Sentenza n. 373/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 9/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1989 dal Pretore di Pavia nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Battezzi Giuseppe ed altra e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Grosseto
nel procedimento civile vertente tra Giomarelli Leonetto e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di
pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a lui corrisposta dal Fondo speciale per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Pavia, rilevato che tale
integrazione era preclusa dal disposto dell'art. 1, secondo comma,
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale di detta norma in relazione all'art. 3
della Costituzione, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1989.
Rileva il giudice a quo che la persistente vigenza della norma,
malgrado la copiosa giurisprudenza costituzionale concernente casi
analoghi, crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra il
ricorrente e tutte le altre categorie che hanno beneficiato delle
decisioni in argomento.
2. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988, il Pretore di
Grosseto ha sollevato, nel corso di un giudizio concernente la
medesima materia, analoga questione. Considerato in diritto
1. - I Pretori rimettenti dubitano della legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal
Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai
titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
I due giudizi, attesa l'identità dell'oggetto, possono essere
riuniti.
2. - La questione è fondata.
La norma impugnata è stata oggetto di ben tre declaratorie di
illegittimità costituzionale, con riguardo alle ipotesi di divieto
dell'integrazione al minimo: a) della pensione d'invalidità erogata
dal Fondo de quo in caso di cumulo con pensione diretta dello Stato
(cfr. sentenza n. 102 del 1982); b) della pensione di vecchiaia
sempre a carico dello stesso Fondo in caso di contitolarità di
pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della
Regione siciliana (cfr. sentenza n. 184 del 1988); c) della pensione
di riversibilità in presenza d'invalidità a carico della stessa
gestione (cfr. sentenza n. 1144 del 1988).
La copiosa giurisprudenza della Corte sul punto ha costantemente
perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione dell'integrazione
al minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del
cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), così
rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino
all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. per una declaratoria di
non fondatezza in parte qua sentenza n. 184 del 1988).
Anche l'ipotesi in argomento è del tutto assimilabile alla
fattispecie oggetto dei precedenti giudizi, di talché la residua
operatività della norma per il caso in questione risulta chiaramente
incompatibile con il principio di eguaglianza.
L'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, va
quindi dichiarato illegittimo per quanto concerne il divieto della
integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del
Fondo speciale per i coltivatori diretti per chi sia anche titolare
di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
Rileva peraltro la Corte che la formulazione testuale della norma
è tale da vietare l'integrazione dei trattamenti corrisposti dal
Fondo in caso di cumulo con pensioni corrisposte da un lato
dall'assicurazione generale obbligatoria e dai regimi esclusivi ed
esonerativi della stessa e dall'altro dalla Gestione speciale per gli
artigiani. È chiaro perciò come nell'endiadi rappresentata da tale
espressione, vada ricompresa ogni ipotesi di trattamenti tra loro
cumulabili. Una volta ribadito il principio - che consente, negli
anzidetti limiti temporali, la cumulabilità di più integrazioni in
riferimento a trattamenti diretti ed indiretti, l'interprete deve
attenersi ad una lettura della norma che, in applicazione dell'eadem
ratio, consenta di riconoscere il diritto all'integrazione anche in
tutte le ulteriori, possibili combinazioni di trattamenti
pensionistici che, presentandosi del tutto analoghe a quelle oggetto
delle citate decisioni, altro non sono che applicazioni di un divieto
definitivamente espunto dall'ordinamento.
In particolare la Corte non può non auspicare che l'I.N.P.S., con
proprie specifiche direttive interne - ed avuto altresì riguardo
alla definizione dei giudizi pendenti - tenga conto di tale
consolidato corso giurisprudenziale, dell'ormai acquisito criterio
che ne deriva e della sua affermata, generale valenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione
diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora,
per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore
al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte