Sentenza n. 371/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/10/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1993 dalla Corte
di Cassazione sul ricorso proposto da Leonardi Francesco contro il
Prefetto pro-tempore di Messina, iscritta al n. 186 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, investita del ricorso di Leonardi
Francesco avverso la sentenza n. 447/91 del Pretore di Messina, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo
privo della carta di circolazione, anche nell'ipotesi in cui esso sia
già immatricolato.
L'immatricolazione viene disposta dall'ispettorato della
motorizzazione civile ( ex art. 58 del codice della strada, approvato
con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ora abrogato) quando il veicolo
risulti idoneo alla circolazione. Ora, l'art. 21, terzo comma, della
legge n. 689 prevede in ogni caso la confisca del veicolo che circoli
senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione; ma la
confisca appare irragionevole quando il veicolo, secondo
l'accertamento effettuato dall'amministrazione competente, sia in
possesso di tutti i requisiti per esser posto in circolazione.
La questione sarebbe rilevante perché, se fondata, dovrebbe
essere accolta l'opposizione proposta dal Leonardi per l'annullamento
della confisca; nessuna incidenza ha, poi, su questo punto il nuovo
codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che
non ha efficacia retroattiva (artt. 233-240). In tema di sanzioni
amministrative, è comunque irrilevante, in generale, il
sopravvenire, rispetto alla data della commessa violazione, di una
legge più favorevole (Cass., 14 novembre 1992, n. 12240).
Il giudice a quo riconosce che questa Corte ha ritenuto
inammissibile, con sent. n. 14 del 1986, la questione di legittimità
di detta norma, sollevata sulla base del rilievo che la confisca non
è limitata ai veicoli privi dei requisiti necessari per il rilascio
della carta di circolazione. In tale sentenza, la Corte ha affermato
che insuperabili ostacoli all'esame della questione, nel merito,
vengono dall'esigenza di una trasformazione della disciplina
legislativa, che certo è riservata alla discrezionalità del
legislatore. Mentre nel caso in esame, proprio l'applicazione della
disciplina della circolazione stradale dà la certezza che il veicolo
è idoneo alla circolazione, essendo stato immatricolato dalla
motorizzazione civile. Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione
ripropone, con riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 21, terzo comma,
della legge n. 689 del 1981, che era stata dichiarata inammissibile
da questa Corte, in ragione della pluralità di scelte discrezionali
riservate al legislatore, con la sent. n. 14 del 1986, e poi con le
conformi ordinanze di manifesta inammissibilità nn. 242 e 142 del
1987, 290 e 148 del 1986.
Allora, i giudici a quibus lamentavano l'applicazione obbligatoria
della confisca anche ai veicoli "in possesso dei requisiti idonei al
rilascio della carta di circolazione"; e la Corte osservava che
nell'ipotesi di accoglimento sarebbe stata necessaria una nuova
normativa "preordinata a verificare anche l'idoneità del veicolo al
rilascio della carta di circolazione". Una disciplina di tal genere -
rilevava il collegio - "si presta a scelte non necessariamente
univoche né comunque prive di margini di discrezionalità". Di qui,
l'inammissibilità della questione.
La presente ordinanza sottolinea che, nel caso in esame,
l'applicazione della disciplina sulla circolazione stradale fornisce
la certezza che il veicolo è idoneo alla circolazione, secondo
l'accertamento compiuto dall'ispettorato della motorizzazione civile
al momento dell'immatricolazione. Dal che conseguirebbe
l'irragionevolezza, ex art. 3, primo comma, della Costituzione,
dell'obbligatoria confisca.
2. - La questione, nei termini ora prospettati, è fondata.
Come osserva la Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione,
la normativa introdotta dal d.P.R. n. 393 del 1959 demanda
all'ispettorato della motorizzazione civile l'accertamento
sull'idoneità del veicolo a esser posto in circolazione:
l'immatricolazione è infatti disposta dall'ispettorato anzidetto
solo quando il veicolo abbia tutti i requisiti previsti dalla
normativa vigente.
Ora, il mancato possesso della carta di circolazione, contestato
al proprietario, non appare adeguato presupposto per l'applicazione
necessaria di una sanzione grave qual è la confisca, con evidente
lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3,
primo comma, della Costituzione. Né sussiste il rischio che sia leso
l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore ordinario,
vista la precisa formulazione della questione.
Va d'altronde ricordato, in via più generale, come questa Corte
abbia censurato la previsione dell'obbligatoria confisca in ipotesi
che si rivelavano obiettivamente ingiuste e irrazionali (sentt. nn.
259 del 1976 e 229 del 1974). E questo indirizzo va qui ribadito,
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede la
confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già
immatricolato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta
di circolazione, anche se già immatricolato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte