi e maggiori oneri che la Regione e gli enti minori andranno ad
incontrare per effetto dell'applicazione della legge stessa ed in
particolare della necessità di coprire i posti di lavoro lasciati
liberi dai dipendenti collocati fuori ruolo o in congedo straordinario,
nonché della erogazione dei contributi previdenziali.
2. - Avanti la Corte costituzionale si è costituita la Regione
Trentino-Alto Adige con deduzioni depositate in data 21 giugno 1971
nelle quali si replica ai vari motivi del ricorso, di cui chiede il
rigetto.
In risposta alla prima censura la Regione deduce che la legge
regionale, in preciso e puntuale esercizio delle competenze legislative
ad essa costituzionalmente riconosciute in tema di ordinamento del
personale addetto agli uffici regionali (art. 4, n. 1), di ordinamento
degli enti pararegionali (art. 4, n. 2), dei Comuni e delle Province
(art. 5, n. 1) e delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (art. 5, n. 2), si propone di estendere ai dipendenti
regionali quei principi che la legge n. 380 del 1968 ha stabilito con
riferimento ai dipendenti statali per rendere possibile che essi
svolgano la loro opera per le stesse finalità.
Pertanto, secondo la difesa della Regione, una questione di
legittimità costituzionale si porrebbe, all'inverso, proprio se non
fosse introdotta, anche per i dipendenti regionali, una possibilità di
questo genere, con conseguente inammissibile disparità di trattamento
tale da concretare una violazione dell'art. 3 della Costituzione.
In relazione alla dedotta violazione dell'art. 97, Cost., la difesa
della Regione osserva come non sia esatta l'affermazione secondo la
quale in virtù della legge i dipendenti regionali potrebbero
"lasciare, sia pure per i citati scopi, a proprio libito il posto di
lavoro", poiché il collocamento fuori ruolo è invece subordinato
all'autorizzazione della Giunta regionale, e tale "filtro" assicurerà
che le richieste di collocamento fuori ruolo non turbino il buon
andamento della pubblica Amministrazione.
D'altra parte qualunque ordinamento del pubblico impiego contempla
varie possibilità di modificazione soggettiva dell'organizzazione
amministrativa per cause indipendenti dalla volontà o dal potere
discrezionale della pubblica Amministrazione (dimissioni,
incompatibilità, aspettative, ecc.) senza che sia mai stata affermata
l'illegittimità costituzionale delle relative disposizioni.
In merito alla denunciata violazione dei principi della
legislazione statale (il cui rispetto non comporta necessariamente
identità fra normativa statale e normativa regionale) la Regione
osserva che l'ordinamento regionale conosce l'istituto del congedo
straordinario senza assegni, ed ha riconosciuto come perfettamente
valida, ed ha altresì direttamente disciplinato la finalità
(assistenza ai paesi in via di sviluppo) per la quale il detto istituto
viene in concreto utilizzato dal legislatore regionale; per cui non
pare che possa ritenersi sussistente alcuna incompatibilità con i
principi della legislazione statale.
Infine, circa la censura attinente all'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la sua infondatezza risulta dal fatto che i pretesi
oneri, o non sussistono o sono meramente eventuali ed incerti. Non
sussistono oneri per la copertura dei posti temporaneamente lasciati
liberi dai dipendenti cui la legge si applichi, in quanto essi
corrispondono al risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento
degli stipendi ai titolari dei posti, mentre meramente eventuale è
l'assunzione in ruolo di coloro che siano chiamati a sostituirli.
Finalmente le erogazioni dei contributi previdenziali ed
assistenziali sono state ritenute dal legislatore regionale assorbite
nella riorganizzazione conseguente all'adozione dei provvedimenti di
cui agli artt. 1 e 3 e la relativa copertura finanziaria assicurata dai
risparmi possibili a seguito di tale riorganizzazione.
Con successiva memoria l'Avvocatura dello Stato fa notare come
l'interpretazione data dalla difesa regionale all'art. 1 della legge
impugnata urta contro la dizione del medesimo, che anzitutto non si
limita ad inquadrare l'iniziativa regionale nei programmi di assistenza
tecnica elaborati dal Governo italiano, ma la estende anche ai
programmi di enti e organizzazioni internazionali, ed in secondo luogo
prevede, oltre al caso di prestazione di servizio nei paesi in via di
sviluppo su autorizzazione della Giunta, anche quello della diretta
assunzione di tale servizio, quindi senza autorizzazione. Insiste per
l'accoglimento del ricorso.
Nella discussione orale le parti hanno ribadito le ragioni esposte
nelle scritture defensionali. Il rappresentante della Regione ha in
particolare messo in rilievo come l'art. 1 della legge impugnata debba
interpretarsi nel senso che l'autorizzazione della Giunta regionale sia
necessaria in ogni caso per il collocamento fuori ruolo del personale
di cui si tratta.
L'Avvocatura dello Stato, in relazione a tale interpretazione, ha
affermato che, ove essa dovesse valere e si limitasse la destinazione
dei dipendenti locali all'attuazione dei soli programmi di sviluppo del
Governo italiano, verrebbe meno il motivo principale del ricorso. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta alla Corte dal ricorso del Presidente
del Consiglio verte sull'incostituzionalità della citata legge della
Regione Trentino-Alto Adige che consente la destinazione di dipendenti
della Regione stessa, o di enti minori in essa operanti, (previo il
loro collocamento fuori ruolo, o in congedo straordinario) in paesi in
via di sviluppo allo scopo di prestarvi servizio, per concorrere
all'attuazione dei programmi di assistenza tecnica, predisposti dal
Governo italiano o da enti ed organizzazioni internazionali.
Il ricorso deve ritenersi fondato, secondo risulta dalle seguenti
considerazioni.
2. - Rilievo preminente, ed anzi può dirsi assorbente gli altri
motivi di impugnativa, riveste quello con cui si denuncia la violazione
dell'art. 4 n. 1, in relazione con la prima parte del primo comma dello
stesso articolo e con il precedente art. 1 dello Statuto regionale.
Discende infatti da queste norme che la potestà di disporre nella
materia dell'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto
(come del resto in ogni altra materia) incontra il suo limite naturale
e non superabile nell'ambito territoriale della Regione, dovendo
rimanere esclusa la disciplina di tutti quei rapporti e quelle
prestazioni relative al personale medesimo destinato a svolgersi o ad
effettuarsi al di là di tale ambito, a meno che essa non si colleghi
alla esecuzione di accordi con altre Regioni.
L'esorbitanza dal limite di cui si parla risulta poi nella specie
aggravata per il fatto che la destinazione del personale appare rivolta
al perseguimento di fini e alla soddisfazione di esigenze non
riconducibili, né direttamente né indirettamente, a quelle proprie
della Regione stessa. Infatti non appare contestabile che l'assistenza
ai Paesi in via di sviluppo rimanga estranea nel modo più assoluto ad
ogni ingerenza regionale, non solo per quanto riguarda la
predisposizione dei programmi, ma anche per tutto ciò che attiene
direttamente o indirettamente alla loro esecuzione.
Se è affetta da invalidità la regolamentazione di un'attività la
quale, pur attenendo ai compiti della Regione, risulti tuttavia tale da
indurre ripercussioni dannose su altre Regioni, o addirittura su tutto
lo Stato, di invalidità assai più grave deve ritenersi colpito l'atto
che non già solo in conseguenza degli effetti prodotti, ma per lo
stesso oggetto cui si rivolge trascende la potestà concessa all'Ente.
Non sembra meritevole di confutazione l'opinione della difesa della
Regione secondo cui la norma impugnata corrisponde all'esigenza del
rispetto del principio di eguaglianza che risulterebbe compromesso ove
per i dipendenti regionali si praticasse un trattamento diverso da
quello degli statali, essendo anche troppo ovvio che il principio di
eguaglianza, per quanto si voglia estenderlo, non può mai condurre ad
assegnare ai primi compiti propri ed esclusivi dei secondi e quindi
posizioni ad essi corrispondenti.
3. - Se pure il carattere, come si è detto, assorbente del primo
motivo dispenserebbe dal passare all'esame degli altri, tuttavia un
breve cenno sarà sufficiente a mostrarne l'evidente fondatezza. Così,
in ordine alla eccepita violazione dell'art. 97, anche a volere
ammettere l'esattezza dell'interpretazione dell'art. 1 della legge
impugnata quale prospettata dalla difesa della Regione, non sostenuta
tuttavia dalla dizione letterale del medesimo, non appare contestabile
che la messa fuori ruolo di dipendenti regionali, all'infuori di un
tassativo limite numerico (stabilito invece, ed in misura assai
limitata, dalla legge statale 28 marzo 1968, n. 380) non può non
riflettersi sulla funzionalità degli uffici regionali, se debba
valere, come non può contestarsi, l'imprescindibile presupposto che
l'entità numerica dei ruoli regionali rimanga costantemente adeguato
al numero ed alla qualità delle attribuzioni degli uffici cui si
riferiscono. Né vale fare riferimento ad eventi che, nell'ordinaria
vita dell'amministrazione, conducono a fare temporaneamente venir meno
le prestazioni da parte di alcuni dei titolari degli uffici, perché
essi hanno carattere eccezionale, e ai medesimi si fa fronte o con
nuove assunzioni (come nel caso di dimissioni) o limitando nel tempo
(con una durata massima notevolmente inferiore ai tre anni stabiliti
con la legge impugnata) il periodo di assenza dall'ufficio consentita.
Si può aggiungere che proprio la presenza di non evitabili ipotesi
di lontananza dal servizio di un certo numero di dipendenti rende
intollerabile che se ne aggiungano altre del tutto arbitrarie.
4. - Anche per quanto riguarda l'art. 3 della legge denunciata
appare evidente, oltre che la violazione di cui al precedente n. 2 del
limite dell'oggetto delle leggi regionali, quella dell'art. 5 dello
Statuto per mancata osservanza dei principi dell'ordinamento statale,
che non tollerano la concessione nei riguardi di dipendenti da enti
locali di congedi straordinari i quali conducono anche al collocamento
fuori ruolo di coloro che ne beneficiano.
Né sembra da accogliere l'interpretazione che dell'articolo stesso
dà la difesa regionale nel senso che dal rinvio fatto dall'art. 3 ai
precedenti artt. 1 e 2 non può argomentarsi anche il collocamento
fuori ruolo dei dipendenti degli enti locali destinati ai compiti di
cui si tratta, essendo chiaro che per i collocati in congedo
straordinario non può sorgere né il problema della conservazione del
posto, né quello delle prestazioni previdenziali, cui ha riguardo
l'art. 2.
5. - Infine, il mancato rispetto dell'ultimo comma dell'art. 81
della Costituzione si deduce agevolmente dalla considerazione che il
collocamento fuori ruolo del personale cui si riferisce la legge
impugnata (a parte la stranezza della situazione in cui questo verrebbe
a trovarsi, perché, mentre rimane privo dello stipendio della Regione,
non potrebbe neppure pretenderlo dallo Stato e tanto meno dai Paesi in
via di sviluppo, cui nessun rapporto li lega) abilita la Regione a
coprire i posti resisi così vacanti, con l'inevitabile maggior onere
derivante dal ritorno in ruolo in soprannumero del personale predetto,
una volta cessato l'incarico ad esso conferito. Ciò è sufficiente a
far sorgere l'obbligo della previsione della copertura della maggiore
spesa.
Per quanto poi riguarda l'onere dei contributi per le prestazioni
previdenziali e assistenziali a carico della Regione è la stessa
difesa di questa ad ammetterne il carattere certo ed attuale, quando fa
riferimento ai risparmi possibili a realizzarsi in seguito ad una
riorganizzazione dei servizi conseguenti ai provvedimenti da adottare:
riorganizzazione che non risulta avvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Trentino-Alto Adige riapprovata l'11 maggio 1971 avente ad oggetto
"disposizioni in favore del personale della Regione e degli altri enti
locali che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte