Corte costituzionale

Ordinanza n. 373/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15

maggio 1997 dalla Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 617 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che la Corte di appello di Roma, chiamata a decidere sulla

richiesta di rinvio del procedimento in camera di consiglio

instaurato a séguito di gravame avverso una sentenza pronunciata in

esito a giudizio abbreviato - rinvio richiesto dal difensore

dell'imputato che aveva dichiarato di aderire all'astensione degli

avvocati dalle udienze - premesso che l'adesione all'astensione dalle

udienze costituisce un legittimo impedimento del difensore rilevante

a norma dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, ma

che, celebrandosi il procedimento in camera di consiglio, ai sensi

degli art. 443, comma 4, e 599 del codice di procedura penale, l'art.

486, comma 5, non può trovare applicazione, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, ed

all'art. 2, numero 93, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

questione di legittimità dell'art. 599, comma 2, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede il rinvio

dell'udienza camerale ovvero la nomina di un difensore in

sostituzione di quello non comparso nel caso di legittimo impedimento

del difensore dell'imputato";

che ad essere chiamato in causa è, per primo, l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, in quanto le norme che regolamentano la

partecipazione del difensore nel giudizio camerale, svuoterebbero il

diritto di difesa in caso di legittimo impedimento del difensore che,

non provocando il rinvio del processo, rende impossibile

l'applicazione di quella normativa che consente comunque al difensore

di comparire nel procedimento in camera di consiglio (art. 127, comma

3, del codice di procedura penale), tanto da determinare

l'impossibilità di effettivo espletamento della difesa tecnica; una

situazione resa ancor più grave ove l'imputato sia assistito da un

difensore di fiducia, non essendo prevista la nomina di un difensore

in sua sostituzione, come è invece contemplato dall'art. 420, comma

3, del codice di procedura penale per il caso di legittimo

impedimento del difensore all'udienza preliminare;

che l'art. 3 della Costituzione sarebbe vulnerato, per il diverso

trattamento, in caso di legittimo impedimento del difensore

nell'udienza preliminare entro la quale si colloca, di norma, il

giudizio abbreviato, operando, oltre tutto, l'art. 441 del codice di

procedura penale un espresso rinvio proprio alle disposizioni

previste per tale udienza; una diversità irragionevole in quanto,

mentre l'udienza preliminare è destinata a concludersi in ogni caso

(salvo che si pervenga all'accesso ai riti alternativi) con una

decisione di tipo processuale, il giudizio camerale di appello incide

sul merito dell'accusa pervenendo comunque alla definizione del

processo;

che, infine, la norma denunciata contrasterebbe con l'art. 2,

numero 93, della legge-delega (e, dunque, con l'art. 76 della

Costituzione, entrambi non richiamati nel dispositivo e la norma

costituzionale neppure nella motivazione), il quale prevede che il

procedimento in camera di consiglio si svolga nel contraddittorio

delle parti, un contraddittorio non reso effettivo privandosi il

difensore di ogni possibilità di far valere il suo legittimo

impedimento a comparire all'udienza camerale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che, pure se l'ordinanza di rimessione sembrerebbe

chiamare in causa il regime che non prevede come necessaria la

presenza del difensore nelle udienze camerali, in effetti le censure,

anche per i parametri costituzionali invocati, concernono

esclusivamente il rito camerale in grado di appello e, più in

particolare, il giudizio di appello a seguito di processo celebrato

in primo grado con rito abbreviato, che, a norma dell'art. 443, comma

4, "si svolge con le forme previste dall'art. 599"; con la

conseguenza che, per quanto attiene alla presenza del difensore,

trova applicazione l'art. 127, comma 3, a norma del quale "Il

pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i

difensori sono sentiti se compaiono";

che, peraltro, il giudice a quo mostra di perseguire due

soluzioni poste in modo, per così dire, parallelo, nel caso di

mancata partecipazione al giudizio camerale di appello del difensore

che sia legittimamente impedito, vale a dire, da un lato,

l'applicazione della regola che prevede il rinvio dell'udienza,

cioè, dell'art. 486, comma 5, dall'altro lato, la nomina di un

difensore sostituto a norma dell'art. 97, comma 4;

che, mentre l'una prospettazione si fonda sulla addotta

violazione del diritto alla difesa tecnica, vulnerato in quanto, in

presenza di un legittimo impedimento del difensore, tale diritto si

esaurirebbe sul piano meramente cartolare, l'altra evoca la

violazione del principio di eguaglianza, assumendo come tertium

comparationis la disciplina dell'udienza preliminare, relativamente

alla quale, una volta prescritta la presenza necessaria del

difensore, si stabilisce che se il difensore dell'imputato non è

presente il giudice provvede a norma dell'art. 97, comma 4;

che è dunque evidente come, a fondamento di entrambe le

prospettate soluzioni, l'ordinanza di rimessione collochi la

necessità della presenza del difensore nel giudizio di appello

camerale a seguito di giudizio abbreviato, donde la duplicità delle

scelte in caso di legittimo impedimento del difensore entrambe da

conseguire mediante una sentenza additiva: la prima, volta

all'estensione delle regole dettate per l'udienza dibattimentale

(art. 486, comma 5); la seconda volta all'applicazione (ma solo per

il caso di legittimo impedimento del difensore) delle regole dettate

per l'udienza preliminare e cioè la designazione di un difensore

sostituto;

che, infine, nel prendere in esame il dedotto contrasto con

l'art. 2, numero 93, della legge delega, la cui collocazione nella

sola motivazione dell'ordinanza esimerebbe questa Corte dall'esame

della questione, il giudice a quo si limita a registrare l'assenza di

ogni garanzia del contraddittorio derivante da un sistema che non

riconosce alcun rilievo all'assenza del difensore non comparso, per

legittimo impedimento, nel giudizio camerale;

che, conseguentemente, la questione non risulta formulata in

termini univoci, in quanto il giudice a quo oscillando tra la

richiesta di estensione al procedimento di appello camerale ora

dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, ora dell'art.

420, comma 3, dello stesso codice, prospetta due possibili soluzioni

di portata tutt'altro che equivalente; onde la questione è da

ritenere manifestamente inammissibile, attesa l'ancipite

prospettazione da parte del rimettente (cfr., ex plurimis ordinanze

n. 325 del 1994 e n. 207 del 1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 599, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte