Sentenza n. 374/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 413/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché
in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 3
giugno 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sui
ricorsi riuniti proposti da Scartozzi Franco contro il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale ed altri, iscritta al n. 158 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Scartozzi Franco e
dell'E.N.P.A.I.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avvocato Alessandro Pace per Scartozzi Franco e
l'E.N.P.A.I.A. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il T.A.R. del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti dal dott.
Franco Scartozzi avverso due successive note con le quali il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale non approvava le
delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale
Previdenza e Assistenza Impiegati dell'Agricoltura - E.N.P.A.I.A.,
che confermavano il ricorrente nella carica di direttore generale
dell'Ente per il quinquennio 1990-1995, successivamente al compimento
del 65° anno di età, con ordinanza del 3 giugno 1991, pervenuta alla
Corte Costituzionale il 17 marzo 1992 (R.O. n. 158 del 1992), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37,
nella parte in cui non estende anche ai dirigenti degli enti di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni di cui all'art. 15,
secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e all'art.
10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.
Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione
operando una irragionevole discriminazione, ai soli fini del
collocamento a riposo, tra i dirigenti dello Stato e quelli degli
enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tra cui rientra
l'E.N.P.A.I.A., ad essi equiparati in via generale in base all'art. 2
della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il trattamento giuridico ed
economico.
Il giudice a quo ha osservato che la questione è ugualmente
rilevante anche se si segue la tesi del Ministero secondo cui la
suddetta equiparazione sarebbe stata stabilita solo per i dirigenti
di cui all'art. 18 della legge n. 70 del 1975, mentre sarebbe escluso
il direttore generale, il cui stato giuridico ed economico è
disciplinato da altre norme della legge stessa (artt. 5 e 20),
perché l'art. 5 del regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell'E.N.P.A.I.A. in data 28 settembre 1978, prevede
che per tutti i casi non contemplati dalla legge n. 70 del 1975 si
applicano al direttore generale le norme vigenti per il restante
personale, ivi comprese quelle sul limite massimo di età per la
permanenza in servizio.
2. - Nel giudizio si sono costituiti il dott. Scartozzi e
l'E.N.P.A.I.A. Hanno osservato che non è accoglibile la tesi
eseguita dal T.A.R. secondo cui la disposizione impugnata è
applicabile solo ai dirigenti civili dello Stato, perché il
legislatore quando ha voluto la estensione lo ha detto espressamente,
in quanto detta volontà non risulta in alcun modo e, comunque,
l'interprete deve preferire la interpretazione sistematica la quale
rende possibile la estensione ai dirigenti del parastato ed in
particolare al dirigente generale dell'E.N.P.A.I.A.
In tal modo risulterebbe sanata la violazione dell'art. 3 e
valorizzato l'intento di attuare nell'ambito del pubblico impiego la
estensione maggiormente possibile del diritto a raggiungere il
massimo della pensione. Anche se l'espressione "dirigenti civili
dello Stato" contenuta nella norma impugnata si intendesse in senso
ristretto, si potrebbe ugualmente ritenere l'applicabilità del
beneficio di cui trattasi ai dirigenti del parastato e al direttore
generale dell'E.N.P.A.I.A. per effetto dell'equiparazione operata
dall'art. 20 della legge n. 70 del 1975.
In subordine hanno concluso per la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma denunciata, perché si sarebbe discostata
in modo contraddittorio ed immotivato dall'intento già perseguito ed
esplicitato di equiparare le due categorie dei dirigenti dello Stato
e dei dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975.
3. - Nel giudizio è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione
richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la
quale il collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età è
la regola, e il prolungamento di detta età a 70 anni è una deroga e
come tale non può essere invocata come tertium comparationis nel
giudizio di legittimità costituzionale.
4. - Nella imminenza dell'udienza la difesa dello Scartozzi e
dell'E.N.P.A.I.A. ha presentato memoria illustrativa.
Ha insistito anzitutto sull'applicabilità della disposizione
denunciata anche ai dirigenti del parastato e al direttore generale
dell'E.N.P.A.I.A., per la sussistenza dell'equiparazione con i
dirigenti civili dello Stato sia in via diretta (art. 20 della legge
n. 70 del 1975), che in via indiretta (regolamento organico dell'ente
di appartenenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 72 del 1985).
Ha poi rilevato che la conferma della identificazione delle due
categorie si trae anche dalla espressa previsione legislativa (art. 2
della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha disposto che dal 1° luglio
1985 e fino alla riforma della dirigenza statale e degli altri enti
pubblici istituzionali e territoriali, si applicano ai dirigenti del
parastato le misure e la disciplina del trattamento economico dei
dirigenti statali; l'art. 9 della legge 17 aprile 1984, n. 79,
secondo cui, con decorrenza 1° gennaio 1985, lo stato giuridico e il
trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla
legge 20 marzo 1975, n. 70 sono stati resi omogenei a quelli dei
dirigenti statali); che la volontà del legislatore di effettuare la
detta equiparazione si evince anche dai lavori preparatori.
È stata confutata la tesi del Ministero del lavoro e si è anche
rilevato che è possibile il sindacato della scelta discrezionale del
legislatore a favore dei dirigenti civili dello Stato in base ai
principi della razionalità, della ragionevolezza e della coerenza
dell'ordinamento; che non sono chiare le ragioni per le quali solo
per il collocamento a riposo si sia voluta effettuare una
discriminazione tra le due categorie di dirigenti; che sussiste la
esigenza di ripristinare la coerenza dell'ordinamento con una scelta
univoca ed obbligata a favore di una categoria persistentemente
equiparata a quella statale; che le precedenti sentenze della Corte
(sentt. nn. 490 del 1991 e 461 del 1989) non trovano applicazione per
la peculiarità della fattispecie; che, infine, la pronuncia
richiesta non comporterebbe alcun pregiudizio per il bilancio dello
Stato, ma, al contrario, una riduzione degli impegni di spesa
relativi agli aspetti pensionistici, oltre al vantaggio, in termini
di efficienza della pubblica amministrazione, derivante dalla
permanenza in servizio di personale di elevata qualificazione ed
esperienza. Considerato in diritto
1. - La Corte deve verificare se l'art. 1, comma quarto-quinquies,
del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, in legge n. 37 del 1990, nella parte in cui limita ai
soli dirigenti civili dello Stato, con esclusione dei dirigenti degli
enti di cui alla legge n. 70 del 1975, la facoltà di essere
trattenuti in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo
anno di età e fino al settantesimo, allo scopo di conseguire il
diritto al massimo trattamento pensionistico, violi l'art. 3 della
Costituzione, perché creerebbe una irragionevole discriminazione tra
due categorie di dirigenti, equiparate in via generale in base
all'art. 2 della legge n. 72 del 1985 per il trattamento giuridico ed
economico, ed, in particolare, con il direttore generale
dell'E.N.P.A.I.A. per il quale trovano applicazione le norme vigenti
per i dirigenti, tra cui quelle che prevedono il limite massimo di
sessantacinque anni per la permanenza in servizio.
2. - La questione non è fondata.
La legge 20 marzo 1975, n. 70, contiene una particolare disciplina
per la dirigenza generale degli enti pubblici (art. 20) rispetto a
quella dei dirigenti (art. 18) per quanto riguarda la nomina, il
trattamento economico ed il rapporto di impiego. Per il direttore
generale il rapporto è a tempo determinato; la sua durata è
prevista in anni cinque con possibilità di rinnovo. L'art. 5, ultima
parte, della detta legge stabilisce che la scelta del direttore
generale può avvenire tra i funzionari dell'ente e che l'assunzione
è fatta con contratto a tempo determinato. La stessa disciplina è
prevista per il direttore generale dell'E.N.P.A.I.A dall'art. 1 del
regolamento dell'Ente approvato nella seduta del 28 settembre 1978.
La rinnovazione dell'incarico ovviamente è affidata alla
discrezionalità dell'Ente.
2.1 - Dalla richiamata disciplina normativa e regolamentare si deduce che quello di direttore generale è piuttosto un incarico di
durata limitata nel tempo (cinque anni), con facoltà dell'ente di
non rinnovarlo fin dalla scadenza del primo quinquennio.
La invocata estensione della disciplina legislativa del rapporto
dei dirigenti sia se appartenenti al cosiddetto parastato che
all'amministrazione statale e che riguarda rapporti a tempo
indeterminato, trova un serio ostacolo nella temporaneità
dell'incarico del direttore generale degli enti suddetti, limitato a
cinque anni con rinnovo affidato alla discrezionalità dell'Ente.
2.2 - Né ai fini dell'assimilazione integrale tra le due
categorie rileva la situazione del ricorrente, il cui incarico di
direttore generale sembra essere stato più volte rinnovato in modo
tale che l'ultimo rinnovo importa il superamento del limite di età
dei sessantacinque anni. La situazione peculiare del ricorrente non
può essere assunta a regola generale valida per tutti i direttori
generali degli enti del parastato.
3. - Ma anche a considerare i direttori generali come appartenenti
alla più vasta categoria dei dirigenti del parastato, non si può
estendere ad essi la disciplina dettata dalla disposizione censurata
per i soli dirigenti civili dello Stato.
Come più volte affermato da questa Corte (sent. n. 440 del 1991;
ordd. nn. 96, 170, 193 del 1992), la regola generale per tutti i
pubblici dipendenti rimane quella del collocamento a riposo a
sessantacinque anni di età nonostante le varie deroghe apportate per
singole categorie. La loro previsione è affidata alla
discrezionalità del legislatore a seguito e per effetto
dell'apprezzamento delle ragioni che la legittimano e la fondano e
che si concretizzano in esigenze differenti per le varie categorie di
pubblici dipendenti. Tra esse la necessità di non privarsi di
particolari esperienze e capacità che assicurano il buon andamento
dell'amministrazione statale. L'esercizio del relativo potere del
legislatore, siccome sorretto da ragionevoli motivi, non costituisce
un mero arbitrio e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità
costituzionale.
3.1 - Né la deroga può essere estesa ad altre categorie di
dirigenti con sentenza cosiddetta additiva. La norma invocata non è
dotata di una forza espansiva tale da rendere logicamente possibile e
necessitata una sua automatica applicazione anche ad altre categorie
di dirigenti oltre quelli dello Stato, proprio perché concreta
l'esercizio di un potere discrezionale del legislatore (sent. n. 491
del 1991). Al suddetto fine non è rilevante la dedotta equiparazione
dei dirigenti del parastato ai dirigenti dello Stato per il
trattamento giuridico ed economico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio con la
ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte