Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

Comma, e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia

di diffusione radiofonica e televisiva); artt. 1, 183, 195 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza 19 dicembre 1975 del

pretore di Parma, nel procedimento penale a carico di Menozzi Virginio

ed altro, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Udiciale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21, 41, e 43 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge

14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione

radiofonica e televisiva) e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 (t.u. delle disposizioni in materia postale, di

bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo modificato dall'art. 45

della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui riservano allo Stato

l'installazione e l'esercizio della diffusione locale via etere di

programmi radiofonici e televisivi;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976, ha già

deciso identiche questioni dichiarando l'illegittimità costituzionale

degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte

in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e

l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere

di portata non eccedente l'ambito locale;

che, per effetto di tale decisione, gli artt. 1 e 2 della legge n.

103 del 1975 e gli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, così

come modificati dalla legge n. 103 del 1975, nella parte in cui

riservano in esclusiva allo Stato l'installaziane e l'esercizio degli

impianti locali radiotelevisivi via etere, hanno cessato di avere

efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1 e

2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di

diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo

1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni in materia

postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) così come modificati e

sostituiti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, già dichiarati

costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 202 del 1976, nella

parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale,

l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e

televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte