Sentenza n. 37/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1979
dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Affronto
Maria Antonietta ed altri e la Cassa Nazionale di previdenza e
assistenza geometri iscritta al n. 16 del registro ordinanze 80 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dell'anno
1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza resa il 21 novembre 1979 (notificata il 28 e
comunicata il 6 dicembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 78 del
19 marzo 1980 e iscritta al n. 16 R.O. 1980) nel procedimento civile
tra Affronto Maria Antonietta e altri e Cassa Nazionale di previdenza e
assistenza geometri, l'adito Pretore del lavoro di Brescia ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 c.p.c.
nella parte in cui da un lato impone al giudice obbligo di astenersi
quando il proprio coniuge sia parente fino al quarto grado di una delle
parti o di alcuno dei difensori, dall'altro non prevede astensione del
giudice che delle parti o di alcuno dei difensori sia affine in grado
superiore al primo, quando la affinità sia acquisita attraverso
fratelli o sorelle, per contrasto con l'art. 3 comma terzo Cost..
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio di merito
si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri con atto depositato il 4 aprile 1980, con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per la
infondatezza della proposta questione.
2.2. - La trattazione dell'incidente è stata assegnata ad adunanza
della Corte in camera di consiglio, dapprima sotto la data del 20
novembre 1985 (rel. Paladin) e poi sotto la data del 22 gennaio 1986
(rel. Andrioli). Considerato in diritto :
3.1. - Si apprende dalla ordinanza di rimessione che "il caso di
specie è caratterizzato dalla astensione attuata ai sensi del n. 2 del
primo comma dell'art. 51 c.p.c. da un magistrato moglie di soggetto
cugino, e quindi parente di quarto grado, del difensore di una parte; e
dalla assegnazione del processo all'altro giudice della sezione lavoro,
sorella della moglie del difensore dell'altra parte, che non ritiene di
ricorrere al capo dell'ufficio ai sensi del secondo comma dello stesso
art. 51 in quanto, in altre occasioni analoghe presentatesi quando
nell'ufficio vi era un solo giudice del lavoro, la richiesta di
autorizzazione ad astenersi è stata respinta con la motivazione che
nel rapporto di affinità non erano ravvisabili i "gravi motivi"
previsti dalla norma citata e che comunque non vi era altro giudice cui
affidare la causa".
Ha proseguito il Pretore di Brescia con rilevare che a seguito
della presenza di donne magistrato deve nell'art. 51 interpretarsi la
parola "moglie", contenuta nel n. 2 del primo comma, come "coniuge",
che "La norma, che considerava esclusivamente i rapporti di affinità
acquisiti al magistrato attraverso la moglie e non attraverso fratelli
e sorelle, corrispondeva ad una concezione della famiglia del giudice
caratterizzata dalla presenza di consorte casalinga dedita ad
intrallazzi, opprimente, portata ad imporre al marito la propria
famiglia e addirittura la protezione degli interessi dei propri parenti
in qualche modo coinvolti in processi sui quali dovesse giudicare il
marito suo succube, altrimenti non propenso a subire interferenze nella
propria funzione quando da affini per parte propria provenissero" "che,
in ogni caso, la presenza di donne magistrato e la conseguente lettura
della parola "moglie" come "coniuge" rende assurdo il diverso
trattamento riservato agli affini diversi per acquisizione dall'art.
51, giustificabile solo a costo di estendere analogicamente al marito
della donna giudice quella propensione alla imposizione dei propri
familiari e alla invadenza che il legislatore di un tempo ha
considerato caratteristica essenziale della moglie".
3.2. - Conclusione della riprodotta motivazione e ad un tempo
motivazione della proposta questione di costituzionalità: "Si ravvisa
in tale situazione ingiustificato disparità di trattamento, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, di specie eguali, eguale
dovendosi intendere la posizione di un magistrato rispetto ai propri
affini in secondo grado, comunque acquisiti, posizione considerata
invece in modo diverso dal legislatore, che impone astensione al
giudice non solo nel caso in cui parte o difensore sia fratello o
sorella del coniuge, ma addirittura quando essi siano del coniuge
parenti fino al quarto grado, e nulla prevede per il caso di affinità
in secondo grado acquisita attraverso il proprio fratello o sorella".
Tale infine la valutazione di rilevanza: "La questione proposta è
rilevante ai fini della decisione dipendendo da essa la possibilità di
astensione di questo giudice, nonché la possibilità di decisione da
parte del primo magistrato cui la causa era stata assegnata una prima
volta, e sia assegnata una seconda in conseguenza di eventuale
pronuncia che, al fine di attuare identica disciplina di casi eguali,
limiti l'obbligo di astenersi in cause le cui parti o difensori siano
parenti del coniuge".
4. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte scaturisce
dalla abrogazione dell'art. 8 n. 1 dell'Ordinamento giudiziario 30
gennaio 1941, n. 12 - il quale prescriveva che per l'ammissione a
funzioni giudiziarie è necessario essere (non solo cittadini italiani
ma anche) di sesso maschile - sancita dall'art. 11. 9 febbraio 1963 n.
66, che aprl' alla donna l'accesso a tutte le cariche e professioni
pubbliche ivi compresa la magistratura. Abrogazione che, se esige di
leggere nell'art. 51 n. 2 "coniuge" in luogo di "moglie", consiglia di
identificare le situazioni di affinità rispetto alla donna (ed allo
stesso uomo) magistrato che, per rispetto all'art. 3 comma primo Cost.,
giustificano obbligo di astensione a carico del magistrato che ne è
fatto segno.
Senonché il compito non lieve di colmare la lacuna non può essere
espletato da questa Corte perché comporta valutazioni di
discrezionalità riservate al legislatore. Intervento del legislatore
che la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità dell'incidente, auspica
perché l'art. 51 comma secondo c.p.c., che il Pretore di Brescia non
ha comunque sospettato d'incostituzionalità, non è idoneo alla
bisogna.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51 comma primo n. 2 c.p.c., sollevata in riferimento all'art.
3 comma primo Cost., con ordinanza 21 novembre 1979 del Pretore del
lavoro di Brescia (n. 16 R.O. 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte