Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dal giudice dell'udienza preliminare del

Tribunale di Firenze con ordinanza emessa il 7 giugno 2000, iscritta

al n. 448 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e

101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale,

come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale

n. 70 del 1996, nella parte in cui prevede che il giudice del

dibattimento, quando dichiara con sentenza la propria incompetenza

per territorio, ordina la trasmissione degli atti al pubblico

ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a

quest'ultimo, anche in relazione ai delitti, per i quali, ai sensi

degli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis cod. proc. pen., le

funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini

preliminari e per l'udienza preliminare sono esercitate

rispettivamente dall'ufficio del pubblico ministero e da un

magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito

ha sede il giudice competente;

che il Tribunale di Firenze, dinanzi al quale il giudice

dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale aveva disposto il

rinvio a giudizio di un imputato per i delitti di cui agli artt. 73 e

74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 416-bis del codice penale,

dichiarava la propria incompetenza per territorio e ordinava la

trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto, il quale emetteva

decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 7 maggio 1996;

che davanti al Tribunale di Grosseto la difesa eccepiva la

nullità del decreto che dispone il giudizio ritenendo che, in

applicazione della regola sancita dalla sentenza n. 70 del 1996, gli

atti avrebbero dovuto essere trasmessi al pubblico ministero per un

nuovo esercizio dell'azione penale;

che il medesimo tribunale respingeva l'eccezione sul

presupposto che la sentenza indicata non opera nel caso di

procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc.

pen., procedendo all'istruttoria dibattimentale ed emettendo sentenza

in data 16 dicembre 1997;

che la Corte di appello di Firenze, in accoglimento

dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero e dalla difesa,

dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio per

"incompetenza funzionale del Tribunale di Grosseto" ritenendo che

l'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., come risultante a seguito della

sentenza n. 70 del 1996, debba trovare applicazione anche nel caso in

esame e ordinava la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale

di Firenze per l'ulteriore corso;

che in data 25 giugno 1999 la Direzione distrettuale

antimafia presso il Tribunale di Firenze formulava una nuova

richiesta di rinvio a giudizio al giudice dell'udienza preliminare

del medesimo Tribunale, che sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, comma 1, cod. proc. pen. nei termini

sopra indicati;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente

sottolinea come nel caso di procedimenti per i delitti indicati

nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo la competenza del

giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare

fissata a livello distrettuale, la regressione del procedimento

imposta dalla sentenza n. 70 del 1996 si risolve in sostanza nella

ripetizione di una udienza già validamente svoltasi davanti al

giudice naturale e nella quale le parti hanno potuto liberamente

esercitare i propri diritti;

che pertanto la disciplina censurata sarebbe non solo priva

"di valida ratio costituzionale" ma anche contraria al buon andamento

degli uffici giudiziari;

che inoltre, secondo il giudice a quo, qualunque significato

si attribuisca alla nuova celebrazione dell'udienza - la si intenda,

cioè, come una mera ripetizione della precedente o come svolgimento

ex novo della stessa con attribuzione di pieni poteri al giudice - si

vengono a determinare situazioni tali da ledere l'indipendenza del

giudice, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata, con riserva di dedurre;

che in prossimità della camera di consiglio l'Avvocatura ha

depositato memoria con cui ribadisce le richieste già formulate.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione

identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata

non fondata con sentenza n. 104 del 2001, in quanto basata

"sull'erroneo presupposto interpretativo che, anche nei casi in cui

il rinvio a giudizio è disposto da un giudice dell'udienza

preliminare ritualmente investito della competenza, la declaratoria

di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento debba

comportare, alla stregua della sentenza n. 70 del 1996, la

trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente

al giudice competente per il giudizio";

che questa Corte ha chiarito come nella sentenza n. 70 del

1996 la regressione del procedimento era imposta dall'esigenza di

porre l'imputato, che a seguito dell'erronea individuazione della

competenza non aveva potuto accedere al giudizio abbreviato davanti

al giudice naturale, in condizioni di esercitare nell'udienza

preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa;

che invece "tale esigenza non ricorre evidentemente nei casi,

come quelli dei giudizi a quibus, di procedimenti per i delitti di

cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., attratti alla sede

distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio

del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice

dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma

1-bis, cod. proc. pen.", in quanto in tali procedimenti la competenza

territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del

dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza

preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per

l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente

competente a celebrare l'udienza preliminare;

che la Corte ha concluso che "la ratio decidendi della

sentenza n. 70 del 1996 può quindi riferirsi ai procedimenti per i

delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. solo ove sia

messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè

nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza

preliminare di altro distretto";

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo

comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte