Sentenza n. 37/1993
Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
citata
- art. 2legge 833/1978
- art. 14-terlegge 833/1978
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 18legge 833/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) limitatamente
a: art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: " h) la
identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti
dell'atmosfera, delle acque e del suolo"; art. 14, comma terzo,
limitatamente alle parole: " b) all'igiene dell'ambiente"; art. 18,
comma secondo: "la stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e
dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale
nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per
definire: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali
presidi con quelli delle unità sanitarie locali interessate,
attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di
gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi
e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne
l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di
gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria
locale competente per territorio; d) la composizione dell'organo di
gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la
sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze
della gestione"; art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle
parole: "di vita e", e lettera c), limitatamente alle parole: "di
vita e"; art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: "e la
salvaguardia dell'ambiente", nonché alle parole: "di igiene
ambientale e"; art. 22; art. 66, comma primo, lettera a),
limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le
attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi", iscritto al n.
44 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione,
ha dichiarato legittima la richiesta;
Vista l'ordinanza dell'11 gennaio 1993 con la quale lo stesso
Ufficio centrale ha dichiarato cessate le operazioni referendarie
limitatamente alle parti del quesito concernenti gli artt. 18, comma
secondo, e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avv. Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori del
referendum.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L' Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da
Mario Signorino, Rosa Filippini, Valter Baldassarri, Vincenzo Di
Calogero, Maria Leonia Taranta, Anna Laura Radiconcini, Antonio De
Belvis, Gianluca Rossi, Lorenzo Rendi, Alberto Ginocchi e Marilena
Liotti, concernente l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), "limitatamente a:
art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: " h) la
identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti
dell'atmosfera, delle acque e del suolo";
art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: " b) all'igiene
dell'ambiente";
art. 18, comma secondo: "la stessa legge attribuisce la gestione
dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità
sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme
particolari per definire: a) il collegamento funzionale ed il
coordinamento di tali presidi con quelli delle unità sanitarie
locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei
rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei
predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli
elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di
uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione
generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio; d)
la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale
competente per territorio e la sua eventuale articolazione in
riferimento alle specifiche esigenze della gestione";
art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: "di
vita e", e lettera c), limitatamente alle parole "di vita e";
art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: "e la
salvaguardia dell'ambiente", nonché alle parole: "di igiene
ambientale e";
art. 22;
art. 66, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole:
"compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori
di igiene e profilassi".
2. - Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 l'Ufficio centrale,
ritenuta tempestiva la presentazione della richiesta e verificati i
risultati delle operazioni di riscontro compiute dal Centro
elettronico di documentazione della Corte di cassazione, ha
dichiarato legittima la richiesta di referendum.
3. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione
dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, ha fissato l'adunanza in camera
di consiglio per il 13 gennaio 1993, disponendone comunicazione ai
promotori della richiesta di referendum ed al Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
4. - Con memoria depositata il 2 gennaio 1993 Valter Baldassarri,
Antonio De Belvis e Lorenzo Rendi, promotori della richiesta di referendum, rappresentati dall'avv. Beniamino Caravita di Toritto, hanno
segnalato che, successivamente all'ordinanza dell'Ufficio centrale,
è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i cui artt. 4 e 7 (concernenti,
rispettivamente, aziende ospedaliere e presidi ospedalieri ed i
presidi multizonali di prevenzione), incidendo su disposizioni
oggetto del quesito referendario ed in particolare sugli artt. 18 e
22 della legge n. 833 del 1978, ne avrebbero comportato
l'abrogazione. I promotori del referendum hanno altresì comunicato
di avere presentato istanza affinché l'Ufficio centrale deliberasse
in ordine alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 502
del 1992.
5. - Con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993, comunicata il giorno
successivo, l'Ufficio centrale per il referendum, ritenuto che il
contenuto normativo essenziale degli artt. 4 e 7 del sopravvenuto
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha modificato
sostanzialmente la disciplina prevista dagli artt. 18 e 22 della
legge n. 833 del 1978, ha dichiarato cessate le operazioni
referendarie limitatamente alle parti del quesito concernenti queste
disposizioni.
6. - Con memoria depositata il 7 gennaio 1992 l'associazione
"Socialità e Diritto", rappresentata dal suo presidente avv.
Vincenzo Vanda, ha chiesto che venga riconosciuta la propria
legittimazione ad intervenire e che nel merito il referendum sia
dichiarato inammissibile.
7. - Con memoria depositata l'11 gennaio 1993 i promotori del referendum, eccepita la inammissibilità dell'intervento
dell'associazione "Socialità e Diritto", hanno affermato che
obiettivo del referendum, con l'abrogazione di alcune disposizioni
della legge n. 833 del 1978, è di rendere autonoma la cura del
settore ambientale rispetto a quella del settore sanitario, secondo
le linee di evoluzione avviate con la legge 8 luglio 1986, n. 349,
che ha istituito il Ministero dell'ambiente. I promotori hanno anche
affermato che la richiesta di referendum è da ritenere ammissibile,
sostenendo che il quesito non urta con i limiti alle votazioni
popolari per l'abrogazione di leggi, espressamente o implicitamente
previsti dall'art. 75 della Costituzione, mentre imperfezioni del
quesito proposto sarebbero inevitabili e, siccome comuni agli
ordinari procedimenti di normazione, ininfluenti, secondo la
giurisprudenza della Corte (sentenza n. 63 del 1990),
sull'ammissibilità del referendum.
8. - Con nota integrativa depositata il 13 gennaio 1993,
successivamente alla seconda ordinanza dell'Ufficio centrale ed in
relazione alla più ristretta formulazione del quesito risultante
dalla stessa ordinanza, i promotori del referendum hanno precisato
che la proposta abrogazione di norme mira a colpire l'attribuzione di
competenze di controllo, al fine della prevenzione ambientale, anche
ai servizi interni delle unità sanitarie locali. La proposta
abrogazione dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, nella parte in
cui dispone il trasferimento ai comuni (con vincolo di destinazione
alle unità sanitarie locali) dei beni mobili ed immobili e delle
attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi, risponderebbe
alla stessa ragione ispiratrice, consentendo di provvedere al
trasferimento di beni ed attrezzature degli ex laboratori di igiene e
profilassi ai nuovi organismi di prevenzione.
9. - In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori,
l'avv. Beniamino Caravita di Toritto, che ha insistito per
l'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto
1. - Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile
l'intervento della associazione "Socialità e Diritto" non consentito
dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che indica in modo
tassativo, quali organi e soggetti che possono intervenire nel
procedimento dinanzi alla Corte costituzionale per la deliberazione
sull'ammissibilità del referendum, solo i delegati e i presentatori
o il Governo.
2. - La richiesta di referendum, sulla cui ammissibilità la Corte
deve pronunciarsi, riguarda le sole disposizioni della legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale oggetto del quesito
ritenuto legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum con
ordinanza del 15 dicembre 1992 e per le quali le operazioni
referendarie non sono state dichiarate cessate dallo stesso Ufficio
con ordinanza dell'11 gennaio 1993.
Della legge 23 dicembre 1978, n. 833, residuano sottoposti a referendum i seguenti articoli, nella parte in cui prevedono:
a) che il servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle sue
competenze, persegue "la identificazione e la eliminazione delle
cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo"
(art. 2, secondo comma, lettera h);
b) che l'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie
competenze, provvede in particolare "all'igiene dell'ambiente" (art.
14, terzo comma, lettera b);
c) che le attività di prevenzione delle unità sanitarie
locali comprendono l'indicazione delle misure idonee alla
eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti non
solamente di lavoro (competenza che rimarrebbe attribuita alle unità
sanitarie locali), ma anche "di vita", competenza che si vorrebbe ad
esse sottratta (art. 20, primo comma, lettera c);
d) che le unità sanitarie locali organizzano propri servizi
non solo di medicina del lavoro e per la tutela della salute dei
lavoratori (che rimarrebbero attribuiti alle stesse), ma anche "per
la salvaguardia dell'ambiente" e "di igiene ambientale", servizi che
si vorrebbero ad esse sottratti (art. 21, secondo comma).
Infine si intendono escludere (mediante la soppressione di parte
dell'art. 66, primo comma, lettera a) della stessa legge) dal
trasferimento al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione
alle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili e le
attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi.
3. - La richiesta di referendum non riguarda materie che
espressamente non sono ammesse alla votazione popolare, secondo la
indicazione testuale dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione,
né materie implicitamente escluse dal referendum, secondo la
interpretazione logico-sistematica della stessa disposizione
costituzionale, più volte precisata dalla giurisprudenza di questa
Corte.
Il quesito, come sopra descritto, risponde inoltre ai requisiti di
omogeneità, semplicità e chiarezza che, nell'ambito della verifica
propria di questa fase del procedimento referendario, consentono di
dichiarare ammissibile la relativa richiesta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale degli artt. 2 secondo comma, 14 terzo comma,
20 primo comma, 21 secondo comma, 66 primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale),
nei termini indicati in epigrafe; richiesta dichiarata legittima
dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992, escluse le
parti del quesito (artt. 18, secondo comma, e 22 della stessa legge)
per le quali l'Ufficio centrale ha dichiarato cessate le operazioni
referendarie con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte