Corte costituzionale

Ordinanza n. 374/1999

Altra decisione · depositata il 28/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per

l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio

1998 dal pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra B.S.

ed altri e l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale, iscritta al

n. 186 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di costituzione di B.S. ed altri nonché l'atto di

intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Annamaria Alborghetti per B.S. ed altri e gli avv.ti

Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto che il pretore di Padova, con ordinanza del 28 gennaio

1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

18 della legge della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina

per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica), come modificato dalla legge

regionale 16 maggio 1997, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge

regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la

fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica"), in riferimento agli artt. 3, 70, 115 e 117 della

Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata disciplinerebbe

il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica in applicazione ed in conformità della delibera del

Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del

13 marzo 1995, stabilendo che detto canone, in determinati casi, può

essere fissato in misura superiore a quello c.d. equo previsto dalla

legge 27 luglio 1978, n. 392, anche se, peraltro, una successiva

deliberazione del Cipe del 20 dicembre 1996 ha eliminato ogni

riferimento alla possibilità di quantificare l'importo del canone di

locazione in misura superiore a quello "equo";

che, ad avviso del rimettente, dovrebbe dubitarsi "del potere di

modificare mediante le deliberazioni del Cipe una situazione

normativa statuita con legge ordinaria, con conseguente

illegittimità della legge regionale che a tali delibere si è

richiamata", anche perché la Regione non è titolare di competenza

legislativa nella materia in esame, con conseguente violazione degli

artt. 70, 115 e 117 della Costituzione;

che, inoltre, secondo il rimettente, la norma denunziata, nella

parte in cui prevede che il canone di locazione di detti alloggi, per

la "area sociale", può essere fissato in misura superiore a quello

"equo", violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione, poiché, in

riferimento a detta "area", non sussisterebbe l'esigenza di stabilire

il canone in una misura tale da indurre gli occupanti a liberare gli

immobili;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta della

Regione Veneto, chiedendo, nell'atto di intervento e nella memoria

depositata in prossimità dell'udienza pubblica, che la questione sia

dichiarata inammissibile o comunque infondata, in quanto la norma

regionale avrebbe dato corretta applicazione ai criteri fissati dal

Cipe, i quali sarebbero a loro volta legittimi, anche alla luce delle

modificazioni normative sopravvenute all'ordinanza di rimessione, che

avrebbero confermato la competenza legislativa della Regione nella

materia in esame e non consentirebbero di assumere le norme della

legge n. 392 del 1978 quale valido tertium comparationis;

che nel giudizio si sono altresì costituiti i ricorrenti nel

processo principale, i quali, nell'atto di costituzione e nella

memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, hanno

chiesto l'accoglimento della questione, contestando la competenza

della regione nella materia in esame e sostenendo che le norme

sopravvenute al provvedimento di rimessione conforterebbero il loro

assunto.

Considerato che il pretore di Padova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Veneto n. 10

del 1996, come modificato dalla legge regionale n. 14 del 1997, in

quanto la disposizione regionale si sarebbe conformata ai criteri di

fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica stabiliti dal Cipe i quali, a loro volta,

sarebbero illegittimi in quanto violerebbero la disciplina stabilita

in norme primarie, mentre la Regione sarebbe priva di competenza

legislativa nella materia in esame;

che, successivamente alla proposizione delle questioni di

legittimità costituzionale, l'art. 60, comma 1, del d.lgs. 31 marzo

1998, n. 112, ha stabilito che "sono conferite alle regioni e agli

enti locali tutte le funzioni amministrative (...) e, in particolare,

quelle relative: (...) e) alla fissazione dei criteri per

l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati

all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi

canoni";

che, inoltre, l'art. 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.

431, nel disciplinare il canone di locazione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica, ha confermato il conferimento delle

funzioni alle regioni attuato con l'art. 60, comma 1, del d.lgs. n.

112 del 1998, ed ha altresì espressamente stabilito che, in attesa

di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, "gli attuali

criteri di determinazione dei canoni restano validi fino

all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti dal

presente comma";

che l'art. 14 della legge n. 431 del 1998 ha altresì abrogato le

norme della legge n. 392 del 1978, che disciplinano l'equo canone

(comma 4);

che le norme sopravvenute all'ordinanza di rimessione hanno

determinato un mutamento del precedente assetto della materia de qua

e, quindi, del quadro complessivo nel quale si inscrivono i profili

della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore;

che pertanto la modificazione del contesto normativo di

riferimento impone il riesame della perdurante rilevanza della

questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte