Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice

di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1994

dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino

nel procedimento penale a carico di Conidi Salvatore iscritta al n.

607 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Torino, chiamato a pronunciarsi per la seconda volta, nel

procedimento penale per ricettazione instaurato a carico di Salvatore

Conidi, sull'istanza, avanzata dal Pubblico ministero contestualmente

alla domanda di archiviazione del procedimento, per la distruzione

della documentazione magnetica delle intercettazioni telefoniche

effettuate sull'utenza dell'indagato, dopo che la Corte di

cassazione, annullato il precedente provvedimento di rigetto emesso

dallo stesso giudice nelle forme prescritte dall'art. 554 c.p.p. per

il provvedimento di archiviazione, gli aveva restituito gli atti per

una nuova decisione da assumersi nel rispetto del rito camerale, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 13 luglio 1994, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 269 c.p.p., in riferimento agli

artt. 3 e 76 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, l'interpretazione dell'art.

269 c.p.p. data dalla Corte di cassazione, secondo la quale la

richiesta del Pubblico ministero di distruzione della documentazione

relativa all'eseguita intercettazione telefonica obbliga il giudice

competente per la decisione a fissare l'udienza in Camera di

consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., violerebbe, innanzitutto, i

principi stabiliti dalla legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81,

nell'art. 2, n. 41, nella parte in cui tale direttiva, senza

prevedere la fissazione di alcuna udienza al riguardo, esprimerebbe

il principio generale dell'obbligatoria conservazione della

documentazione delle intercettazioni telefoniche, derogabile soltanto

per la tutela della riservatezza degli interessati;

che la stessa interpretazione, inoltre, determinerebbe,

nell'ipotesi in cui l'istanza di cancellazione delle registrazioni

venisse contestualmente avanzata alla richiesta di archiviazione, una

ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito delle persone

sottoposte ad indagini preliminari, fra quelle nei cui confronti

siano state effettuate intercettazioni telefoniche, le quali

verrebbero informate, a causa della obbligatoria fissazione

dell'udienza camerale, dell'instaurazione a loro carico di un

procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, e le persone nei

cui confronti non siano state disposte intercettazioni telefoniche;

che il Presidente del Consiglio è intervenuto in giudizio,

riportandosi integralmente alle argomentazioni esposte nel proprio

atto di costituzione in un altro giudizio relativo ad una questione

di legittimità costituzionale del tutto identica a quella in esame;

Considerato che la presente questione di costituzionalità è

stata già esaminata da questa Corte, che con la sentenza n. 463 del

1994 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dell'art. 269, secondo comma,

ultima proposizione, c.p.p., nella parte in cui impone l'applicazione

del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione

del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico

ministero, avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione,

volta alla distruzione della documentazione attinente a

intercettazioni telefoniche;

che nella medesima decisione questa Corte ha affermato che tale

interpretazione non risulta in contrasto con la direttiva n. 41,

lettera e), contenuta nell'art. 2 della legge delega 16 febbraio

1987, n. 81 e, quindi, non viola l'invocato art. 76 della

Costituzione, essendo "anzi l'unica compatibile con la salvaguardia

dei principi costituzionali", "in dipendenza del fatto che

nell'ipotesi in esame vengono in considerazione valori e interessi

non diversi da quelli coinvolti nell'ipotesi espressamente

contemplata dall'art. 269, c.p.p." come presupposto per la fissazione

dell'udienza camerale, poiché "la decisione giudiziale, da chiunque

formulata, relativa alla distruzione del materiale documentale

attinente a intercettazioni telefoniche incide in ogni caso sopra un

diritto costituzionale - quello alla riservatezza delle proprie

comunicazioni - che è stato riconosciuto da questa Corte come un

diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione e, in

quanto tale, restringibile dall'autorità giudiziaria soltanto nella

misura strettamente necessaria alle esigenze di indagine legate al

compito primario concernente la repressione dei reati" (v. sentt. nn.

63 del 1994, 81 del 1993, 366 del 1991 e 34 del 1973);

che l'interpretazione denunziata, inoltre, non comporta la

violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo

prospettato dal giudice a quo, dal momento che "l'incisione sulla

sfera privata, tutelata come diritto costituzionale inviolabile, è

un elemento sufficiente a giustificare il diverso trattamento

(processuale) delle ipotesi in cui tale incisione sia avvenuta

rispetto a quelle in cui non sia occorsa, considerato che la

differenziazione del trattamento è strettamente limitata alla

decisione sul predetto elemento";

che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio non adduce

motivazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già esaminate da

questa Corte nella citata decisione n. 463 del 1994;

che, conseguentemente, la questione di legittimità

costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 269, secondo comma, ultima proposizione,

c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte