Sentenza n. 373/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,
del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285), promosso dal pretore di Cremona con due ordinanze
emesse il 4 gennaio 1996; dal giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Cremona con ordinanza emessa il 20
ottobre 1995; dal pretore di Cremona con ordinanze emesse il 15
dicembre 1995, il 28 e il 26 febbraio 1996; rispettivamente iscritte
ai nn. 176, 177, 194, 207, 482, 488 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11 e 22,
prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 4 gennaio 1996 (reg. ord. n. 176 del
1996) nel corso di un procedimento penale per la contravvenzione -
prevista dall'art. 176, commi 1, lettera a), e 19, del codice della
strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) -
di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o
sugli svincoli delle autostrade, il pretore di Cremona ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del comma 22 dello stesso art. 176, nella
parte in cui prevede che la sanzioneamministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida non possa essere irrogata per un
periodo di tempo inferiore a sei mesi, anche quando non sussista
alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione, in caso di
violazioni di altre norme della circolazione, commesse negli stessi
spazi, dalle quali derivino danni alle persone (lesioni personali
colpose o omicidio colposo), è applicata per un periodo inferiore
(art. 222 del codice della strada).
Il pretore di Cremona osserva che la norma denunciata tende a
garantire condizioni di sicurezza nella circolazione sulle autostrade
e nei luoghi ad esse assimilati, vietando agli utenti comportamenti
pericolosi, tali da determinare grave turbamento della circolazione,
giacché gli altri utenti che percorrono strade con direzione
obbligatoriamente orientata contano su di un assetto di marcia
conforme a quanto le norme della circolazione impongono.
Il giudice rimettente, nel rilevare che la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida reprime, in
questi casi, con maggiore efficacia della pena principale (arresto e
ammenda) lo scorretto esercizio della circolazione, ritiene tuttavia
eccessiva la durata minima della sospensione della patente, stabilita
dalla norma denunciata in sei mesi. Questa misura sarebbe palesemente
arbitraria, giacché per condotte in contrasto con altre norme della
circolazione che determinano la lesione di beni di rango
costituzionale, quali la salute o la vita della persona, la durata
della stessa sanzione è contenuta in periodi più brevi (minimo
quindici giorni, nel caso di lesione personale colposa lieve, due
mesi per omicidio colposo). Questo differente trattamento
sanzionatorio non sarebbe riconducibile ad alcun criterio
giustificativo e determinerebbe non solo un'evidente disparità di
trattamento, ma anche una intrinseca irrazionalità della norma
denunciata.
Il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale nel giudizio che è chiamato ad emettere,
rilevando che l'imputato potrebbe ottenere la sospensione della
patente di guida per una durata minore, se trovasse applicazione la
misura della sanzione prevista dall'art. 222 del codice della strada
(indicato quale termine di comparazione) per reati considerati più
gravi.
2. - Identiche questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate dallo stesso pretore di Cremona, nel corso di altrettanti
procedimenti penali per contravvenzioni al divieto di inversione del
senso di marcia nelle autostrade, con ordinanze emesse il 4 gennaio
1996 (reg. ord. n. 177 del 1996), il 28 febbraio 1996 (reg. ord. n.
482 del 1996) ed il 26 febbraio 1996 (reg. ord. n. 488 del 1996), e
dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Cremona con ordinanza emessa il 20 ottobre 1995
(reg. ord. n. 194 del 1996).
3. - Nel corso di un procedimento civile di opposizione al
provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida, il
pretore di Cremona, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 (reg.
ord. n. 207 del 1996), ha sollevato analoga questione di legittimità
costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada,
sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
4. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la non fondatezza delle questioni.
L'Avvocatura ritiene che le ordinanze di rimessione non tengano in
adeguata considerazione le finalità di prevenzione e dissuasione
proprie della norma denunciata, che prevede la sospensione della
patente di guida per un periodo di tempo giustificato dall'enorme
rischio potenziale determinato dai comportamenti sanzionati.
Ad avviso dell'Avvocatura, la scelta del legislatore non
determinerebbe alcuna irragionevole disparità di trattamento
sanzionatorio. La sospensione della patente conseguente al reato di
lesioni colpose non potrebbe, da sola, ritenersi un deterrente
specificamente diretto ad evitare violazioni di norme di
comportamento, essendo conseguente non già direttamente alle
violazioni di tali norme bensì agli ulteriori effetti dannosi,
cumulandosi con le eventuali sanzioni amministrative accessorie
previste per tali violazioni. Al contrario, la grave sanzione
accessoria prevista dall'art. 176 del codice della strada è diretta
a costituire un sicuro deterrente al compimento di una manovra, che
è giustamente considerata dal legislatore come fonte potenziale di
gravissimi rischi.
In prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura ha
depositato una memoria per ribadire le deduzioni già svolte
nell'atto di intervento, sottolineando che, nel caso di inversione
del senso di marcia sulle autostrade, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida ha un carattere
centrale, mentre nelle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni
personali la legge assegna un ruolo preminente alla sanzione penale,
anche per la funzione di prevenzione generale. Considerato in diritto
1. - I dubbi di legittimità costituzionale investono l'art. 176,
comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285), che stabilisce la sospensione della patente
di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi come sanzione
amministrativa accessoria alla contravvenzione di inversione del
senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle
autostrade (art. 176, commi 1, lettera a), e 19). La disposizione
denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sia
per disparità di trattamento che per irragionevolezza intrinseca,
giacché chi effettua l'inversione di marcia, anche senza determinare
alcun pericolo effettivo, subirebbe la sospensione della patente per
un periodo sproporzionatamente maggiore di quello previsto per chi
negli stessi spazi, violando altre norme della circolazione, offende
l'integrità fisica o la vita delle persone (art. 222 codice della
strada).
2. - Le ordinanze di rimessione prospettano questioni identiche,
investendo la medesima disposizione legislativa con riferimento allo
stesso parametro costituzionale. I relativi giudizi possono essere,
pertanto, riuniti per essere decisi congiuntamente.
3. - Anzitutto deve essere dichiarata l'inammissibilità della
questione sollevata dal pretore di Cremona con l'ordinanza emessa il
15 dicembre 1995 (reg. ord. n. 207 del 1996). Difatti il giudice
rimettente, senza neppure descrivere i termini della controversia
sottoposta al suo esame, non motiva in alcun modo la rilevanza della
soluzione del dubbio di legittimità costituzionale per il giudizio
che egli è chiamato ad emettere, né rende esplicite le ragioni che
lo portano a dubitare della costituzionalità della norma denunciata
(si veda, da ultimo, sentenza n. 79 del 1996).
4. - Nel merito, la questione è infondata.
La violazione dell'art. 3 della Costituzione è prospettata sia per
irragionevolezza intrinseca della norma denunciata che per disparità
di trattamento di situazioni considerate analoghe.
Ma anche l'irragionevolezza intrinseca assume, nella prospettazione
che ne è data, carattere relativo, giacché essa sarebbe resa
manifesta dall'arbitraria sproporzione della sanzione prevista con
riferimento ad una situazione di pericolo presunto, considerata meno
grave rispetto alla situazione, indicata anche come termine di
paragone della disparità di trattamento, di danno causato con
l'inosservanza di altre norme della circolazione.
Non è, dunque, posta in discussione la ragionevolezza in assoluto
della misura sanzionatoria stabilita dalla norma denunciata, sicché
lo scrutinio di legittimità costituzionale si circoscrive in una
valutazione di relazione, vale a dire si esaurisce nell'apprezzamento
della giustificatezza o meno della diversa durata, denunciata come
sperequata, della sospensione della patente prevista nei due casi.
5. - La sospensione della patente di guida, prevista specificamente
dall'art. 176, comma 22, del codice della strada, sanziona una
condotta considerata, a ragione, idonea a determinare una situazione
di gravissimo pericolo: la sanzione amministrativa è necessariamente
connessa all'accertamento di quella particolare contravvenzione ed
alle sanzioni, detentiva e pecuniaria, previste dal comma 19 dello
stesso articolo.
La sospensione della patente è anche prevista, ma in via generale,
per le violazioni di altre norme dello stesso codice quando dal fatto
derivi un danno alla persona ed in ragione di questo; sicché, in
questi casi, la sanzione amministrativa si configura come accessoria
ai reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo,
qualificati da una condotta contrastante con una regola della
circolazione stabilita dallo stesso codice.
In entrambi i casi, il trattamento sanzionatorio non si esprime
nella sola sospensione della patente. Anzi questa, caratterizzata
dall'essere accessoria all'accertamento di un reato, si combina con
il trattamento penale e si cumula con questo nel determinare il
complesso delle sanzioni da irrogare in ciascun caso di violazione
della legge.
Se non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate
dal legislatore né stabilire quantificazioni sanzionatorie (sentenze
n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995), tuttavia è compito della Corte
verificare se l'uso della discrezionalità legislativa, anche in
questo settore, rispetti il limite della ragionevolezza, anche nel
raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi (sentenza n. 341 del
1994).
Ma tale raffronto non può essere effettuato, come prefigura invece
il giudice rimettente, separatamente per uno solo degli elementi
sanzionatori previsti per i diversi reati posti in comparazione; al
contrario, si deve tener conto della disciplina sanzionatoria
complessiva quando, appunto, una molteplicità di sanzioni, sia pure
di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente.
Non è dunque possibile fondare un giudizio di disparità di
trattamento o di irragionevolezza avendo a riferimento l'asserita
sproporzione delle sole sanzioni amministrative accessorie, senza
considerare in alcun modo le pene alle quali esse accedono nel
delineare il trattamento sanzionatorio complessivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della
strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Cremona con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, iscritta al n.
207 reg. ord. del 1996;
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 176, secondo comma, del codice della strada, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Cremona e
dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Cremona con le altre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte