Corte costituzionale

Ordinanza n. 371/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 60legge 56/1979
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 60 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto") e dell'articolo unico della legge

7 febbraio 1979 n. 56 ("Norme per il pagamento dell'imposta sul

valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente

dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori

agricoli-allevatori"); promossi con n. 4 ordinanze emesse il 30

novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza,

iscritte rispettivamente ai nn. 222, 223, 224 e 225 del registro

ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 113- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di quattro giudizi concernenti i ricorsi

proposti dalla Società Cooperativa agricola "La Nostrana" a r.l.

avverso gli avvisi di rettifica dell'Ufficio IVA di Potenza relativi

alle dichiarazioni annuali degli anni 1979/1982, la Commissione

tributaria di primo grado di Potenza ha sollevato, con quattro

ordinanze di identico contenuto, questioni di legittimità

costituzionale;

a) dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e

dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1979, n. 56, in

riferimento all'art. 45 Cost.;

b) dell'art. 60 dello stesso d.P.R. n. 633/72, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme indicate sub a)

violerebbero l'art. 45 Cost., in quanto, non prevedendo la

concessione alle cooperative di produttori agricoli dell'agevolazione

di usufruire del regime forfettario nella commercializzazione diretta

degli animali macellati, costituirebbero un indubbio ostacolo alla

nascita e allo sviluppo di società cooperative; la norma indicata

sub b) - secondo la quale, se il contribuente propone ricorso contro

l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta

deve essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato

dall'ufficio entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di

accertamento - violerebbe a sua volta gli artt. 24 e 113 Cost., in

quanto il diritto di difesa non potrebbe essere condizionato da alcun

peso, nonché l'art. 3, in quanto, in presenza di condizioni fiscali

uguali, solo il contribuente con possibilità economiche adeguate

potrebbe impugnare l'accertamento (è richiamata la sentenza n. 21

del 1961 sul solve et repete);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per

l'inammissibilità o l'infondatezza della prima questione e per la

manifesta infondatezza della seconda;

Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni, vanno

riuniti e congiuntamente decisi;

che, quanto alla prima questione, l'art. 34 censurato prevede

uno speciale regime semplificato per le cessioni di determinati

prodotti agricoli e ittici (compresi nella prima parte della Tabella

A allegata al decreto) effettuate da produttori agricoli anche

associati in cooperative e consorzi; mentre l'articolo unico della

legge n. 56 del 1979 contempla una eccezionale disciplina transitoria

non applicabile al caso di specie;

che il giudice a quo chiede alla Corte di estendere lo speciale

regime suindicato all'attività, svolta da cooperativa, di

commercializzazione di carni macellate, prodotti non compresi nella

prima parte della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/72;

che al riguardo va rilevato che non spetta alla Corte, bensì

rientra nella discrezionalità del legislatore valutare quali

attività e non altre possano rivelarsi maggiormente utili ai fini

del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art.

45 Cost.;

che, quindi, la questione appare manifestamente inammissibile;

che la questione concernente l'art. 60 del d.P.R. n. 633/72 è

stata, sotto gli stessi profili, già decisa dalla Corte con

ordinanza n. 176 del 1985 nel senso della manifesta infondatezza,

sulla base della considerazione che la norma censurata non pone

alcuna condizione di procedibilità all'azione giudiziaria, ma

costituisce espressione del principio della normale esecutorietà dei

provvedimenti amministrativi;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e

dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1979, n. 56, in

riferimento all'art. 45 Cost.;

b) manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; questioni entrambe

sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte