Corte costituzionale

Ordinanza n. 375/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, comma

terzo, del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme del trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con

ordinanza emessa il 7 maggio 1976 dalla Corte dei conti sul ricorso

proposto da Tomei Gino c/ Ministero dei trasporti, iscritta al n. 142

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 113 del 27 aprile 1977.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, nel processo e con l'ordinanza in epigrafe, la Corte

dei conti - Sez. III giurisdizionale (Pensioni civili) - sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma

T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 in relazione all'art. 3 Cost.,

che, secondo il Collegio rimettente, le disposizioni contenute nel

terzo e quinto comma dell'impugnato art. 219 determinano, se poste a

raffronto, grave disparità di trattamento fra due categorie

d'impiegati, in quanto stabilirebbero condizioni di favore per gli

agenti meno meritevoli, o addirittura immeritevoli, rispetto a coloro

che hanno sempre fedelmente e diligentemente servito,

che una siffatta opinione è fondata sulla constatazione che mentre

il terzo comma esige almeno venti anni di sevizio effettivo per

ammettere a trattamento pensionistico l'impiegato che volontariamente

si dimette, il quinto comma riconosce lo stesso diritto dopo dieci anni

di servizio "in tutti gli altri casi": e quindi anche nei casi di

revoca dall'impiego e di destituzione, a seguito di procedimento

disciplinare o di condanna penale per delitti particolarmente gravi,

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata anche sulla base

della consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Considerato che effettivamente questa Corte, richiamando anche

analoghe disposizioni relative ad altre categorie d'impiegati, ha già

deciso la stessa questione rilevando che "tale diversità di disciplina

si fonda sull'interesse delle Amministrazioni, da una parte, ad

allontanare dal servizio il più rapidamente possibile elementi a vario

titolo inidonei e, dall'altra, ad utilizzare per un periodo medio

ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni normali", per

cui "la soluzione accolta dal legislatore, motivata dalla innegabile

diversità delle situazioni messe a confronto, non è contraria a

criteri di razionalità (sent. 10 ottobre 1979 n. 119),

che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale indirizzo, per

cui la sollevata questione dev'essere dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 219, comma terzo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.

1092 (T.U. delle norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), sollevata, in relazione all'art. 3

Cost., con ordinanza 7 maggio 1976 della Corte dei conti - Sez. III

giurisdizionale (Pensioni civili)

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte