Sentenza n. 37/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11r.d.l. 1509/1927
citata
- art. 3legge 1760/1928
- art. 24legge 1760/1928
- art. 44legge 1760/1928
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.l.
29 luglio 1927, n. 1509 (provvedimenti per l'ordinamento del credito
agrario), convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, promosso con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1970 dal pretore di Orvieto nel
procedimento civile tra l'Istituto federale di credito agrario per
l'Italia centrale e Lemmi Angiolo, iscritta al n. 9 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 62 del 10 marzo 1971.
Visti l'atto di costituzione dell'Istituto federale di credito
agrario per l'Italia centrale e d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice
relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Rosario Nicolò, per l'Istituto di credito agrario, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Soprano, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, per
il tramite della Cassa di risparmio di Orvieto, sua mandataria
generale, negli anni dal 1966 al 1969 concedeva al sig. Lemmi Angiolo
prestiti cambiari agrari di esercizio ordinario per complessive lire
24.000.000. A garanzia di tali crediti, che le parti dichiaravano
diretti a finanziare l'acquisto di bestiame e a fronteggiare le spese
di conduzione aziendale dei fondi rustici di proprietà del mutuario,
oltre al privilegio legale, venivano costituiti anche privilegi
speciali convenzionali su scorte vive e morte, iscritti nei registri
della Conservatoria delle ipoteche di Orvieto.
Alle scadenze prestabilite talune cambiali non venivano pagate,
sicché l'Istituto predetto, dopo avere invano richiesto l'adempimento,
con ricorso al pretore di Orvieto, a norma dell'art. 11 della legge 5
luglio 1928, n. 1760 (con la quale fu convertito in legge il r.d. 29
luglio 1927, n. 1509), chiedeva di essere autorizzato a procedere, in
danno del debitore, al sequestro ed alla vendita, secondo l'art. 1515
del codice civile (già art. 68 cod. comm.), dei beni oggetto dei
privilegi legali e convenzionali.
Senonché il pretore, con ordinanza 15 dicembre 1970, sollevava
dubbi sulla legittimità dell'art. 11 della citata legge n. 1760 del
1928, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo
comma, 44, primo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, in
quanto detta norma escluderebbe la procedura di convalida del sequestro
ed il giudizio di merito; non imporrebbe l'obbligo della preventiva
notifica del precetto; non prevederebbe termini dilatori fra
quest'ultimo atto e la fase di aggressione dei beni del debitore; non
disciplinerebbe le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi,
né la sospensione dell'esecuzione; sopprimerebbe infine tutte le
garanzie, previste dagli artt. 501 e segg. e 529 e segg. c.p.c., per la
vendita forzata dei beni sottoposti a pignoramento.
La norma stessa sembrerebbe violare anche gli artt. 44, primo
comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, i quali stabiliscono,
rispettivamente, che la legge aiuta la piccola e media proprietà e che
la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare... alla
proprietà diretta coltivatrice.
Davanti a questa Corte si è costituito l'Istituto federale di
credito agrario, il quale, con l'atto di deduzioni ed una successiva
memoria, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi circa l'illegittimità
costituzionale del ricordato art. 11 della legge sui crediti speciali
agrari, addotti nell'ordinanza di rimessione.
In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri è
intervenuta in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, la quale, a
conforto della legittimità costituzionale della norma impugnata, ha
affermato l'inattendibiltà dei motivi tutti espressi nell'ordinanza di
rimessione sotto gli aspetti, sia giuridici, sia economico-sociali, nei
quali la materia del credito agrario deve essere inquadrata. Considerato in diritto :
1. - La legge 5 luglio 1928, n. 1760 (in cui fu convertito con
modificazioni il r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509), sull'ordinamento del
credito agrario, in riferimento a mutui di esercizio (art. 2) e di
miglioramento (art. 3) concessi da istituti a ciò autorizzati, ed
assistiti dal privilegio legale speciale e da quello convenzionale, a
norma rispettivamente degli artt. 8 e 9, dispone nell'art. 11 che in
caso di inadempimento del debitore agli obblighi di restituzione, il
pretore, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie
informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti
sottoposti a privilegio.
La vendita va effettuata, senza formalità giudiziarie, secondo
l'art. 1515 cod. civ. vigente, che ha sostituito l'art. 68
dell'abrogato codice di commercio. E cioè (come risulta anche dal
disposto dell'integrativo art. 83 delle disposizioni di attuazione)
all'incanto, mediante persona a tali operazioni autorizzata o, in
mancanza di essa, a mezzo di ufficiale giudiziario, previa tempestiva
notizia al debitore del giorno, del luogo e dell'ora. La notizia
preventiva è sostituita da quella successiva, purché pronta, in caso
di vendita senza incanto, attuabile quando le cose abbiano un prezzo
corrente stabilito per atti della pubblica autorità o risultante da
listini di borsa o da mercuriali.
2. - Il pretore di Orvieto ha sollevato dubbi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge, quale norma fondamentale della
disciplina sopra ricordata.
Secondo il pretore essa, lungi dal favorire il credito agrario e
quindi lo sviluppo dell'agricoltura, si risolverebbe in pregiudizio,
giacché, sostituendosi agli ordinari mezzi satisfattori e sottraendo
improvvisamente al debitore la disponibilità delle scorte,
precluderebbe a quest'ultimo ogni possibilità di fronteggiare e
superare situazioni, talora temporanee, di disagio economico.
Contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 3, primo comma, Cost. per la
grave e ingiustificata disparità di trattamento riservata agli enti
che esercitano il credito agrario, rispetto a quello di cui godono
tutti gli altri soggetti titolari di analoghi diritti di credito.
Contrasterebbe, poi, con lo stesso art. 3, primo comma, e con l'art.
24, primo e secondo comma, Cost. in quanto, anche in violazione dei
principi di uguaglianza, limiterebbe gravemente il diritto di difesa
del debitore, comportando:
a) l'esclusione della procedura di convalida del sequestro e del
giudizio di merito;
b) l'eliminazione dell'obbligo della preventiva notificazione del
precetto;
c) l'inesistenza di termini dilatori fra questo atto e la fase di
aggressione dei beni del debitore;
d) l'omessa menzione dei rimedi previsti dal c.p.c. in via di
opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
e) l'omessa previsione di una eventuale sospensione della
esecuzione;
f) la soppressione, infine, di tutte le garanzie in favore del
debitore previste dagli artt. 501 e segg., 529 e segg c.p.c. per la
vendita forzata dei beni pignorati.
Un terzo gruppo di censure è basato sugli artt. 44, primo comma, e
47, secondo comma, Cost. statuenti rispettivamente che la legge "aiuta
la piccola e media proprietà" e che la Repubblica favorisce l'accesso
del risparmio popolare "alla proprietà diretta coltivatrice".
E ciò in quanto la norma impugnata non rappresenterebbe per
l'agricoltore un incentivo a contrarre mutui.
Le questioni non sono fondate.
3. - Va anzitutto precisato, contro la censura sub a) del secondo
gruppo, che, per concorde opinione della dottrina e della
giurisprudenza, l'atto, impropriamente definito dal legislatore come
sequestro, non è misura cautelare che renda necessario un giudizio di
convalida ma ha, invece, natura di atto di esecuzione equiparabile al
pignoramento che, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., segna normalmente
l'inizio dell'espropriazione. L'ordine di vendita contemporaneamente
impartito dal pretore viene, a sua volta, equiparato al provvedimento
con cui il giudice (ai sensi dell'art. 530 c.p.c.) dispone la vendita
dei beni pignorati, nell'ordinario procedimento di esecuzione
mobiliare.
Ciò posto, è innegabile che il procedimento esecutivo impugnato
ha corso più rapido e diverge, sotto vari aspetti, da quello
ordinario.
Senonché, per stabilire se importi o meno violazione sia dell'art.
3 Cost. nei riguardi di altri creditori e violazione dello stesso
articolo nonché dell'art. 24 Cost. nei riguardi del debitore
esecutato, non può trascurarsi che il procedimento, di cui alla
normativa in questione, deve essere valutato non isolatamente, ma nel
ben noto quadro, vasto e multiforme, degli interventi statali volti ad
indirizzare verso finalità generali di interesse pubblico l'attività
produttiva agraria. E ciò con particolare riguardo alla disciplina del
credito agrario il cui ordinamento, risultante dalla citata legge del
1928 e da altre leggi e regolamenti in materia, è appunto inteso al
conseguimento di fini di utilità sociale (sent. n. 77 del 1969), in
quanto tende a sottrarre l'agricoltore ai possibili abusi del credito
privato, assicurandogli finanziamenti a basso costo e ad altre
condizioni non esose anche in periodi di crisi. Ma perché i
finanziamenti possano giovare al maggior numero possibile di soggetti,
occorre che le singole operazioni (specie quelle concernenti il credito
agrario di esercizio) siano a termini brevi e comportino il rapido
recupero dei capitali per nuovi impieghi.
È sufficiente al riguardo ricordare che, appunto in vista delle
suddette esigenze, la legge stabilisce a quali enti (e fra essi sono
numerosi quelli pubblici), e con esclusione di ogni altro soggetto, è
riservato istituzionalmente o può essere concesso l'esercizio del
credito agrario come previsto dalle leggi speciali; li sottopone a
vigilanza, ne disciplina minutamente l'attività creditizia, in ordine
sia ai tassi di interesse (oltre, in taluni casi, l'assunzione diretta
da parte dello Stato dell'onere di una quota di questi) sia alla durata
dei mutui, normalmente breve, specie per quelli di esercizio, con
disposizioni di favore per il debitore circa l'epoca della scadenza e
quella della eventuale vendita.
Inoltre, tutti i prestiti concernenti operazioni di credito agrario
di esercizio e anche taluni riguardanti operazioni di credito di
miglioramento si effettuano mediante sconto di cambiale agraria
indicante (a norma dell'art. 7 della legge) lo scopo del prestito, il
fondo per cui è concesso, il luogo di deposito dei prodotti da
utilizzare o da trasformare o quello di custodia del bestiame, delle
macchine e degli attrezzi da acquistare, e infine le garanzie, compreso
il privilegio convenzionale da cui il prestito risulti assistito.
In coerenza, poi, con l'oggetto del prestito il privilegio legale
speciale, di cui all'art. 8, può riguardare i frutti pendenti, quelli
raccolti nell'anno della scadenza e le derrate provenienti dal fondo.
Il privilegio speciale convenzionale previsto dall'art. 9 può, a
garanzia di taluni prestiti di esercizio e di quelli a scopo di
miglioramento, gravare sulle cose suddette, nonché su quanto serva a
coltivare e a dotare i fondi, limitatamente alla parte eccedente i
crediti assistiti dal privilegio legale speciale. Ma per la sua
validità ed efficacia è necessario che esso risulti da atto scritto
indicante, fra l'altro, le cose su cui viene costituito, nonché le
condizioni del mutuo, e che abbia acquistato data certa con la
registrazione; va, inoltre, iscritto in uno speciale registro presso la
Conservatoria dei registri immobiliari.
Orbene, considerata nel quadro generale della disciplina del
credito agrario, la norma dell'art. 11 (come le altre ad essa
collegate) non importa violazione dell'art. 3 della Costituzione, in
quanto è il risultato di una scelta legislativa basata non
irrazionalmente su diversità di situazioni. Ciò nei riguardi degli
istituti autorizzati al credito agrario, sottoposti a limitazioni e a
controlli cui sfuggono altri soggetti che si inducano a fare prestiti
ad agricoltori; istituti perdippiù tenuti a curare, nell'interesse
generale, la normale circolazione dei capitali da essi amministrati
evitandone un dannoso immobilizzo. La violazione dell'art. 3 non
ricorre neppure nei riguardi del debitore esecutato, giacché il rigore
del procedimento, in caso di sua insolvenza, va posto a fronte non solo
delle superiori esigenze, già accennate, e della rigorosa
documentazione cui, a norma di legge, è subordinato il suo debito, ma
anche delle garanzie connesse alla speciale disciplina cui è
sottoposto l'istituto mutuante.
Quanto poi alle singole censure formulate dal giudice a quo, sotto
il profilo dell'art. 24 Cost. e superata, come si è visto, quella sub
a), tutte risultano infondate. Va posto in evidenza che all'esecuzione
l'istituto non è autorizzato a procedere in via di autotutela, ma che
è richiesto l'intervento del giudice, tenuto ad assumere informazioni,
per quanto sommarie, prima di disporla. Nulla vieta che nel corso di
esse il debitore sia messo in grado di aver notizia dei propositi
dell'istituto e di opporre le proprie ragioni anche in contradditorio
con esso. L'istituto, poi, normalmente agisce in base a cambiale,
titolo esecutivo con le caratteristiche già enunciate, e, per quanto
riguarda il privilegio convenzionale, non può non richiamarsi alle
scritture di cui è stata rilevata la particolare disciplina.
Trattandosi inoltre di cose fungibili, spesso deperibili e, di
regola, facilmente asportabili, non ha importanza decisiva la
circostanza che la vendita venga contemporaneamente disposta dal
giudice. La norma, d'altro canto, trova rispondenza nell'art. 482
c.p.c.
Cadono così le censure sub b) e sub c), mentre per quella sub d)
basta ricordare essere comunemente ammessa nella giurisprudenza della
Corte di cassazione la possibilità di opposizioni ex artt. 615 e 617
c.p.c., quando il debitore contesti il diritto del creditore
all'esecuzione o la regolarità formale del titolo esecutivo e dei
singoli atti del procedimento: contestazione ammissibile anche a
vendita avvenuta fino alla chiusura del procedimento esecutivo. Ciò a
parte la possibilità che l'istituto procedente incorra in
responsabilità aggravata, ove si verifichino le circostanze di cui
all'art. 96 del codice di procedura civile.
Parimenti infondata è la censura sub e), in quanto la mancata
previsione della sospensione dell'esecuzione non vale ad escludere, nel
procedimento in esame, l'applicabilità degli artt. 623 e segg. del
codice di procedura civile.
In ordine all'ultima censura sub I), una volta chiarito, come sopra
ricordato, che il decreto, col quale il pretore autorizza la vendita
dei beni oggetto di privilegio, ha finalità analoghe a quelle del
provvedimento di cui all'art. 530 c.p.c., il fatto che la pronuncia di
esso non sia preceduta dall'audizione delle parti nell'udienza
appositamente fissata, non incide negativamente sull'interesse del
debitore a che con la vendita forzata sia realizzato il maggior utile
possibile, onde lo stesso debitore possa trarne vantaggio mediante
estinzione totale del suo debito e l'attribuzione di un eventuale
residuo. D'altro canto, come già accennato, l'esecuzione speciale
riguarda beni che, da un lato, hanno generalmente un prezzo di mercato
insuscettibile di determinazioni speculative pregiudizievoli per il
debitore, e dall'altro esigono, anche nell'interesse del debitore
esecutato, che si proceda alla loro alienazione nel più breve tempo
possibile, perché non deperiscano o comunque non importino oneri di
conservazione o di custodia.
4. - L'infondatezza infine della terza questione basata su pretesa
violazione degli artt. 44, primo comma, ultima parte, e 47, secondo
comma, della Costituzione emerge dai precedenti rilievi per i quali il
procedimento esecutivo speciale rientra nella generale disciplina volta
a favorire il credito agrario e non può considerarsi contrastante con
i precetti costituzionali di cui agli articoli predetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale
dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 (provvedimenti per
l'ordinamento del credito agrario), convertito nella legge 5 luglio
1928, n. 1760, sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 44, primo comma,
ultima parte, e 47, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
GIUSEPPE VERZÌ GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte