Sentenza n. 371/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4d.P.R. 327/1950
citata
- art. 2d.P.R. 327/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 cpv.
d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 ("Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Sardegna"); art. 2, n. 3 legge Regione Sardegna 7 marzo
1956, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1978 dal T.A.R.
per la Sardegna sul ricorso proposto da Musu Mario ed altro c. Regione
Autonoma della Sardegna, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1978
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'anno
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 21 marzo 1978, nel procedimento
promosso da Musu Mario e Russino Giuseppe per l'annullamento del
decreto del Presidente della Giunta regionale sarda n. 289 del 27
ottobre 1976, concernente la disciplina della pesca subacquea e
sportiva, il T.A.R. per la Sardegna ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma, del d.P.R. 19
maggio 1950, n. 327, e 2 n. 3 della legge regionale 7 marzo 1956, n.
37, "nella parte in cui consentono alla Giunta regionale... di emanare
regolamenti in materie attribuite alla competenza del Consiglio
regionale".
Il T.A.R. richiama anzitutto la sentenza n. 20 del 1956, con cui
questa Corte ha affermato che le norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Sardegna sono illegittime ove contrastino con la
Costituzione o con lo Statuto stesso. Il giudice a quo rileva quindi
che il citato art. 4, secondo comma, contraddice il testuale disposto
dell'art. 27 dello Statuto sardo, il quale riserva la potestà
legislativa e regolamentare al Consiglio regionale; ed aggiunge che
quella norma non trova giustificazione nella logica e nello spirito
delle norme di attuazione che, secondo l'art. 56 dello Statuto,
avrebbero soltanto la funzione di consentire il passaggio degli uffici
e del personale dallo Stato alla Regione e di predisporre una
disciplina idonea a rendere operante lo Statuto medesimo, ma non
potrebbe arrogarsi la funzione di interpretare le disposizioni
statutarie attributive della competenza legislativa e regolamentare.
Quanto all'art. 2 n. 3 della legge regionale n. 37 del 1956, che
attribuisce alla Giunta il potere di derogare temporaneamente alle
norme regolamentari vigenti e di emanare nuove disposizioni per la
disciplina della pesca (in ordine "alla distanza dalla costa, alle
modalità d'impiego, ai tempi ed agli strumenti..., qualora per
particolari circostanze locali tali deroghe o nuove norme temporanee
possano far realizzare un aumento produttivo in una zona senza che ciò
porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di altri mestieri
ivi esercitati"), la stessa formulazione di esso - prosegue l'ordinanza
di rimessione - renderebbe evidente che il Consiglio regionale ha
delegificato una buona parte della disciplina in questione, senza
peraltro fissare alcun criterio direttivo o limitativo della prevista
funzione regolamentare. Pertanto, anche la seconda delle norme
impugnate andrebbe considerata in contrasto con l'art. 27 dello Statuto
speciale.
2. - In rappresentanza della Regione Sardegna, è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo nel senso della non
fondatezza.
L'Avvocatura fa notare che l'art. 4 del d.P.R. n. 327 del 1950
distingue tra le norme destinate all'integrazione ed all'attuazione di
leggi dello Stato, da emanarsi con legge regionale, ed i regolamenti
per l'esecuzione di leggi locali, da approvarsi con deliberazione della
Giunta. Tale distinzione non sarebbe esclusiva dell'ordinamento sardo,
potendosi rinvenire anche nell'art. 12, ultimo comma, dello Statuto
della Regione siciliana, negli artt. 6 e 46 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, negli artt. 44 e 45 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige, negli artt. 8 e 32 lett. g) dello Statuto del
Veneto, nell'art. 51 dello Statuto delle Marche e negli artt. 7, nn. 1
e 2, e 51 dello Statuto dell'Emilia-Romagna. La distinzione stessa
dovrebbe dirsi comunque conforme agli artt. 27 dello Statuto sardo e
121 della Costituzione, giacché le funzioni regolamentari riservate da
quest'ultimo articolo al Consiglio regionale riguarderebbero la sola
attuazione delle leggi dello Stato previste dall'art. 117, ultimo
comma, della Costituzione medesima, come pure dall'art. 5 dello Statuto
in esame. E ciò sia per ragioni di ordine testuale, dato che l'art.
121 Cost. si riferisce alle funzioni "attribuite" alle Regioni, sia per
motivi di ordine logico: non sarebbe infatti individuabile la ratio
della diversa disciplina stabilita per la Sardegna rispetto alle altre
Regioni a statuto speciale, né sarebbe razionale l'esercizio della
funzione regolamentare da parte dello stesso organo cui spetta la
funzione legislativa.
Quanto all'art. 2 n. 3 dell'impugnata legge regionale, in
applicazione del quale la Giunta ha emanato il decreto 27 ottobre 1976,
n. 289, l'Avvocatura osserva che la materia della pesca è disciplinata
dalla legge nazionale 14 luglio 1965, n. 963, e dal relativo
regolamento di esecuzione emanato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639,
che si applicano anche in Sardegna, finché la Regione non avrà
esercitato la potestà normativa attribuitale dall'art. 3, lett. i),
dello Statuto (il che non sarebbe avvenuto in virtù della predetta
legge n. 37 del 1956, che avrebbe soltanto individuato gli organi
competenti all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
pesca). Il potere regolamentare attribuito alla Giunta non potrebbe
quindi ritenersi illimitato, trovando nella legge dello Stato i
medesimi criteri direttivi e limitativi ai quali sottostanno i
regolamenti statali, cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori
limitazioni poste con la legge regionale.
3. - Per altro, nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione in esame,
dal momento che la funzione esercitata dalla Giunta regionale mediante
il provvedimento impugnato innanzi al T.A.R. non avrebbe natura
sostanzialmente regolamentare. Considerato in diritto :
1. - La questione che la Corte è chiamata a risolvere interessa -
del pari - una norma legislativa regionale della Sardegna ed una norma
statale per l'attuazione dello Statuto speciale di quella Regione.
Da un lato, cioè, il T.A.R. per la Sardegna impugna l'art. 2 n. 3
della legge locale 7 marzo 1956, n. 37 (attributivo all'Amministrazione
regionale della potestà di "derogare temporaneamente a norme
regolamentari vigenti od attuare nuove norme con deliberazione della
Giunta..., relativamente alla distanza dalla costa, alle modalità
d'impiego, ai tempi ed agli strumenti di pesca..."), sul quale si basa
il decreto che forma l'oggetto del ricorso proposto al Tribunale
stesso. D'altro lato il T.A.R. osserva che a fondamento di tale
decreto, come pure della contestata norma legislativa regionale, si
pone altresì l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 19 maggio 1950, n.
327, concernente appunto l'attuazione dello Statuto speciale per la
Sardegna (ai sensi del quale "i regolamenti di esecuzione delle leggi
regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale...");
ed è a questo titolo che anche la seconda delle dette norme viene
coinvolta nell'impugnazione. In entrambi i casi, infatti, il giudice a
quo ravvisa un patente contrasto con la previsione dell'art. 27 dello
Statuto speciale, che invece riserva al Consiglio regionale non
soltanto le funzioni legislative ma anche le funzioni regolamentari
attribuite alla Regione.
Posta in questi termini, l'impugnativa è ammissibile, malgrado
l'eccezione adombrata nella pubblica udienza dall'Avvocatura dello
Stato. Per varie ragioni, la Corte non può condividere l'assunto che
l'art. 2 n. 3 della legge regionale n. 37 del 1956 non riguardi
l'esercizio di funzioni regolamentari e che il decreto n. 289 del 1976,
conseguentemente emanato dal Presidente della Giunta regionale, non
abbia comunque la sostanza di un regolamento. In primo luogo, il citato
art. 2 n. 3 precisa, nel medesimo contesto, che spetta alla Giunta
regionale sia derogare temporaneamente alle norme regolamentari vigenti
in materia di pesca, sia deliberare "nuove norme" evidentemente dotate
a loro volta di natura regolamentare; ed anche la parte finale della
disposizione in esame affianca ed unifica, letteralmente, "tali deroghe
o nuove norme temporanee". In secondo luogo, il T.A.R. per la Sardegna
non dubita che, nella specie, si tratti precisamente d'un regolamento;
e questa premessa dell'ordinanza di rimessione risulta avvalorata dalla
circostanza che il decreto presidenziale n. 289 del 1976 s'intitola -
fra l'altro - alla "disciplina regionale" della pesca subacquea e
sportiva (mentre, nel preambolo del decreto stesso, si afferma
espressamente che le "materie" già considerate dalle norme
regolamentari dello Stato in tema di pesca marittima "sono disciplinate
dalle seguenti norme").
2. - Nel merito, l'impugnativa dev'essere accolta.
Non convincono, infatti, le obiezioni dell'Avvocatura dello Stato,
per cui le funzioni regolamentari spettanti al Consiglio regionale, in
base all'art. 27 dello Statuto speciale, si risolverebbero in quelle
destinate all'integrazione ed all'attuazione di leggi statali, ai sensi
dell'art. 5 dello Statuto medesimo; mentre i regolamenti di esecuzione
delle leggi regionali non potrebbero non ricadere nella competenza
della Giunta, secondo il principio di separazione dei poteri. In
realtà, quella stessa dottrina che ha difeso la legittimità
dell'impugnata norma di attuazione statutaria sostiene che la
normazione prevista dal citato art. 5 rappresenti il frutto di un terzo
tipo di potestà legislativa regionale; ed in questo senso dispone
espressamente l'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 327 del 1950, dove
appunto si precisa che "le norme per l'integrazione e l'attuazione di
leggi della Repubblica, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto
speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale". Così
stando le cose, tuttavia, ne deriva che le sole funzioni regolamentari
esercitabili da parte della Giunta sono quelle basate sulle
disposizioni legislative regionali: con il che si dimostra evidente ed
insanabile il contrasto fra la disciplina in discussione e l'art. 27
dello Statuto.
Del resto, non è casuale che l'art. 27 riproduca quasi
puntualmente l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, nella parte
in cui si riserva al Consiglio regionale - senza distinzioni di sorta -
l'esercizio delle "potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione". Con quel fondamento, gli Statuti delle Regioni ordinarie sono
univocamente concordi nel senso di consentire al solo Consiglio
l'adozione di regolamenti. Così, nell'art. 8 dello Statuto del Veneto
si afferma che "il Consiglio regionale... esercita tutte le potestà
legislative e regolamentari attribuite alla Regione"; nell'art. 7,
quarto comma n. 1, dello Statuto dell'Emilia-Romagna si prescrive che
"spetta in ogni caso al Consiglio adottare le norme legislative e
regolamentari necessarie al perseguimento delle finalità indicate
all'art. 3" (mentre il medesimo art. 7, quarto comma n. 2, detta
un'apposita e distinta disposizione per chiarire che spetta ancora al
Consiglio "deliberare, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della
Costituzione, le norme per la attuazione delle leggi della
Repubblica..."); e nell'art. 51, primo comma, dello Statuto delle
Marche - per limitarsi a citare i soli disposti ricordati dall'atto di
intervento dell'Avvocatura dello Stato - si puntualizza che "i
regolamenti regionali e quelli contenenti le norme di attuazione di
leggi della Repubblica, previsti dal secondo comma dell'art. 117 della
Costituzione e da singole leggi statali, sono emanati con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro
approvazione da parte del Consiglio regionale...".
Né si può dire che la Sardegna rimanga in tal senso isolata da
tutte le restanti Regioni differenziate. Al contrario, l'esame degli
altri Statuti speciali dimostra con chiarezza che, per consentire alla
Giunta l'esercizio della potestà regolamentare, si è ritenuto
necessario disporlo espressamente: come si evince dall'art. 12, terzo
comma, dello Statuto siciliano, dall'art. 46 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, dagli artt. 44 n. 1 e 54 nn. 1 e 2 del vigente Statuto
per il Trentino-Alto Adige. Sul fronte opposto si collocano, invece,
sia la Sardegna, visto il citato art. 27 St., sia la Valle d'Aosta,
dato l'art. 26 del rispettivo Statuto. Ed i lavori preparatori dello
Statuto sardo confermano, comunque, che l'art. 27 trova la sua origine
in una consapevole e deliberata opzione dell'Assemblea Costituente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nella parte in cui si prevede
che i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali siano approvati
con deliberazione della Giunta regionale, e dell'art. 2 n. 3 della
legge regionale della Sardegna 7 marzo 1956, n. 37.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte