Sentenza n. 373/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo
comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze
emesse il 19 ottobre 1991 e il 27 febbraio 1992 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di Maffiotto
Franco ed altri e Barattin Dario ed altro, iscritte ai nn. 55 e 204
del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 8 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Maffiotto Franco, Biasi Valentino e Cappelli Bruno, in sede
di udienza preliminare, richiedevano il giudizio abbreviato; il P.M.
prestava il proprio consenso.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, premesso che a norma
degli artt. 441, primo comma, e 420, primo comma, del codice di
procedura penale, il giudizio deve svolgersi in camera di consiglio,
con ordinanza del 19 ottobre 1991 (R.O. n. 55 del 1992), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
pubblicità dell'udienza del giudizio abbreviato, per contrasto con
l'art. 101, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che
la giustizia è amministrata in nome del popolo.
Ha osservato che il giudizio abbreviato, come il giudizio
ordinario, si conclude con una sentenza di assoluzione o di condanna
e attribuisce al giudice una cognizione piena, che è incompatibile
con la mancanza di pubblicità dell'udienza anche alla luce della
giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentt. nn. 12 del 1971, 16
e 17 del 1981, 212 del 1986, 50 del 1989, 69 del 1991); e che il
principio della pubblicità dell'udienza non è configurabile
soltanto come garanzia a favore dell'imputato, essendo dettato anche,
ed in misura prevalente, nella considerazione del preminente
interesse pubblico all'attuazione del processo penale, avendo questo
ad oggetto l'accertamento di reati rispetto ai quali la collettività
non può rimanere indifferente.
Esso è, quindi, insieme con quello che prescrive l'obbligo della
motivazione della sentenza, uno dei mezzi dati alla collettività per
attuare il controllo sugli atti giudiziari.
Il giudice a quo ha aggiunto poi che il potere che spetta al
legislatore di apportare deroghe, per singole categorie di
procedimenti, al principio della pubblicità del giudizio, è, nel
caso del giudizio abbreviato, motivato da ragioni obiettive e
razionali.
Del resto, l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel sancire che ogni persona
ha diritto a che la sua causa sia esaminata pubblicamente e che il
giudizio debba essere pubblico, ha stabilito anche i casi in cui sono
ammesse deroghe a tale principio, individuandoli nell'interesse della
moralità, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale in una
società democratica, ovvero negli interessi dei minori, nella
protezione della vita delle parti in causa, e, comunque, di quelli in
cui il Tribunale ritenga che la pubblicità possa ledere gli
interessi della giustizia.
2. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che
la specialità del giudizio abbreviato sta proprio nell'evitare il
dibattimento grazie ad un giudizio allo stato degli atti che, proprio
perché tale, non richiede quell'attività di dialettica probatoria
che caratterizza le udienze dibattimentali. Appare, pertanto,
coerente la scelta del legislatore, laddove l'opzione per il rito
camerale sottende un modello processuale che, per struttura e per
funzioni, si diversifica ampiamente da quello che caratterizza il
dibattimento.
3. - La medesima questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino con ordinanza del
27 febbraio 1992 (R.O. n. 204 del 1992) nel corso della udienza di
giudizio abbreviato a carico di Barattin Dario e Brusa Mauro.
In questo secondo caso la norma di cui all'art. 441, primo comma,
codice di procedura penale, è stata censurata in riferimento, oltre
che all'art. 101, primo comma, anche all'art. 76 della Costituzione,
sotto il profilo dell'eccesso di delega.
Il giudice a quo ha rilevato, in aggiunta a quanto detto
precedentemente, che l'art. 2, primo comma, della legge 16 febbraio
1987, n. 81, di delega al Governo per la emanazione del nuovo codice
di procedura penale, prevede espressamente che il codice deve attuare
i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle
convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai
diritti della persona e al processo penale, tra cui è compresa la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con
legge n. 848 del 1955, e propriamente l'art. 6 che contiene quei
principi già richiamati.
Il giudice remittente ha poi specificato che le deroghe non
comprendono le ipotesi dell'accordo delle parti e della definizione
del processo allo stato degli atti, che caratterizzano il giudizio
abbreviato; che il consenso dell'imputato non vale ad escludere la
violazione del diritto della persona ad un processo pubblico (ord. n.
251 del 1991), né vale rinuncia alla pubblicità del processo ma
solo al rito ordinario.
4. - Anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la infondatezza della questione per le
stesse argomentazioni già svolte in ordine al precedente giudizio. Considerato in diritto
1. - I due giudizi, siccome prospettano identica questione, devono
essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - La Corte deve verificare se l'art. 441, primo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
pubblicità del giudizio abbreviato, contrasti:
1) con l'art. 101 della Costituzione in quanto: a) pur
trattandosi di un giudizio a cognizione piena, è leso il principio
della pubblicità del dibattimento posto a tutela dell'imputato e
dell'interesse pubblico all'attuazione del processo penale, il quale
è diretto all'accertamento di reati rispetto ai quali la
collettività non può rimanere indifferente, ma deve esercitare un
certo controllo; b) la deroga al principio della pubblicità del
giudizio non è motivata da ragioni obiettive e razionali richieste
anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
2) con l'art. 76 della Costituzione, perché è violato l'art.
2, primo comma, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega al
Governo per l'emanazione del codice di procedura penale, il quale ha
espressamente previsto l'attuazione dei principi della Costituzione e
l'adeguamento alle clausole delle convenzioni internazionali, tra le
quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 14 novembre 1950, ratificata con legge n. 848 del
1955, il cui art. 6 sancisce il diritto di ciascun uomo a essere
sottoposto a un giudizio pubblico, salvo alcune deroghe tra le quali
non sono annoverate le ragioni che hanno determinato il giudizio
abbreviato, e ciò anche perché il consenso prestato dall'imputato
vale come rinuncia al rito ordinario ma non alla pubblicità del
dibattimento.
3. - La questione è inammissibile.
Si è già dichiarata (sent. n. 69 del 1991) la inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle
disposizioni transitorie del codice di procedura penale, il quale,
nel prevedere il rito abbreviato anche per i processi istruiti
secondo le norme dell'abrogato codice di procedura penale e per i
quali vi era il rinvio al dibattimento, ha stabilito che il processo
si svolgesse in camera di consiglio senza il pubblico dibattimento. I
principi affermati in quella occasione trovano puntuale applicazione
anche per la decisione della questione in esame.
3.1. - La pubblicità del giudizio, specie di quello penale,
costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico,
fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa
l'amministrazione della giustizia, specie quella penale, che, secondo
l'art. 101, primo comma, della Costituzione, è amministrata in nome
del popolo.
L'esigenza della garanzia della pubblicità del giudizio è
maggiormente avvertita nei processi penali per la qualità dei
valori, degli interessi e dei beni da proteggere, nonché per i
riflessi sociali della violazione delle norme penali in una con
l'interesse dello Stato a ripristinare l'ordine violato.
Inoltre, la validità del principio in esame è consacrata in vari
atti internazionali già più volte menzionati ed elencati nelle
numerose altre sentenze (sentt. nn. 69 del 1991, 50 del 1989, 212 del
1986), che hanno deciso questioni nelle quali era invocata la sua
applicazione. Il legislatore penale è vincolato al rispetto di dette
convenzioni in base all'art. 2, primo comma, della legge di delega n.
81 del 1987.
Tra i detti atti ha particolare rilievo la Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 848 del 1955, che
all'art. 6 consacra l'applicazione del principio della pubblicità
nel processo penale, specie nell'interesse dell'imputato, anche se ad
esso è possibile derogare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico
e moralità, nonché nell'interesse del minore e, comunque, per
giuste esigenze da valutarsi dal giudice.
Tuttavia, la giusta considerazione, la valutazione ed il
bilanciamento dei vari interessi in gioco rientrano nella
discrezionalità del legislatore.
Essi riguardano da un verso l'imputato, a favore del quale è
posto il principio di cui trattasi, e il processo in quanto la
pubblicità dà garanzia di imparzialità ed obiettività perché si
svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica; e, dall'altro, il
rito di cui si discute, il quale consente una certa celerità di
giudizio e una certa riservatezza perché pone l'imputato al riparo
da indiscrezioni che possono ledere la sua figura di uomo.
Devono anche considerarsi gli interessi della collettività scossa
dall'allarme che suscita la commissione dei reati, specie se gravi, e
l'interesse alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo
svolgimento dei processi penali, specie di quelli che riguardano
alcuni tipi di reati che maggiormente colpiscono l'ordinata
convivenza civile.
La questione, però, si presta ad una varietà di soluzioni, specie in rapporto al tempo ed all'oggetto del processo, sicché questa
Corte non può effettuare una scelta di merito la quale spetta,
invece, al legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, della
Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte