Sentenza n. 37/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 63legge 648/1950
- art. 51legge 313/1968
applicata al caso
- art. 51legge 648/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo
comma, della legge 10 agosto 1950, n.648, e dell'art.51, primo comma,
della legge 18 marzo 1968, n.313 (Riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio
1973 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni di guerra - sul
ricorso di Rizzi Giuseppa contro il Ministero del tesoro, iscritta al
n. 250 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 13 aprile 1962 Rizzi Giuseppa avanzava domanda al Ministero
del tesoro intesa ad ottenere la pensione indiretta di guerra quale
orfana maggiorenne inabile a proficuo lavoro della madre Borgazzi
Celeste, deceduta il 13 maggio 1944 in un bombardamento aereo. Tale
domanda veniva, però, respinta sul rilievo che l'inabilità della
richiedente era insorta in data successiva a quella di morte della
madre. Ricorreva allora la Rizzi alla Corte dei conti la quale, con
ordinanza 28 febbraio 1973 emessa in sede di esame del ricorso, ha
sollevato eccezione di incostituzionalità degli artt. 63, comma primo,
della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 51, comma primo, della legge 18
marzo 1968, n. 313, nella parte in cui - prescrivendo che l'inabilità
deve sussistere "prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della
data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore" - essi
escludono dalla pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni
divenuti inabili in epoca successiva alla morte del genitore.
Le disposizioni denunciate contrasterebbero con l'art. 3 Cost. per
la disparità di trattamento cui darebbero luogo sia rispetto ai
genitori o allevatori del dante causa (per i quali la legge non pone la
medesima limitazione relativamente all'insorgenza dell'inabilità -
artt. 71 della legge n. 648 del 1950 e 64 della legge n. 313 del 1968),
sia nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili giacché
non sussiste diversità di situazione che possa giustificare un
differente trattamento tra orfani che divengono inabili dopo la morte
del dante causa e orfani la cui inabilità già esista all'epoca
predetta.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale proposta con
l'ordinanza indicata in epigrafe è fondata.
Le norme denunciate (art. 63, comma primo, della legge 10 agosto
1950, n. 648, e corrispondente art. 51, comma primo, della successiva
legge 18 marzo 1968, n. 313) disciplinano il trattamento pensionistico
degli orfani di guerra maggiorenni disponendo che essi hanno diritto a
pensione solo se siano divenuti "inabili a qualsiasi proficuo lavoro
prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di
cessazione del diritto da parte del genitore". La pensione, pertanto,
non spetta agli orfani maggiorenni che siano divenuti inabili dopo i
citati eventi.
La limitazione stabilita dalle citate disposizioni non è certo in
armonia con le altre norme della legislazione pensionistica di guerra
che, per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico, assicurano agli
orfani di guerra - quali discendenti immediati del de cuius - un
trattamento di particolare favore, anteponendoli a tutti gli altri
parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione
al diritto di pensione, non richiedendo per essi la condizione di uno
stato di bisogno e assicurando loro una pensione di maggior consistenza
economica.
Ma a parte ciò è fuor di dubbio che le impugnate disposizioni
pongono in essere una diversità di trattamento rispetto ai genitori e
allevatori ed attuano altresì una ingiusta discriminazione nell'ambito
della stessa categoria degli orfani inabili.
Sotto il primo aspetto è sufficiente rilevare che limitazioni di
ordine temporale in ordine alla insorgenza dell'inabilità a proficuo
lavoro non sono previste dalla legislazione pensionistica per i
genitori ed assimilati (allevatore, patrigno e matrigna). Per la
concessione della pensione indiretta al padre o all'assimilato è
difatti richiesto che essi abbiano compiuto il 58 anno di età o siano
comunque inabili, mentre per la madre, allevatrice o matrigna, non sono
prescritte condizioni di età o inabilità ma è sufficiente lo stato
di vedovanza o quello di separazione legale dal marito senza diritto ad
alimenti (artt. 71 legge 648 e 64 legge 313).
Nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili la
distinzione operata dalle norme in esame tra orfani che siano divenuti
inabili ad una certa data (prima della maggiore età oppure prima della
morte del genitore) ed orfani la cui inabilità sia successivamente
insorta, è fonte di discriminazione di situazioni che sono invece
oggettivamente identiche. Giova ricordare che il diritto a pensione
dell'orfano maggiorenne è direttamente collegato all'evento, incerto
nel tempo, della morte del genitore titolare del diritto pensionistico;
si può quindi verificare il caso che il genitore pensionato viva a
lungo e che alla sua morte la pensione spetti ad un orfano divenuto
inabile anche in età avanzata; per contro la pensione non può essere
concessa a quell'orfano divenuto inabile anche subito dopo il
raggiungimento della maggiore età che abbia prematuramente perduto
entrambi i genitori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo,
della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle
disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51,
comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313,
limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione
indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque
inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti
tali prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data
di cessazione del diritto del genitore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte