Sentenza n. 370/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1992 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano,
della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento
notificati, rispettivamente, il 18, il 24 e il 27 dicembre 1991,
depositati in cancelleria, rispettivamente, il 20 dicembre 1991, il 3
e il 4 gennaio 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre
1991, intitolato: "Determinazione delle modalità di trasmissione e
di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive,
nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime
di concessione", ed iscritti al n. 49 del registro conflitti 1991 ed
ai nn. 1 e 2 del registro conflitti 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano, Valerio Onida per la Regione Toscana e la
Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del
turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, intitolato
"Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione
dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle
attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione", deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa
costituzionalmente spettanti in base agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7,
16, primo comma, 99, 100 e 101 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
alle relative norme di attuazione (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 e
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278), nonché la violazione del principio di
legalità.
La Provincia di Bolzano, dopo aver ricordato le censure già mosse
nei confronti dell'art. 1, quarto comma, della legge 25 agosto 1991,
n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed
interventi di sostegno alle imprese turistiche), il quale demanda al
Ministro del turismo e dello spettacolo la determinazione delle
modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle
strutture alberghiere e dei servizi turistici e delle altre strutture
ricettive, rileva innanzitutto che il decreto impugnato, nel suo
complesso, prevedendo un intervento del Ministro del turismo e dello
spettacolo in settori nei quali è ad essa attribuita competenza
esclusiva, sarebbe per ciò solo illegittimo. Tale illegittimità
risulterebbe, poi, evidente, ove si consideri che esso ha natura di
regolamento ministeriale e che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte (v. sent. n. 204 del 1991), regolamenti ministeriali in materia
di competenza regionale (o provinciale) non sono ammissibili.
Quanto alle singole disposizioni contenute nel decreto impugnato,
la Provincia ricorrente rileva che l'art. 2, primo comma, sarebbe
illegittimo, in quanto, nel fissare l'obbligo di comunicazione dei
prezzi, precisa che questa debba avvenire secondo le modalità
stabilite nei successivi articoli e nel rispetto della normativa
nazionale e regionale, e non anche di quella provinciale.
Illegittima sarebbe, altresì, secondo la ricorrente, la
disposizione dell'art. 4, terzo comma, perché, stabilendo che spetta
alla Provincia autonoma di individuare gli enti ai quali essa intende
delegare l'adempimento degli obblighi sanciti con il decreto,
sembrerebbe presuppore l'obbligo per la provincia stessa di delegare
competenze ad essa statutariamente attribuite.
La ricorrente muove poi una censura specifica nei confronti
dell'art. 5, terzo comma, il quale pretenderebbe di imporre alla
Provincia, o agli enti da essa delegati, di emanare disposizioni in
ordine alla predisposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi
come previsto dal decreto impugnato. Queste disposizioni, peraltro,
violerebbero anche le norme statutarie di cui agli artt. 99, 100 e
101 (relative all'uso della lingua in ambito provinciale), dal
momento che la disciplina ministeriale stabilisce anche la lingua
nella quale la tabella e il cartellino dei prezzi devono essere
redatti.
Infine, la ricorrente deduce che anche l'art. 6 del decreto
impugnato sarebbe illegittimo, in quanto nessuna norma di legge
abilita il Ministro del turismo e dello spettacolo a disciplinare la
vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti i prezzi.
1.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che il ricorso sia rigettato.
L'Avvocatura dello Stato, richiamando la difesa già svolta nel
giudizio di legittimità costituzionale sulla legge n. 284 del 1991,
osserva che la materia della pubblicità dei prezzi era disciplinata
dal R.d.l. n. 2049 del 1935 e che quest'ultimo ha sempre avuto
applicazione in tutto il territorio nazionale perché finalizzato sia
a tutelare gli utenti, sia a consentire la pubblicazione
dell'annuario degli alberghi d'Italia. Ciò, peraltro, non esclude,
prosegue l'Avvocatura dello Stato, che la Provincia autonoma di
Bolzano possa disciplinare in modo più dettagliato la pubblicazione
dei prezzi, purché sia assicurato un regime di pubblicità tale da
soddisfare l'interesse dell'utenza e da consentire la pubblicazione
dell'annuario degli alberghi attraverso la trasmissione al Ministero
del turismo e dello spettacolo di dati informativi secondo modalità
coordinate.
2. - Anche la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato
e depositato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato in relazione al decreto ministeriale 16 ottobre 1991.
La ricorrente, muovendo dalla premessa (già fatta valere nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge n. 284 del 1991)
che la materia turismo e industria alberghiera ha formato oggetto di
un trasferimento assai ampio alle regioni, ribadisce che anche la
disciplina dei prezzi delle strutture alberghiere e delle altre
strutture turistiche ricettive rientra nelle competenze regionali,
sottolineando, altresì, come l'ampia formulazione del d.P.R. n. 616
del 1977 non sia stata modificata né limitata dalla legislazione
successivamente intervenuta in materia.
Il decreto impugnato, pertanto, già per il semplice fatto di
essere strumentale alla realizzazione dell'illegittimo regime di
liberalizzazione dei prezzi, sarebbe, ad avviso della ricorrente,
lesivo delle attribuzioni regionali in materia di turismo e industria
alberghiera. Lo stesso decreto, inoltre, esorbiterebbe, con la sua
normativa di dettaglio, dall'ambito ad esso riservato dall'art. 1,
quarto comma, della legge n. 284 del 1991 e sarebbe conseguentemente
illegittimo. Esso, infatti, contiene disposizioni prescrittive circa
la necessaria configurazione dei prezzi liberalizzati in "minimi e
massimi", mentre nessuna indicazione in tal senso si rinviene
nell'art. 1, quarto comma; così, ancora, contiene disposizioni circa
le eccezioni alla praticabilità dei prezzi massimi indicati, il
criterio di determinazione dei prezzi complessivi e la comunicazione
dell'eventuale cessione dell'esercizio o della cessazione
dell'attività, profili, questi, che non sono riconducibili
all'oggetto di cui all'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del
1991, e che non sarebbero neanche riconducibili alla liberalizzazione
dei prezzi. Ma se così è, prosegue la ricorrente, risulta evidente
come la direttiva perseguita dalla legge n. 284 del 1991 non sia
tanto quella della liberalizzazione dei prezzi, quanto piuttosto
quella di ritrasferire allo Stato competenze già trasferite alle
regioni.
2.1. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo la reiezione del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire le difese di cui al
punto 1.1 e a richiamare quelle svolte nel precedente giudizio,
osserva, con riferimento alle censure direttamente svolte nei
confronti del decreto ministeriale, che la facoltà concessa agli
operatori di comunicare prezzi minimi e massimi risponde all'uso di
distinguere i prezzi per l'alta e la bassa stagione e non impedisce
agli stessi operatori di comunicare e praticare prezzi unici. Ed
ancora, quanto alla previsione del divieto di praticare prezzi
superiori al massimo o inferiori al minimo, l'Avvocatura dello Stato
sottolinea che l'obbligo di dichiarare e di pubblicare i prezzi
liberamente determinati comporta anche l'obbligo di rispettare quei
prezzi (ed a tale obbligo è connesso quello di comunicare eventuali
variazioni nella gestione dell'attività).
3. - Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro del turismo e
dello spettacolo 16 ottobre 1991.
La ricorrente, dopo aver ricordato l'impugnativa già proposta nei
confronti della legge n. 284 del 1991 e le motivazioni addotte in
quel giudizio per escludere l'applicabilità della legge stessa nel
proprio territorio o, in subordine, per denunciarne la illegittimità
costituzionale, sottolinea che il decreto impugnato presenta autonomi
profili di lesività delle proprie attribuzioni esclusive in materia
di turismo e industria alberghiera. Mentre, infatti, le disposizioni
che attengono alla comunicazione dei prezzi, alle modalità e ai
termini di tale comunicazione e alle modalità di pubblicazione dei
prezzi, se ritenute applicabili, sarebbero illegittime, perché
contenenti una normativa di dettaglio in materia di competenza
esclusiva, le disposizioni concernenti la comunicazione dei prezzi
minimi e massimi (art. 3, primo comma), il divieto di praticare
prezzi inferiori ai minimi, salve alcune ipotesi specifiche (art. 3,
terzo comma), la disciplina della pubblicità dei prezzi negli
esercizi ricettivi (art. 3: recte 5), nonché il rinvio al R.d.l. n.
2049 del 1935, in quanto compatibile con la normativa di cui alla
legge n. 284 del 1991 (art. 8), sarebbero al di fuori della
previsione dell'art. 1, quarto comma, di quest'ultima, che demanda al
Ministro del turismo e dello spettacolo di determinare solo ed
esclusivamente le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei
prezzi.
3.1. - Anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri ha chiesto la reiezione del ricorso svolgendo argomentazioni
analoghe a quelle svolte negli altri giudizi.
In particolare, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che un sistema
di pubblicità dei prezzi per essere serio, per dare affidamento alla
clientela e per assicurare una dignitosa condizione dei servizi
implica che siano rispettati anche i prezzi minimi. La difesa dello
Stato rileva, poi, che la pubblicità disciplinata dall'art. 3 del
decreto impugnato non sarebbe, come suppone la ricorrente, diversa
dalla disciplina della pubblicazione dei prezzi, che l'art. 1, quarto
comma, della legge n. 284 del 1991, demanda al decreto ministeriale e
che è stata adottata con il decreto impugnato.
Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato rileva che il rinvio al R.d.l.
n. 2049 del 1935 e alla disciplina regionale, oltre ad essere
"pleonastico, non ha certo la pretesa di conferire effetto normativo
a leggi che già non l'abbiano e che siano come tali autonomamente
applicabili".
4. - In prossimità dell'udienza, tutte le ricorrenti hanno
depositato memorie difensive, con le quali, muovendo dalle
affermazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 188 del 1992,
che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma,
della legge n. 284 del 1991, insistono per l'accoglimento dei
ricorsi. Tutte le ricorrenti, infatti, rilevano, sia pure con
diversità di accenti, che il decreto impugnato non si limita, così
come richiesto dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del
1991, nell'intepretazione ad esso data da questa Corte, a prevedere
le modalità di trasmissione dei dati relativi ai prezzi degli
alberghi e delle altre strutture turistiche all'ENIT, per la
pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia ai fini della
commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo
comma, lett. g), della legge n. 292 del 1990, ma contiene una
disciplina della pubblicità dei prezzi che coinvolge, nella
sostanza, i medesimi aspetti considerati dal R.d.l. n. 2049 del 1935.
In particolare, la Provincia di Bolzano, dopo aver evidenziato che
alle esigenze dell'ENIT il decreto ministeriale impugnato fa un
riferimento isolato, rileva che l'art. 5 è sintomatico della
interferenza della disciplina ministeriale con le competenze
provinciali, dal momento che le forme di pubblicità dei prezzi ivi
disciplinate (cartellini e tabelle) sono strettamente funzionali
all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, le quali
spettano alla Provincia autonoma in base alle norme statutarie.
La Regione Toscana ribadisce che le disposizioni concernenti i
prezzi minimi e massimi, le eccezioni alla praticabilità dei prezzi
minimi, i criteri di determinazione dei prezzi complessivi e
l'obbligo della comunicazione dell'eventuale cessione dell'esercizio
o della cessazione dell'attività, eccedono dall'ambito delineato
dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991.
La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, rileva che il
decreto impugnato disciplina, non solo la regolamentazione della
trasmissione dei dati fra i soggetti preposti a livello periferico
alla ricezione delle comunicazioni da parte degli operatori e il
Ministro del turismo o l'ENIT ai soli fini della pubblicazione
dell'annuario degli alberghi, ma proprio la fase della comunicazione
da parte degli operatorei "stabilendo il chi, il che cosa, e il come
di tale fase (artt. 2, 3, 4 del d.m.)". Considerato in diritto
1. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione
Toscana hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di
trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle
strutture ricettive, nonché
delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione). Le Province ritengono che il predetto decreto, in toto
e in numerose sue disposizioni, sia lesivo della competenza di tipo
esclusivo ad esse garantite dall'art. 8, n. 20, dello Statuto
speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in materia di turismo e
industria alberghiera, della competenza di tipo concorrente ad esse
riconosciuta dall'art. 9, n. 7, dello stesso Statuto in materia di
esercizi pubblici, nonché delle corrispondenti funzioni
amministrative ad esse spettanti in base all'art. 16 del medesimo
Statuto. La Provincia autonoma di Bolzano deduce, inoltre, con
riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, la
violazione delle disposizioni contenute negli artt. 99, 100 e 101
dello Statuto, concernenti l'uso della lingua. La Regione Toscana,
invece, sospetta che il decreto impugnato, in toto e in numerose sue
disposizioni, leda le competenze in materia di turismo e industria
alberghiera attribuite alle regioni a statuto ordinario dagli artt.
117 e 118 della Costituzione e sia, inoltre, contrario agli artt. 3 e
97 della Costituzione.
Poiché i conflitti di attribuzione sollevati hanno ad oggetto il
medesimo decreto ministeriale e si riferiscono a disposizioni
identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Vanno, innanzitutto, dichiarate inammissibili ovvero vanno
respinte le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei
confronti del decreto ministeriale in quanto tale.
Inammissibile è il profilo di pretesa lesività delle proprie
competenze in materia di turismo e di industria alberghiera sollevato
dalla Regione Toscana in relazione all'intero decreto in ragione
della complessiva strumentalità del decreto stesso al fine, ritenuto
incostituzionale, concernente l'istituzione di un regime di
liberalizzazione dei prezzi alberghieri. Con la predetta censura,
infatti, la Regione ricorrente fa valere, non già una pretesa
illegittimità del decreto impugnato, ma l'asserita lesività delle
proprie competenze conseguente alla norma legislativa che ha
introdotto il regime di liberalizzazione delle tariffe alberghiere,
lesività sulla cui infondatezza, peraltro, questa Corte si è già
pronunziata con la sentenza n. 188 del 1992.
Infondate sono, invece, le censure che le Province autonome hanno
rivolto all'intero decreto ministeriale sul presupposto che
quest'ultimo sia espressione di un potere statale esercitato in
materia di competenza esclusiva delle ricorrenti stesse.
Come afferma l'art. 1 del decreto impugnato, quest'ultimo
costituisce la diretta attuazione della disposizione contenuta
nell'art. 1, comma quarto, della legge 25 agosto 1991, n. 284
(Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di
sostegno alle imprese turistiche). Tale disposizione prevede che "il
Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con
proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei
prezzi di cui al comma 2", vale a dire relative ai prezzi di
pernottamento nelle strutture alberghiere e ai prezzi dei servizi
turistici delle altre strutture ricettive comunicati dagli operatori
del settore alle regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano "ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge
24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni".
Con la già ricordata sentenza n. 188 del 1992, con la quale è
stata dichiarata la "non fondatezza nei sensi di cui in motivazione"
delle censure sollevate nei confronti dell'art. 1, quarto comma,
della legge n. 284 del 1991, questa Corte ha affermato che tale
disposizione legislativa non è lesiva delle competenze regionali o
provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera soltanto
nei limiti in cui i "fini della pubblicità" ivi menzionati siano
interpretati come riferentisi alle finalità di pubblicazione delle
tariffe nell'annuario ufficiale degli alberghi, pubblicazione la cui
disciplina e la cui cura sono rimaste nell'ambito delle competenze
riservate allo Stato anche dopo l'adozione dell'art. 56 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616. Pertanto, come ha precisato la stessa sentenza,
in base al ricordato art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del
1991, "il Ministro del turismo e dello spettacolo è chiamato a
stabilire, con un proprio decreto, le modalità con le quali i dati
relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche
ricettive dovranno essere trasmessi all'Enit, per essere pubblicati,
a cura di questo ente, nell'annuario ufficiale degli alberghi, ai
fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3,
secondo comma, lettera g), della legge n. 292 del 1990".
In quanto tale, l'adozione del decreto impugnato non può
considerarsi lesiva delle competenze assicurate alle ricorrenti in
materia di turismo e di industria alberghiera, salvo a verificare la
compatibilità con i parametri costituzionali invocati di singole
disposizioni contenute nel decreto stesso.
3. - Palesemente non lesiva delle competenze assicurate dallo
Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano è la
disposizione contenuta nella parte finale dell'art. 2, primo comma,
laddove, nello specificare le strutture alberghiere sulle quali grava
l'obbligo di comunicazione dei prezzi, è precisato che quest'ultima
deve avvenire "nel rispetto della normativa nazionale e regionale
vigente che disciplina l'attività". L'omissione dell'esplicito
riferimento alla normativa provinciale non significa, infatti, come
vorrebbe la ricorrente, che la disposizione impugnata intenda
esentare dal rispetto delle norme sulla comunicazione dei prezzi
stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il fatto che, ove
manchino esplicite o inequivoche affermazioni di esclusione del
riferimento alla disciplina provinciale, quest'ultima, come nel caso
in questione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della
"normativa regionale" contenuta nella disposizione impugnata.
4. - Vanno altresì rigettate le censure che la Provincia autonoma
di Trento e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti
dell'art. 3, primo comma, il quale dispone che gli alberghi e le
strutture turistiche ricettive, specificati nell'articolo precedente,
devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel successivo art.
4, i prezzi minimi e massimi dei servizi da essi prestati, sulla base
di uno schema allegato allo stesso decreto.
Premesso che tale disposizione, come si è già precisato,
concerne soltanto la pubblicazione dei dati sopra indicati
nell'annuario ufficiale degli alberghi, la richiesta di comunicare i
prezzi minimi e massimi non può avere influenza sul distinto obbligo
di praticare prezzi minimi e massimi, obbligo la cui imposizione e il
cui contenuto è oggetto delle competenze regionali o provinciali.
Come si desume anche dal comma successivo dello stesso articolo - il
quale dispone che "nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi
minimi o prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come
prezzi unici" -, la disposizione impugnata, letta congiuntamente con
quella successiva, intende affermare che alla comunicazione dei
prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se
avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o
provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle
stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi.
5. - Vanno, invece, accolte le censure che la Provincia autonoma
di Trento e la Regione Toscana hanno proposto nei confronti dell'art.
3, terzo comma, il quale dispone che "i soggetti cui è fatto obbligo
della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi
( ..), né inferiori ai minimi", salvo le eccezioni espressamente
previste dalla stessa disposizione per i gruppi organizzati composti
da almeno dieci persone, gli ospiti per periodi di soggiorno
continuativo pari o superiore a quindici giorni, i bambini al di
sotto di sei anni, le guide, gli accompagnatori e gli interpreti al
seguito dei gruppi organizzati precedentemente definiti.
La disposizione impugnata, la quale riproduce parte dell'art. 9
del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, si colloca al di
fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma, della
legge n. 284 del 1991 determina in relazione al potere ministeriale
di regolamentazione delle modalità di trasmissione e di
pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere.
Essa, infatti, impone un divieto agli operatori del settore che,
contenuto originariamente nel ricordato art. 9 del regio decreto-legge n. 2049 del 1935, è attualmente inerente a una materia che,
come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 188 del 1992, è
stata demandata alle regioni e alle province autonome. Con le
competenze costituzionalmente spettanti a queste ultime la
disposizione impugnata interferisce illegittimamente, sicché, in
relazione ad essa, deve dichiararsi la non spettanza allo Stato della
competenza a stabilire, con decreto ministeriale, il predetto
divieto.
6. - Analogamente lesivo delle competenze costituzionalmente
affidate alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Toscana è
l'art. 3, terzo comma, il quale dispone che "qualora venga praticato
un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma
dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti". Similmente a
quanto affermato nel punto precedente della motivazione, si deve
riconoscere che la disposizione impugnata prevede un obbligo per gli
operatori del settore che non rientra nelle materie riservate allo
Stato e, più precisamente, negli oggetti assegnati al potere di
regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, dal
momento che, come è stato precisato nella sentenza n. 188 del 1992,
inerisce a materie affidate alle regioni e alle province autonome.
7. - Vanno, invece, rigettate le censure che tutte le ricorrenti
hanno sollevato nei confronti dei primi due commi dell'art. 4 e
quelle che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno
proposto anche nei confronti del comma quinto dello stesso art. 4.
Le disposizioni appena indicate concernono alcune modalità di
trasmissione e di pubblicazione dei prezzi, che, collegandosi a una
disposizione di legge relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi
ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli
alberghi, attengono a una materia riservata allo Stato e, in
particolare, al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e
dello spettacolo (v. sent. n. 188 del 1992). È sotto questa luce che
deve intendersi, pertanto, la fissazione dei termini ivi indicati o
la predeterminazione delle modalità di comunicazione, le quali non
sono dirette a interferire con le distinte "denunce" che gli
operatori del settore sono tenuti a fare alle regioni e alle province
autonome in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime
predisposto. Ed anche la comunicazione dei prezzi per il tramite
delle regioni o delle province autonome - o per il tramite degli enti
dalle stesse delegati, sempreché queste ultime abbiano deciso, nella
loro autonomia, di effettuare tale delega - va considerata come una
forma di cooperazione, pienamente rientrante nei limiti
costituzionalmente prefissati in relazione ad essa (v. sent. n. 188
del 1992).
8. - Meritano, invece, l'accoglimento le censure che tutte le
ricorrenti hanno proposto nei confronti dell'art. 4, quarto comma, e
nei confronti del terzo comma dello stesso articolo, nella parte in
cui prevede che una copia vidimata della comunicazione rimane ai
competenti uffici pubblici (regionali o provinciali) e una viene
restituita al soggetto interessato.
La prima delle disposizioni riferite contiene, infatti, un obbligo
di comunicazione dei prezzi a carico degli operatori del settore che
non può essere finalizzato alla pubblicazione dei prezzi
nell'annuario ufficiale degli alberghi, curata dall'Enit, poiché,
mentre la trasmissione dei dati ai fini di tale pubblicazione deve
avvenire, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 284 del
1991, entro il 1° marzo e il 1° ottobre di ogni anno, quella prevista
dalla disposizione impugnata è invece fissata a trenta giorni
dall'apertura del nuovo esercizio o dalla cessione o dalla cessazione
dell'attività. È, dunque, evidente che la disposizione esaminata
interferisce illegittimamente con la disciplina delle "denunce", di
spettanza regionale o provinciale (v. sent. n. 188 del 1992).
Per questo stesso motivo deve essere considerata eccedente dai
limiti di competenza prefissati dall'art. 1, quarto comma, della
legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del
Ministro del turismo e dello spettacolo esercitato con il decreto
impugnato, anche la previsione contenuta nell'art. 4, terzo comma,
per la quale una copia vidimata della comunicazione rimane agli
uffici regionali o provinciali competenti e un'altra viene restituita
all'interessato.
Ancora per le medesime ragioni ora espresse vanno accolte le
censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione
Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 5, primo e secondo
comma, che impongono agli operatori del settore di esporre la tabella
dei prezzi nell'ufficio di ricevimento degli ospiti e il cartellino
dei prezzi nel luogo di prestazione dei servizi. Anche in tal caso,
infatti, le previsioni considerate eccedono palesemente dalla
finalità della pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi.
9. - Lesive delle competenze assicurate dallo Statuto speciale
alla Provincia autonoma di Bolzano sono anche la disposizione
contenuta nell'art. 5, terzo comma, e quelle contenute nell'art. 6.
La prima stabilisce che "la tabella ed il cartellino dei prezzi
recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e
tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati". Le
altre, invece, conferiscono alle province autonome la vigilanza
sull'osservanza dei prezzi e il relativo regime sanzionatorio. In
ambedue i casi, infatti, si opera un conferimento di competenze o,
comunque, una disciplina delle stesse - peraltro già spettanti alle
regioni e alle province autonome in base alla legge - attraverso un
atto, il decreto ministeriale, affatto inidoneo allo scopo (v. sentt.
nn. 349 e 465 del 1991).
10. - Vanno, infine, respinte le censure mosse dalla Provincia
autonoma di Trento all'art. 8, il quale dispone che "per quanto non
espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto
compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n.
284, si rinvia al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e
successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di
riferimento". Non si può dubitare, infatti, che il richiamo alle
disposizioni contenute nel regio decreto-legge n. 2049 del 1935 deve
essere inteso come riferentesi soltanto alle disposizioni regolanti
gli oggetti conservati alla competenza dello Stato, con esclusione,
pertanto, dei profili connessi alla disciplina dei prezzi e delle
"denunce" di competenza delle regioni e delle province autonome.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto
dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei
confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16
ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di
pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive,
nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime
di concessione), nel suo complesso;
dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreto del
Ministro del turismo e dello spettacolo, le modalità di cui agli
artt. 2, primo comma, 3, primo comma, 4, primo, secondo e terzo
comma, limitatatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati
all'inoltro all'ENIT della documentazione necessaria per la
pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del Ministro del turismo
e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, rigetta i
ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;
dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Ministro del
turismo e dello spettacolo, stabilire le modalità di cui agli artt.
3, terzo e quarto comma, 4, terzo comma, limitatamente alle copie
vidimate non destinate all'ENIT, e quarto comma, e 5, del decreto del
Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e
conseguentemente annulla in parte qua il suddetto decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte