Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con Ordinanza emessa l'8

febbraio 2000 dal tribunale di Terni nel procedimento penale a carico

di P. A. ed altri, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 - 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il tribunale di Terni, con ordinanza dell'8 febbraio

2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 101 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo

l'interpretazione fornita dal "diritto vivente", non consente al

giudice di primo grado di sollevare conflitto di competenza nel caso

di dissenso dalla decisione con la quale il giudice di appello, in

conseguenza di una ritenuta nullità verificatasi nel giudizio di

primo grado, abbia disposto il rinvio degli atti al primo giudice per

la rinnovazione del giudizio;

che il rimettente premette che la Corte d'appello di Perugia,

con sentenza depositata il 31 marzo 1999, aveva dichiarato la

nullità assoluta di una sentenza emessa dal tribunale di Terni, con

contestuale ordine di restituzione degli atti al primo giudice "per

quanto di competenza", ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc.

pen.: ciò in quanto il giudice di secondo grado aveva ravvisato una

violazione del principio di immutabilità del giudice di cui

all'art. 525 cod. proc. pen., avendo il giudice di primo grado

attribuito efficacia probatoria agli atti di istruzione compiuti fino

al momento in cui, a seguito di sopravvenuta incompatibilità, uno

dei membri del collegio era stato sostituito con altro magistrato;

che, in particolare - secondo quanto riferito nell'ordinanza

di rimessione - la Corte d'appello di Perugia aveva ritenuto

censurabile l'interpretazione, fornita dai primi giudici, in forza

della quale sarebbe possibile la rinnovazione degli atti di

istruttoria dibattimentale, compiuti prima del mutamento della

composizione del collegio, mediante la sola lettura o indicazione

degli stessi, laddove, a parere dell'organo di gravame, si rendeva

necessario che, con un collegio in diversa composizione, il processo

riprendesse il suo itinerario ex novo dal momento della dichiarazione

di apertura del dibattimento e che pertanto tutte le prove fossero

nuovamente espletate ed i testi riesaminati;

che, a parere del giudice a quo, è la decisione della Corte

d'appello a porsi in palese contrasto con le speciali disposizioni

previste dal d.l. 9 giugno 1996 n. 464 e dal d.l. 23 ottobre 1996

n. 533 convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996

n. 652 ed inoltre a risultare contraddetta da recenti pronunzie del

giudice di legittimità, che, deliberando anche a sezioni unite,

aveva ritenuto la semplice indicazione o lettura degli atti modalità

sufficienti ai fini della loro rinnovazione, senza necessità di un

nuovo espletamento della prova, con la conseguenza che - sempre ad

avviso del rimettente - la rinnovazione integrale del dibattimento da

parte del tribunale, sancita nella pronunzia di appello, sarebbe

"attività imposta contro la legge e che dilaterebbe in modo

irragionevole i tempi processuali";

che peraltro, secondo le ulteriori argomentazioni del

rimettente, a fronte di tale situazione processuale, risulterebbe

impossibile sollevare conflitto di competenza in forza dell'art. 28,

secondo comma, cod. proc. pen., da parte di esso rimettente e

rispetto alla decisione della Corte d'appello: ciò in quanto - per

una giurisprudenza del Supremo Collegio talmente costante da

prospettarsi quale vero "diritto vivente" - risulta improponibile il

conflitto nel caso in cui il giudice d'appello dichiari, a

conclusione del giudizio di secondo grado, l'esistenza di una

nullità assoluta incorsa nel giudizio di primo grado e rinvii gli

atti al giudice di prime cure per la ripetizione del giudizio,

formandosi, in tal caso, un "giudicato interno" sulla decisione

dell'organo di gravame per l'omessa impugnazione della medesima,

senza possibilità, pertanto, che tale ipotesi possa essere inclusa

nei "casi analoghi" di conflitto, esperibili in applicazione della

norma censurata;

che, tuttavia, proprio tale ricostruzione esegetica del

sistema sarebbe foriera, a parere del giudice a quo, di plurimi vizi

di incostituzionalità: innanzitutto, per violazione dell'art. 101

della Costituzione, in quanto, risultando improponibile il dedotto

conflitto di competenza, la Corte d'appello diverrebbe organo

sovraordinato di tipo gerarchico e non già funzionale, come è per

legge, con violazione del principio dell'esclusiva soggezione alla

legge dei giudici;

che, inoltre, sarebbe compromesso anche l'art. 111, secondo

comma, della Costituzione ed, in particolare, l'espresso principio

della "ragionevole durata" del processo - di immediata applicabilità

per il suo carattere generalissimo, secondo il rimettente - in quanto

l'istituto della regressione processuale costituirebbe fonte di

dilatazione intollerabile dei tempi del processo e di aggravio non

trascurabile dell'organizzazione giudiziaria; per contro,

l'ammissibilità del conflitto, consentendo una decisione in tempi

rapidi attraverso la celere procedura di cui all'art. 28, comma 2, e

32 cod. proc. pen., si tradurrebbe in un sensibile risparmio di tempi

ed energie del processo, altrimenti ingiustamente dispersi, evitando

una duplicazione delle sue fasi che si palesa illegittima e, dunque,

irragionevole.

Considerato che questa Corte, in più occasioni, delibando la

compatibilità con l'art. 101 della Costituzione dell'art. 28, comma

2, cod. proc. pen. nella parte in cui sancisce la prevalenza della

decisione del giudice del dibattimento in caso di contrasto con il

giudice per le indagini preliminari, ha avuto modo di rilevare come

il principio dell'indipendenza dei giudici comporti, nel sistema

processuale, "la previsione di disposizioni preordinate al

coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali mediante

l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti

degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra

autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di

giustizia e [...] di pervenire alla sollecita definizione del

processo" (cfr. ordinanza n. 241 del 1991, nonché ordinanza n. 83

del 1994; sentenza n. 112 del 1994);

che, pertanto, è da escludere, in via generale, che la

vincolatività della statuizione del giudice di grado o fase

superiore, dalla quale scaturisca un effetto regressivo del

procedimento, possa vulnerare l'autonomia e l'indipendenza del

giudice che tale vincolo è chiamato ad osservare;

che, d'altro canto, a ritenere il contrario nel caso di

specie, verrebbe consentito al giudice di primo grado di utilizzare

la procedura di conflitto di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc.

pen. quale improprio strumento di impugnazione di una decisione

dell'organo superiore cui non intende adeguarsi, con effetti

distorsivi del sistema, atteso che la definitività della pronunzia

dell'organo di appello verrebbe fatta dipendere non già

dall'esercizio del diritto di impugnazione delle parti, ma dalla

proposizione o meno di un "reclamo", nella forma del conflitto, da

parte del giudice di grado inferiore;

che, quanto alla pretesa violazione dell'art. 111, secondo

comma, della Costituzione e del principio della durata ragionevole

del processo in esso sancito, va evidenziato come le argomentazioni

del rimettente muovano da una ritenuta funzione acceleratoria dello

strumento processuale del conflitto che presuppone, evidentemente, la

fondatezza nel merito del conflitto stesso; ma poiché la fondatezza

del conflitto è insuscettibile di essere stabilita a priori, la

asserita funzione acceleratoria si risolverebbe nel suo contrario ove

il conflitto fosse respinto, traducendosi tale evenienza in un

allungamento e non già in un risparmio di tempi processuali;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge il marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 101 e 111

della Costituzione dal tribunale di Terni con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta il 5 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte