Sentenza n. 371/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 1655/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina
dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura"),
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Pretore di
Perugia, iscritte ai nn. 693 e 694 del registro ordinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Produttori
Tabacco Alto Tevere, della s.r.l. Azienda Agraria Biagini e
dell'I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto La Cooperativa Produttori Tabacchi Alto Tevere era dall'I.N.A.I.L.
convenuta in giudizio dinanzi al Pretore di Perugia per sentir
dichiarare il suo obbligo di assicurare contro gli infortuni e le
malattie professionali i suoi impiegati dipendenti, adibiti anche a
mansioni manuali.
La stessa sollevava eccezione di legittimità costituzionale delle
relative norme perché, dalla loro applicazione, derivava un doppio
onere contributivo essendo i detti impiegati contemporaneamente
iscritti anche all'E.N.P.A.I.A.
Il Pretore, in accoglimento dell'eccezione, ritenendola non
manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, sollevava
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 9, secondo comma, legge 29 novembre 1962 n. 1655
nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa
assistenza degli impiegati agricoli e forestali del 1° febbraio 1947,
siccome prevede un doppio obbligo assicurativo;
b) dello stesso art. 9 nella parte in cui non prevede una
riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore
dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio già coperta
dall'I.N.A.I.L. Considerato in diritto La Corte rileva che, in riferimento all'art. 3 Cost., risulta
censurato l'art. 9, secondo comma, della legge n. 1655 del 1962,
interpretato nel senso che resterebbe applicabile l'art. 4 del
Regolamento del 1° febbraio 1947 della Cassa assistenza degli
impiegati agricoli e forestali, con la conseguente imposizione di un
doppio obbligo assicurativo e contributivo dei dipendenti che
svolgono anche mansioni manuali, sia presso l'I.N.A.I.L. che presso
l'E.N.P.A.I.A. e della impossibilità, per i datori di lavoro, di
detrarre dai contributi da versare all'E.N.P.A.I.A. quelli versati
all'I.N.A.I.L.
La questione non è fondata.
Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di
cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione,
E.N.P.A.I.A. ed I.N.A.I.L., operano su un piano diverso e coprono
rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della
contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano
recepito le norme dei contratti collettivi corporativi,
l'assicurazione presso il primo ente è diretta a coprire i soli
infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e
impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti
dalla garanzia dell'I.N.A.I.L., tenuto conto che questa ultima, anche
nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è
limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o
sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole
esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attività
meramente burocratiche.
Pertanto, non sussistendo la lamentata doppia contribuzione, la
questione sollevata non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte